Regione Toscana
norma

 
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE  
CIRCOLARE 19 febbraio 2008, n. 4193
  Oggetto: Assegno di maternità a carico dello Stato di cui all' art. 49, comma 8, della legge n. 488 del 23 dicembre 1999  ; regolamentazione comunitaria e convenzioni bilaterali di sicurezza sociale; assegno di maternità per lavori atipici o discontinui di cui all' art. 75 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151  - T.U. delle norme a tutela e sostegno della maternità/paternità e D.P.C. M. 452/2000  - Requisito contributivo - Chiarimenti.  
 


 
  urn:nir:istituto.nazionale.previdenza.sociale:circolare:2008-02-19;4193

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Ad integrazione delle istruzioni contenute nella circolare n. 143 del 16 luglio 2001, si forniscono le seguenti precisazioni in merito all'accertamento del requisito contributivo/lavorativo utile ai fini della concessione dell'assegno di maternità a carico dello Stato.

1) Attività lavorativa autonoma

Ferme restando le istruzioni a suo tempo fornite con circolare n. 143 del 16 luglio 2001 sull'accertamento del requisito contributivo/lavorativo in relazione ad attività lavorativa subordinata o parasubordinata, si precisa che il predetto requisito contributivo/lavorativo può essere correlato anche ad attività lavorativa autonoma.

In particolare, ai fini dell'accertamento dei tre mesi di contribuzione da reperire tra i 18 ed i 9 mesi precedenti il parto o l'ingresso in famiglia nelle ipotesi contemplate al punto 2.1 e 2.3 della citata circolare (rispettivamente "donna lavoratrice che...ha una qualsiasi forma di tutela previdenziale...in corso di godimento" e "donna che durante il periodo di gravidanza ha cessato di lavorare per recesso..."), le U.d.P. "Prestazioni a Sostegno Reddito" dovranno verificare presso le U.d.P. "Soggetto contribuente" l'effettiva copertura assicurativa dei suddetti tre mesi nel periodo di riferimento.

Analogamente, in merito all'ipotesi di cui al punto 2.2 ("donna che ha perduto il diritto a prestazioni previdenziali o assistenziali derivanti dallo svolgimento di attività lavorativa per almeno tre mesi..."), si fa presente che le prestazioni previdenziali o assistenziali che costituiscono, nella fattispecie, il presupposto giuridico per il diritto all"assegno possono derivare anche dallo svolgimento di attività lavorativa autonoma per almeno tre mesi; tale requisito lavorativo risulterà perfezionato allorquando, nei tre mesi anzidetti, sarà stato accertato il relativo versamento contributivo.

Infine, con particolare riguardo all'ipotesi di cui paragrafo 2, punto 2.1, della circolare n. 143/01 ("donna lavoratrice, che alla data del parto o dell'ingresso del bambino in famiglia, ha una qualsiasi forma di tutela previdenziale per la maternità in corso di godimento... e può far valere almeno tre mesi di contribuzione nel periodo..."), si sottolinea che, ai fini del diritto all'assegno in esame, non occorre verificare che vi sia corrispondenza tra la tutela previdenziale in corso di godimento alla data dell'evento e la gestione previdenziale presso la quale sono stati versati i tre mesi di contribuzione (ad es. il diritto all'assegno sussiste anche nel caso in cui i tre mesi di contribuzione risultino maturati nel periodo di riferimento presso la Cassa Forense e la tutela della maternità in corso di godimento sia a carico della Gestione Separata).

2) Periodi di lavoro all'estero

Alcune Sedi hanno chiesto chiarimenti sulla possibilità di considerare utili, ai fini del diritto all'assegno di maternità dello Stato, anche i periodi di lavoro effettuati all'estero in Paesi dell'Unione europea o in Paesi extracomunitari con i quali sono in vigore convenzioni bilaterali di sicurezza sociale che prevedono la totalizzazione dei periodi assicurativi per il diritto alle prestazioni.

A tal proposito, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha precisato che l'assegno di cui trattasi è una prestazione speciale non contributiva a carattere misto che rientra nel campo di applicazione del regolamento n. 1408/71, secondo quanto stabilito all'art. 4.2 bis dello stesso. Pertanto, in base all'art. 10 bis.2, i relativi requisiti possono essere raggiunti anche attraverso la totalizzazione dei periodi italiani con periodi - ovviamente non sovrapposti - effettuati negli altri Stati che applicano il regolamento stesso (Stati membri dell'Unione europea, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera) - fermi restando i limiti previsti, in particolare, dalla circolare n. 35 del 7 febbraio 2007, punti 1 e 3 -.

Fermo restando quanto suindicato, si evidenzia che, per poter procedere alla totalizzazione, è necessario almeno un contributo settimanale in Italia.

Il Ministero ha, inoltre, fatto presente che "per quanto riguarda i periodi svolti in quei Paesi extracomunitari con i quali siano in vigore convenzioni internazionali di sicurezza sociale, si ritiene che tali prestazioni, per le loro particolari caratteristiche, non rientrano nel campo di applicazione materiale delle stesse".

Per quanto concerne le informazioni che gli interessati devono fornire alle Sedi in merito al lavoro svolto all'estero è in corso da parte della Direzione Centrale delle Prestazioni a Sostegno del Reddito una revisione della modulistica attualmente in uso.

Infine, si fa presente che il formulario E 001 deve essere utilizzato al fine di richiedere agli enti esteri la certificazione, attraverso il formulario E 205, dei periodi assicurativi esteri eventualmente dichiarati dall'interessato.


 

Il Direttore Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito: Golino