Regione Toscana
norma

 
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
CIRCOLARE 7 agosto 2009, n. 99
  Regolamentazione comunitaria: aggiornamento della circolare n. 90 del 10 luglio 2009  in materia di determinazione della legislazione applicabile in presenza di lavoro svolto contemporaneamente in due o più Stati membri dell'Unione europea; formulari E 101 ed E 102 - estensione alla Bulgaria e Romania dell'accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Comunità europea, i suoi Stati membri e la Confederazione svizzera.  
 


 
  urn:nir:istituto.nazionale.previdenza.sociale:circolare:2009-08-07;99


 

SOMMARIO:

È stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 124 del 20 maggio 2009 la decisione del Consiglio dell'Unione europea del 27 novembre 2008, a seguito della quale l'accordo sulla libera circolazione delle persone concluso tra la Comunità Europea, ciascuno dei suoi Stati membri e la Confederazione svizzera è in vigore, dal 1° giugno 2009, tra i 27 Stati membri, compresi Bulgaria e Romania, e la Confederazione svizzera: pertanto, si rende necessario aggiornare l'ultimo capoverso della premessa della circolare n. 90 del 10 luglio 2009  .

Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, facendo seguito alla nota del 21 maggio 2009 con la quale aveva espresso parere favorevole alla circolare n. 90 del 10 luglio 2009 avente per oggetto: "Regolamentazione comunitaria. Determinazione della legislazione applicabile in presenza di lavoro svolto contemporaneamente in due o più Stati membri dell'Unione europea; formulari E 101 ed E 102", ha comunicato con successiva nota del 28 luglio 2009 che è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 124 del 20 maggio 2009 la decisione del Consiglio dell'Unione europea del 27 novembre 2008, a seguito della quale l'accordo sulla libera circolazione delle persone concluso tra la Comunità Europea, ciascuno dei suoi Stati membri e la Confederazione svizzera è in vigore, dal 1° giugno 2009, tra i 27 Stati membri, compresi Bulgaria e Romania, e la Confederazione svizzera.

Pertanto, l'ultimo capoverso della premessa della circolare n. 90 del 10 luglio 2009  che recita: "Le disposizioni in oggetto si applicano, altresì - in base all'Accordo tra la Comunità europea, i suoi Stati membri e la Svizzera del 21 giugno 1999, in vigore dal 1° giugno 2002 - ai soggetti che svolgono la loro attività in due o più tra i 25 Stati membri dell'Unione europea al 31 dicembre 2006 (con esclusione della Romania e della Bulgaria) e la Svizzera (vedi circolari n. 47 del 12 febbraio 1994, n. 166 del 13 giugno 1995, n. 118 del 25 giugno 2002 e n. 35 del 7 febbraio 2007)" deve essere così sostituito:

"Le disposizioni in oggetto si applicano, altresì - in base all'Accordo tra la Comunità europea, i suoi Stati membri e la Svizzera del 21 giugno 1999, in vigore dal 1° giugno 2002, ed alla decisione del Consiglio dell'Unione europea del 27 novembre 2008, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 124 del 20 maggio 2009, a seguito della quale l'accordo sulla libera circolazione delle persone concluso tra la Comunità Europea, ciascuno dei suoi Stati membri e la Confederazione svizzera è in vigore, dal 1° giugno 2009 tra i 27 Stati membri, compresi Bulgaria e Romania, e la Confederazione svizzera - ai soggetti che svolgono la loro attività in due o più tra i 27 Stati membri dell'Unione europea e la Svizzera (vedi messaggio n. 14167 del 23 giugno 2009)".


 

Il Direttore generale: Crecco