Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e Dirigenti Medici
e, per conoscenza, Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Premessa
Il 1° maggio 2010 sono entrati in vigore i nuovi regolamenti comunitari in materia di sicurezza sociale, pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 284 del 30 ottobre 2009 , ed in particolare:
- il regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che modifica il regolamento (UE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.
- il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale;
In materia di legislazione applicabile sono state emanate le seguenti circolari e messaggi
Circolare n. 82 del 1° luglio 2010. Regolamento (CE) n. 883 del 29 aprile 2004 , pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 200 del 7 giugno 2004 , come modificato dal regolamento (CE) n. 988 del 16 settembre 2009 , e regolamento di applicazione (CE) n.987 del 16 settembre 2009 , pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 284 del 30 ottobre 2009 , relativi al coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale - disposizioni di carattere generale
Circolare n. 83 del 1° luglio 2010. Regolamento (CE) n. 883 del 29 aprile 2004 , pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 200 del 7 giugno 2004 , come modificato dal regolamento (CE) n. 988 del 16 settembre 2009 , e regolamento di applicazione (CE) n.987 del 16 settembre 2009 , pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 284 del 30 ottobre 2009 , relativi al coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale - disposizioni in materia di legislazione applicabile e distacchi.
Circolare n. 84 del 1° luglio 2010. Regolamento (CE) n. 883 del 29 aprile 2004 , pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 200 del 7 giugno 2004 , come modificato dal regolamento (CE) n. 988 del 16 settembre 2009 , e regolamento di applicazione (CE) n.987 del 16 settembre 2009 , pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 284 del 30 ottobre 2009 , relativi al coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale - disposizioni in materia di recupero di prestazioni indebitamente erogate e di contributi ed in materia di diritti delle istituzioni degli Stati membri nei confronti di terzi responsabili.
Circolare n. 98 del 21 luglio 2010.Nuova regolamentazione comunitaria: siti ufficiali comunitari contenenti informazioni e documenti in materia di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.
Circolare n. 99 del 21 luglio 2010. Regolamentazione comunitaria: formulario A1 (Certificato relativo alla legislazione di sicurezza sociale applicabile all'interessato) - disposizioni in materia di distacco durante il periodo di transizione tra il regolamento CEE n. 1408/71 ed il regolamento (CE) n. 883/2004 - informativa per le aziende e i lavoratori interessati.
Circolare n. 105 del 3 agosto 2010. Regolamentazione comunitaria: nuovi regolamenti comunitari e Guida pratica denominata "La legislazione applicabile ai lavoratori nell'Unione europea (UE), nello Spazio economico europeo (SEE) e in Svizzera".
Circolare n. 51 del 15 marzo 2011 . Regolamentazione comunitaria : regolamento (UE) n. 1231 del 24 novembre 2010 Circolare n. 167 del 29 dicembre 2011 Regolamentazione comunitaria: nuovi regolamenti comunitari e Paper SED della serie A, in materia di legislazione applicabile e distacchi, e H (orizzontali). Pubblicazione Paper SED R010 e R011.
Circolare n. 107 del 13 agosto 2012 Regolamentazione comunitaria. Legislazione applicabile e distacchi. Applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 , come modificato dal regolamento (CE) n. 988/2009 , e del regolamento di applicazione (CE) n. 987/2009 alla Confederazione Svizzera e ai Paesi SEE (Islanda, Norvegia, e Liechtenstein).
Messaggio n. 15147 del 8 giugno 2010 Regolamentazione comunitaria: legislazione applicabile e distacchi; informativa in materia di rilascio dei formulari E 101 e A1 ai lavoratori iscritti all'ENPALS ed all'INPGI.
Messaggio n. 20286 del 3 agosto 2010 Regolamentazione comunitaria: nuovi regolamenti comunitari e gestione del documento portatile A1 ("Certificato relativo alla legislazione di sicurezza sociale applicabile all'interessato") e del PAPER SED A003 ("Determinazione della legislazione applicabile").
Messaggio n. 741 del 13 gennaio 2012 Regolamentazione comunitaria: messaggi, circolari e CARTELLA UE - aggiornamento a gennaio 2012. Precisazioni sulla competenza alla trattazione delle pratiche di prestazioni in regime internazionale.
Messaggio n. 5954 del 4 aprile 2012 Regolamentazione comunitaria. Chiarimenti in materia di rilascio del documento portatile A1 ai lavoratori iscritti all' ex ENPALS (ora Inps). Animatori turistici.
Come noto, i cambiamenti della realtà sociale e l'evoluzione delle legislazioni nazionali possono incidere sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. Per rispondere a tali cambiamenti e per garantire la piena tutela delle persone che esercitano il diritto alla libera circolazione, si sono rese necessarie modifiche al regolamento (CE) n. 883/2004 , relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, e al regolamento (CE) n. 987/2009 , che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 .
Pertanto, il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea, hanno emanato il Regolamento (UE) n. 465 del 22 maggio 2012 , pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 149/4 dell'8 giugno 2012 .
Il nuovo regolamento, entrato in vigore il 28 giugno 2012, si pone lo scopo di rendere più semplice ed efficace l'applicazione della legislazione comunitaria in materia di coordinamento dei regimi di sicurezza sociale, e di garantire una migliore protezione delle persone che si spostano all'interno dell'UE.
Infatti, alcune disposizioni dei regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009 sono state chiarite e aggiornate in modo da rispecchiare le modifiche della legislazione nazionale degli Stati membri in materia di sicurezza sociale e i mutamenti dei modelli di mobilità che incidono sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.
Tanto premesso, si illustrano di seguito le nuove disposizioni e si forniscono precisazioni in merito all'applicazione del nuovo regolamento.
1. Norme particolari in materia di legislazione applicabile per il personale dipendente da imprese operanti nel settore dell'aviazione civile : articolo 11 paragrafo 5 e articolo 13 paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 883/2004 , articolo 14 del regolamento (CE) 987/2009 , come modificati dal regolamento (UE) n. 465/2012 .
Al fine di facilitare l'applicazione delle norme comunitarie in materia di legislazione applicabile, contenute nel titolo II del regolamento (CE) n. 883/2004 , al personale degli equipaggi di condotta e di cabina, dipendente da imprese operanti nel settore dell'aviazione civile, il legislatore comunitario ha ritenuto opportuno modificare alcune disposizioni del predetto regolamento.
In particolare il regolamento (UE) n.465/2012 , che modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 , ha previsto (art. 1 punto 2) che la definizione comunitaria di "base di servizio", contenuta nell'allegato III regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, concernente l'armonizzazione di requisiti tecnici e di procedure amministrative nel settore dell'aviazione civile, costituisca il criterio per la determinazione della normativa applicabile al personale degli equipaggi di condotta e di cabina.
L' allegato III del regolamento (CEE) n. 3922/91 definisce la "base di servizio" come "il luogo, designato dall'operatore per ogni membro d'equipaggio, dal quale il membro d'equipaggio solitamente inizia e dove conclude un periodo di servizio o una serie di periodi di servizio e nel quale, in condizioni normali, l'operatore non è responsabile della fornitura dell'alloggio al membro d'equipaggio interessato."
Inoltre il regolamento (UE) n. 465 /2012 ha modificato l'articolo 11 del regolamento (CE) n. 883/2004 aggiungendo un nuovo paragrafo con il quale è stabilito che "un'attività svolta dagli equipaggi di condotta e di cabina addetti a servizi di trasporto aereo passeggeri o merci è considerata un'attività svolta nello Stato membro in cui è situata la base di servizio, quale definita all'allegato III del regolamento (CEE) n. 3922/91 ».
Tuttavia, l'applicazione di tale criterio (principio della base di servizio), come espressamente chiarito all'art. 1 punto 2 del regolamento (UE) n. 465/2012 , deve assicurare stabilità della normativa applicabile ed evitare cambi frequenti della legislazione applicabile, legati ai modelli di organizzazione del lavoro di questo settore o alla stagionalità delle domande.
L'articolo 14, paragrafo 5bis secondo periodo, del regolamento (CE) 987/2009 , come modificato dal regolamento (UE) n. 465/2012 , dispone che ai fini dell'applicazione dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, gli equipaggi di condotta e di cabina generalmente addetti a servizi di trasporto aereo passeggeri o merci che esercitano un'attività subordinata in due o più Stati membri sono soggetti alla legislazione dello Stato membro in cui è situata la base di servizio, quale definita nell'allegato III del sopra citato regolamento (CEE) n. 3922/91 .
Come noto, le disposizioni relative all'iter procedurale da seguire per l'applicazione nei casi concreti delle disposizioni contenute nell'articolo 13 del regolamento di base sono contenute nell'articolo 16 del regolamento di applicazione ( vedi circolare n. 83 del 1° luglio 2010, punti 18 e 19).
A norma del citato articolo 16, l'Istituzione competente per la determinazione della legislazione applicabile è l'Istituzione designata dall'Autorità competente dello Stato membro di residenza della persona interessata. Detta Istituzione, in base a quanto disposto dall'articolo 19 del regolamento (CE) n. 987/2009 , è tenuta a rilasciare, su richiesta del datore di lavoro o del lavoratore, un attestato relativo alla legislazione applicabile ( documento portatile A1).
Ne consegue che, per le certificazioni da rilasciare per periodi che abbiano come data di inizio il 28 giugno 2012 o una data successiva, nel caso in cui un membro d'equipaggio di condotta o di cabina addetto al servizio di trasporto aereo passeggeri o merci , residente in Italia, presenti alla sede dell'Istituto territorialmente competente, la richiesta dell' attestato sopra citato, la sede, prima di certificare che trova applicazione la legislazione italiana, dovrà accertare se il datore di lavoro ( l'operatore del servizio ovvero la compagnia aerea) abbia in Italia una "base di servizio". Diversamente nell'attestato dovrà essere indicata come legislazione applicabile quella dello Stato membro nel cui territorio la persona interessata ha la propria "base di servizio".
2. Nuove disposizioni per la determinazione della legislazione applicabile nel caso di esercizio di un attività subordinata in due o più stati membri: articolo 13 paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 883/2004 come modificato dal regolamento (UE) n. 465/2012 .
L' articolo 13 , paragrafo 1, del regolamento ( CE) n. 883/2004 nel testo previgente alle modifiche introdotte dal regolamento (UE) n. 465/2012 , prevedeva, nel caso di svolgimento dell'attività lavorativa subordinata in due o più stati membri alle dipendenze di più imprese o datori di lavoro, l'applicabilità della legislazione dello stato membro di residenza del lavoratore, indipendentemente dall'esercizio o meno di una "parte sostanziale" dell'attività nel predetto stato.
Al fine di evitare abusi e manipolazione nell'applicazione delle norme in materia di legislazione applicabile, il legislatore comunitario ha ritenuto necessario chiarire, con una modifica dell'articolo in commento, che la condizione dell'esercizio di una "parte sostanziale" dell'attività si applica anche alla persona che esercita abitualmente un'attività alle dipendenze di varie imprese o datori di lavoro in due o più Stati membri.
Pertanto, in base alle previsioni contenute nell'articolo 13 paragrafo 1 lett. a) del regolamento ( CE) n. 883/2004 , come modificato dal regolamento ( UE) n. 465/2012 , la persona che esercita abitualmente un'attività subordinata in due o più Stati membri è soggetta alla legislazione dello stato membro di residenza se esercita una "parte sostanziale" della sua attività in tale Stato.
Nel caso in cui detta persona non eserciti una parte sostanziale della sua attività nello Stato membro di residenza, in base alla lettera b) del citato pararafo1, la legislazione da applicare è determinata come segue :
- se la persona è alle dipendenze di un impresa o di un datore di lavoro, si applica la legislazione dello Stato membro in cui l'impresa o il datore di lavoro ha la propria sede legale o il proprio domicilio - articolo 13 paragrafo 1 lett. b) i)- ;
- se la persona è alle dipendenze di due o più imprese o datori di lavoro aventi la propria sede legale o il proprio domicilio in un solo Stato membro, si applica la legislazione di tale Stato - articolo 13 paragrafo 1 lett. b) ii)-;
- se la persona è alle dipendenze di due o più imprese o datori di lavoro aventi la propria sede legale o il proprio domicilio in due Stati membri, di cui uno è lo Stato membro in cui detta persona risiede, si applica la legislazione dello Stato membro diverso dallo Stato membro in cui la persona risiede - articolo 13 paragrafo 1 lett. b) iii)-;
- se la persona è alle dipendenze di due o più imprese o datori di lavoro, almeno due dei quali hanno la propria sede legale o il proprio domicilio in Stati membri diversi dallo Stato membro in cui detta persona risiede, si applica la legislazione dello Stato membro di residenza della persona - articolo 13 paragrafo 1 lett. b) iv) -.
Per quanto concerne l'individuazione della sede legale o del domicilio dell'impresa o del datore di lavoro, ai fini dell'applicazione delle disposizioni sopra citate , il paragrafo 5-bis dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 987/2009 , come modificato dal regolamento ( UE) n. 465/2012 , precisa che : "ai fini dell'applicazione del titolo II del regolamento di base, per "sede legale o domicilio" s'intende la sede legale o il domicilio in cui sono adottate le decisioni essenziali dell'impresa e in cui sono svolte le funzioni della sua amministrazione centrale".
Per una migliore comprensione, si riportano di seguito alcune situazioni a titolo di esempio.
Esempio 1 - art. 13 par. 1 lett. b) i) -
Il lavoratore risiede in Italia, ma non vi esercita una parte sostanziale della sua attività, svolge la sua attività anche in Francia e Germania, dipende da un'impresa o un datore di lavoro che ha la propria sede legale o il proprio domicilio in Belgio, poiché il Belgio è lo Stato in cui l'impresa o il datore di lavoro ha la propria sede legale o il proprio domicilio, si applica la legislazione belga.
Esempio 2 - art. 13 par. 1 lett. b) ii) -
Il lavoratore risiede in Italia, ma non vi esercita una parte sostanziale della sua attività, svolge la sua attività anche in Olanda e Austria, dipende da due imprese o datori di lavoro che hanno la propria sede legale o il proprio domicilio in Austria, poiché l'Austria è lo Stato in cui le imprese o i datori di lavoro hanno la propria sede legale o il proprio domicilio, si applica la legislazione austriaca.
Esempio 3 - art. 13 par. 1 lett. b) iii) -
Il lavoratore risiede in Italia, ma non vi esercita una parte sostanziale della sua attività, svolge la sua attività anche in Olanda e Austria, dipende da due imprese o datori di lavoro che hanno la propria sede legale o il proprio domicilio, rispettivamente in Italia e in Olanda, poiché l'Olanda è lo Stato membro, diverso dallo stato di residenza del lavoratore, in cui una delle imprese o dei datori di lavoro ha la propria sede legale o il proprio domicilio, si applica la legislazione olandese.
Esempio 4 - art. 13 par. 1 lett. b) iv) -
Il lavoratore risiede in Italia, ma non vi esercita una parte sostanziale della sua attività, svolge la sua attività anche in Slovenia e Austria, dipende da due imprese o datori di lavoro che hanno la propria sede legale o il proprio domicilio, rispettivamente in Slovenia e Austria, poiché le imprese o i datori di lavoro hanno la propria sede legale o il proprio domicilio in due Stati membri diversi dallo Stato membro di residenza si applica la legislazione italiana ( legislazione dello stato di residenza).
Il regolamento (UE) n. 465/2012 (art. 2 punto 2) lett. a) ) ha, inoltre, modificato l'art. 14 del regolamento di applicazione n. 987/2009 prevedendo la sostituzione del relativo paragrafo 5 con una nuova disposizione.
In particolare, il nuovo testo del paragrafo 5 del predetto articolo stabilisce che: ai fini dell'applicazione dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, per persona che "esercita abitualmente un'attività subordinata in due o più Stati membri" si intende una persona che esercita, contemporaneamente o a fasi alterne, per la stessa impresa o lo stesso datore di lavoro o per varie imprese o vari datori di lavoro una o più attività distinte in due o più Stati membri.»
Il paragrafo 5 ter del citato articolo 14, introdotto dal regolamento (UE) n. 465/2012 (art. 2 punto 2 lett. b), ha invece precisato che le attività marginali non sono considerate ai fini della determinazione della legislazione applicabile ai sensi dell'articolo 13 del regolamento di base.
Per completezza si fa presente che il regolamento (UE) n. 465/2012 ha altresì modificato l'art. 15 paragrafo 1 del regolamento di applicazione n. 987/2009 .
La norma in commento, riguardante le procedure per l'applicazione di specifiche disposizioni in materia di legislazione applicabile (art. 11 par. 3, lett. b) e d) ; art. 11, par. 4 e art. 12 del regolamento di base n. 883/2004 ), stabilisce che nel caso di esercizio di una attività in un Stato membro diverso da quello competente a norma del titolo II del reg.(CE) n. 883/2004 il datore di lavoro o la persona interessata (se non si tratta di attività subordinata) deve informare, se possibile preventivamente, l'istituzione competente dello Stato cui la legislazione è applicabile.
La modifica introdotta dal regolamento (UE) n. 465/2012 (art. 2 punto 3)) riguarda la seconda parte del paragrafo 1 ossia quella relativa agli adempimenti dell'Istituzione competente in materia di comunicazione delle informazioni alle persone e alle istituzioni interessate.
In particolare, il nuovo testo del paragrafo 1 dell'art. 15 del regolamento (CE) n. 987/2009 , come modificato dal regolamento (UE) n. 465/2012 stabilisce che : "detta istituzione rilascia alla persona interessata l'attestato di cui all'art. 19 paragrafo 2 del regolamento di esecuzione e senza indugio rende disponibile all'istituzione designata dall'autorità competente dello Stato membro in cui è svolta l'attività le informazioni relative alla legislazione applicabile a detta persona a norma dell'art. 11, paragrafo 3,lettera b, o dell'articolo 12 del regolamento di base." Per quanto riguarda, infine, le modalità procedurali previste per l'applicazione delle disposizioni sopra esposte, si precisa che per quanto non diversamente specificato nella presente circolare, continuano a valere le istruzioni fornite con circolare n. 83 del 1° luglio 2010.
Per completezza si riporta, di seguito, una tabella riepilogativa sulla legislazione applicabile nel caso di esercizio di attività subordinata in due o più Stati membri.
Posizione professionale | Tipologia di attività | Luogo in cui ha sede l'impresa | Legislazione applicabile |
Personale degli equipaggi di condotta e di cabina generalmente addetti a servizi di trasporto aereo passeggeri o merci | Attività subordinata in due o più Stati membri | In uno Stato membro | legislazione dello Stato membro in cui è situata la base di servizio (art.11 del reg. CE n. 883/2004 ) |
Persona che svolge nello Stato di residenza una parte sostanziale dell'attività | Attività subordinata in due o più Stati membri | In uno Stato membro o più Stati (se i datori di lavoro sono più di uno) | Legislazione dello Stato di residenza della persona (all'art. 13 par. 1 lett. a) del regolamento ( CE) n. 883/2004, come modificato dal reg. ( UE) n. 465/2012 ) |
Persona alle dipendenze di 2 o più imprese che non svolge parte sostanziale dell'attività nello Stato di residenza | Attività subordinata in due o più Stati membri | In uno Stato membro | Legislazione dello Stato in cui l'impresa ha la sede (art. 13 par. 1 lett. b) ii) reg.(CE) n. 883/2004 , come modificato dal reg. ( UE) n. 465/2012 ) |
Persona alle dipendenze di 2 o più imprese che non svolge parte sostanziale dell'attività nello Stato di residenza | Attività subordinata in due o più Stati membri | In due Stati membri di cui uno è quello di residenza della persona | Legislazione dello Stato membro dove ha sede l'impresa diverso da quello di residenza della persona (art. 13 par. 1 lett. b) iii) reg.(CE) 883/2004 , come modificato dal reg. (UE) n. 465/2012 ) |
Persona alle dipendenze di 2 o più imprese che non svolge parte sostanziale dell'attività nello Stato di residenza | Attività subordinata in due o più Stati membri | Almeno due imprese in due Stati membri diversi da quello di residenza della persona | Legislazione dello Stato di residenza della persona (art. 13 par. 1 lett. b) iv) reg.(CE) n. 883/2004 , come modificato dal reg. ( UE) n. 465/2012 ) |
3. Determinazione provvisoria della legislazione applicabile: articolo 6 del regolamento ( CE) n. 987/2009 , come modificato dal regolamento (UE) n. 465/2012 .
In base all'articolo 16 del regolamento 987/2009 , la persona che esercita abitualmente un'attività in due o più Stati membri deve informare di tale situazione l'istituzione designata dall'autorità competente dello Stato membro di residenza. Tale istituzione deve, senza indugio, determinare la legislazione da applicare, tenuto conto delle disposizioni contenute nell'articolo 13 del regolamento di base e nell'articolo 14 del regolamento di applicazione.
Tale determinazione ha carattere provvisorio; l'istituzione informa della situazione il lavoratore, rilascia allo stesso il previsto documento portatile A1 e comunica la propria decisione alle istituzioni designate di ciascuno Stato membro in cui è esercitata un'attività .
Le istituzioni interessate comunicano la loro risposta in merito alla decisone relativa alla legislazione applicabile alla istituzione competente.
Il paragrafo 4, secondo periodo dell'articolo 16 del regolamento 987/2009 , prevede ,in caso di divergenza di punti di vista tra le Istituzioni o le autorità competenti interessate, che le stesse possano addivenire a un accordo, conformemente alle condizioni indicate nel medesimo articolo 16, e secondo i criteri previsti dall'articolo 6, dello stesso regolamento 987/2009.
Il regolamento (UE) n. 465/2012 , ha modificato il paragrafo 1, lettere b) e c) dell'articolo 6 del regolamento di applicazione.
In base alla nuova disposizione, nel caso di divergenza di punti di vista sulla determinazione della legislazione applicabile, la legislazione viene determinata in via provvisoria secondo i seguenti criteri:
- se la persona interessata esercita attività subordinata o autonoma in due o più Stati membri e svolge parte della sua o delle sue attività nello Stato membro di residenza, si applica la legislazione dello Stato membro di residenza
- se la persona interessata non esercita alcuna attività subordinata o autonoma, si applica la legislazione dello Stato membro di residenza
- in tutti gli altri casi, se la persona esercita una o più attività in due o più Stati membri, si applica legislazione dello Stato membro al quale è stata inoltrata per prima la richiesta.
4. Disposizioni transitorie per l'applicazione del regolamento (UE) n. 465/2012 : articolo 87 bis del regolamento ( CE) n. 883/2004 , come modificato dal regolamento ( UE) n. 465/2012.
Il regolamento (UE) n. 465/2012 ha previsto l'inserimento, nel regolamento (CE) 883/2004 , dell'articolo 87-bis che riporta le disposizioni transitorie per l'applicazione del regolamento (UE) n. 465/2012, nei casi in cui per effetto di tale regolamento, diventa applicabile una legislazione diversa da quella determinata in base alle precedenti disposizioni.
A tale proposito l'articolo in commento stabilisce che, per tutti i casi in cui, alla data di applicazione del regolamento ( UE) n. 465/2012 (28 giugno 2012) , sia già stata determinata la legislazione da applicare sulla base delle precedenti disposizioni, il nuovo regolamento non produce effetti.
Pertanto, se restano invariate tutte le condizioni che hanno concorso a determinare la legislazione da applicare secondo le precedenti disposizioni, la decisione in merito alla legislazione applicabile non subisce variazioni. Tale legislazione potrà essere mantenuta per un periodo massimo di dieci anni.
Tuttavia, la persona interessata o il datore di lavoro può decidere di non avvalersi del periodo transitorio. A tale scopo può presentare, all'istituzione competente dello Stato membro di residenza, una domanda per chiedere l'applicazione delle nuove disposizioni.
Se la domanda viene presentata entro il 29 settembre 2012, gli effetti della stessa decorreranno dalla data di entrata in vigore del regolamento ( UE) n. 465/2012 ( 28 giugno 2012).
Nel caso , invece, la richiesta di applicazione delle nuove disposizioni sia presentata dal 30 settembre 2012 in poi la persona è soggetta alla legislazione dello Stato membro individuata in base alla nuova normativa dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.
5. Applicabilità del regolamento (UE) n. 465/2012 alla Svizzera e agli Stati SEE
Il regolamento ( UE) n. 465/2012 è immediatamente applicabile ai 27 stati membri dell'Unione europea, esso, invece, non si applica:
- ai tre Paesi che hanno aderito all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo (Accordo SEE): Islanda, Liechtenstein, Norvegia
- alla Svizzera, alla quale la normativa comunitaria di sicurezza sociale era stata estesa, a decorrere dal 1° giugno 2002, in base all'Accordo stipulato tra la Confederazione elvetica e gli Stati dell'Unione europea.
Il nuovo regolamento potrà essere applicato a tali Stati solo in seguito all'adozione della Decisione di rito da parte dei Comitati misti, come previsto dall'Accordo S.E.E. e dall'Accordo tra la Comunità europea, i suoi Stati membri e la Confederazione svizzera (vedi circolare n. 47 del 12 febbraio 1994 e circolare n. 118 del 25 giugno 2002).
Il Direttore Generale: Nori