Regione Toscana
norma

 
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE  
CIRCOLARE 22 maggio 2008, n. 11621
  Oggetto: flessibilità e lavoro domestico. Precisazioni.  
 


 
  urn:nir:istituto.nazionale.previdenza.sociale:circolare:2008-05-22;11621

Ai Direttori Regionali

Ai Direttori Provinciali e Subprovinciali

Ai Direttori delle Agenzie di Produzione


 

Continuano a pervenire richieste di chiarimenti in merito alla riconoscibilità in favore delle lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari della flessibilità del congedo di maternità di cui all' art. 20 del D.Lgs. 151/2001  (T.U. della maternità/paternità).

Nel ribadire che ai fini dell'accoglimento delle domande di flessibilità è necessario e sufficiente che le certificazioni sanitarie rechino data non successiva alla fine del settimo mese di gravidanza (v. messaggio n. 013279 del 25/05/2007), si precisa che le lavoratrici del settore in questione possono avvalersi della flessibilità del congedo di maternità.

L' art. 62  del citato testo unico, in particolare, nel disciplinare la tutela della maternità nel lavoro domestico, rinvia in modo espresso all' art. 16  che, a sua volta, fa salva la norma sulla flessibilità di cui al successivo art. 20  . Tale ultima disposizione pertanto, seppur non espressamente richiamata dall' art. 62  , risulta comunque estensibile alle lavoratrici contemplate nella suddetta norma in forza di un rinvio di secondo grado.

Tenuto conto che le lavoratrici di cui trattasi hanno diritto all'indennità di maternità subordinatamente al requisito contributivo di cui all' art. 4 del D.P.R. n. 1403 del 31.12.1971  (52 contributi settimanali nei 24 mesi precedenti la data di inizio del congedo di maternità ovvero 26 contributi settimanali nei 12 mesi precedenti la data suddetta), si fa presente che la prosecuzione dell'attività lavorativa durante l'ottavo mese di gravidanza, in ragione della flessibilità, è utile ai fini del perfezionamento del requisito contributivo previsto ai fini erogativi di interesse.

Laddove la lavoratrice domestica si avvalga dell'opzione in esame permanendo validamente al lavoro durante l'ottavo mese, il periodo da prendere a riferimento per l'accertamento del suindicato requisito contributivo risulterà pertanto coincidente con i 24 o i 12 mesi precedenti la data di inizio del periodo di congedo "flessibile" richiesto dall'interessata, anziché con la data di inizio del periodo di congedo "ordinario".


 

Il Direttore Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito: Ruggero Golino