La legge 25 gennaio 1983 n. 34 , pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 44 del 15 febbraio 1983, ha ratificato la Convenzione in materia di sicurezza sociale fra l'Italia e la Repubblica di Capoverde firmata a Praja il 18 dicembre 1980.
La suddetta Convenzione, riportata in allegato per la parte di competenza dell'INAIL, è entrata in vigore il 1° novembre 1983 nonostante il fatto che ancora non sia stato possibile definire, come di consueto, l'Accordo amministrativo contenente le norme necessarie all'applicazione della Convenzione stessa.
Di conseguenza non è stato ancora designato e quindi non è noto l'Istituto competente nella materia infortunistica per la Repubblica di Capoverde che dovrà collaborare con l'INAIL. Ciò comporta delle evidenti limitazioni nell'applicazione pratica della nuova normativa ed al riguardo si forniscono le seguenti istruzioni.
Campo di applicazione
La Convenzione riguarda le principali forme di assicurazione, compresa quindi l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (art. 2 della Convenzione). Dal punto di vista soggettivo, essa trova applicazione nei riguardi dei cittadini dei due Stati contraenti che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno degli Stati suddetti nonché nei riguardi dei loro familiari o superstiti (art. 3 della Convenzione).
Legislazione applicabile
I lavoratori sono sottoposti alla legislazione dello Stato in cui sono occupati a parità di condizioni dei cittadini dello stesso (art. 4 della Convenzione).
Al cennato principio della territorialità della legislazione applicabile sono apportate dall'articolo 5 della Convenzione, le seguenti eccezioni:
- il lavoratore, dipendente da una impresa con sede in uno degli Stati contraenti, inviato temporaneamente nel territorio dell'altro Stato rimane soggetto alla legislazione del primo Stato purché il distacco non superi il periodo di 24 mesi, prorogabile peraltro una sola volta per altri 24 mesi, previo consenso della Autorità competente dello Stato in cui il lavoratore è dislocato;
- il personale di volo della compagnia aerea di navigazione soggetto alla legislazione dello Stato nel cui territorio ha sede la compagnia medesima;
- i membri dell'equipaggio di una nave battente bandiera di uno dei due Stati contraenti, sono assoggettati alla legislazione dello Stato cui la nave appartiene. Si rammenta che, nei casi sopra indicati di temporaneo distacco del lavoratore, il rilascio del relativo certificato è effettuato a cura dell'INPS. Prestazioni economiche.
Il pagamento delle prestazioni economiche deve essere eseguito senza limitazioni anche se il beneficiario risiede o soggiorna nell'altro Stato (art. 14, prg. 1 della Convenzione).
La corresponsione di tali prestazioni sarà effettuata secondo la procedura diretta, non essendo per il momento applicabile quella per tramite della Istituzione del luogo di residenza o soggiorno nell'altro Stato (art. 14, prg. 3 della Convenzione).
Prestazioni protesiche
La mancata designazione della corrispondente Istituzione nella Repubblica di Capoverde, comporta l'impossibilità per l'INAIL di corrispondere le prestazioni in argomento ai propri assicurati che dovessero risiedere o soggiornare in detto Stato. Pertanto, l'erogazione delle protesi e dei presidi ausiliari può essere effettuata dalle Sedi solo allorché il richiedente risiede o soggiorna sul territorio italiano.
Malattie professionali
Se il lavoratore ha contratto una malattia professionale dopo aver svolto lavorazioni rischiose nel territorio di entrambi gli Stati contraenti, le prestazioni sono erogate dall'Istituzione dell'ultimo Stato in cui tali lavorazioni sono state svolte (art. 15, prg. 2 della Convenzione). Analogamente, le prestazioni restano a carico di detta Istituzione nel caso di aggravamento della malattia professionale. Peraltro, se l'aggravamento di cui trattasi è causato da ulteriori lavorazioni svolte sul territorio dello Stato diverso da quello competente, l'Istituzione di tale Stato è tenuta a corrispondere un indennizzo supplementare pari alla differenza fra l'importo delle prestazioni dovute dopo l'aggravamento e quello delle prestazioni che sarebbero state dovute prima dell'aggravamento se la malattia si fosse verificata in detto Stato (art. 15, prg. 3 della Convenzione).
Qualora tale indennizzo supplementare debba essere corrisposto dall'INAIL, la Sede deve procedere, come di consueto, sulla base della legislazione italiana, alla doppia valutazione medico-legale, tenendo conto sia della inabilità preesistente all'aggravamento sia di quella accertata dopo l'aggravamento.
Inoltre, nell'ipotesi di malattia professionale da rischi o misto nella quale venga esclusa la competenza dell'INAIL, avendo l'assicurato svolto l'attività morbigena esclusivamente o da ultimo nel territorio della Repubblica di Capoverde, la Sede deve trasmettere la pratica relativa, per l'eventuale successivo inoltro all'Istituzione competente, al Ministero degli Affari Esteri, Direzione Generale per l'Emigrazione e gli Affari sociali, Ufficio II, Roma.
Accertamenti medico-legali
In attesa della stipula dell'Accordo amministrativo dovrà temporaneamente essere seguita la procedura in uso nei rapporti con i Paesi non convenzionati (cfr. circolare n. 36/1978). Pertanto, la Sede deve incaricare, per l'effettuazione degli accertamenti medico-legali l'Autorità consolare italiana presso la Repubblica di Capoverde (Praja Rua Isidoro Jose Martins, 20/22, C.P 119).
Eventi policroni
L'Istituzione di ciascuno degli Stati contraenti, ai fini della determinazione del grado di incapacità lavorativa, tiene conto anche degli eventi professionali verificatisi anteriormente sotto la legislazione dell'altro Stato (art. 15, prg. 1 della Convenzione). Pertanto, la Sede in occasione di tale valutazione, deve tener conto degli infortuni sul lavoro o delle malattie professionali eventualmente già occorsi all'assicurato nel territorio della Repubblica di Capoverde, applicando per la valutazione globale della inabilità l'art. 79 del Testo Unico che, secondo l'ormai consolidato indirizzo seguito dall'INAIL, trova applicazione nella valutazione degli eventi pregressi verificatisi all'estero. Si fa riserva di ulteriori istruzioni non appena l'Accordo amministrativo sopra indicato sarà a sua volta entrato in vigore consentendo cosi la piena applicabilità della Convenzione in argomento. La presente circolare ed il relativo allegato forma parte integrante del volume di cui alla circolare numero 55/ 1976 che raccoglie la normativa internazionale nei rapporti con i Paesi extra C.E.E.