AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA - LORO SEDI
AL COMMISSARIO DEL GOVERNO NELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - TRENTO
AL COMMISSARIO DEL GOVERNO NELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - BOLZANO
AL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA - SERVIZI DI PREFETTURA - AOSTA
Con decisione n. 2013/299/UE , Euratom del 14 giugno 2013, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 21 giugno 2013, n.L 169/69 , il Consiglio dell'Unione europea ha stabilito che le prossime elezioni dei rappresentanti nel Parlamento europeo avranno luogo tra il 22 e il 25 maggio 2014.
Con decisione del Consiglio europeo n. 2013/312/UE del 28 giugno 2013, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 29 giugno 2013, n.L 181/57 , che stabilisce la composizione del Parlamento europeo, è stato fissato, all'articolo 3, il numero dei rappresentanti al Parlamento europeo eletti in ciascuno Stato membro per la legislatura 2014 - 2019, che per l'Italia è di 73 rappresentanti.
Per l'elezione dei suddetti membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, si ritiene opportuno richiamare le disposizioni dettate in materia dal decreto legge 24 giugno 1994, n. 408 , convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1 della legge n. 483/94 , modificato dalla legge n.128 del 1998 .
Con la suddetta normativa, com'è noto, è stata recepita nel nostro Paese la direttiva n. 93/109/CE del 6 dicembre 1993 , che prevede l'elettorato attivo e passivo alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione europea residenti in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza. Il principio che sottende la direttiva è quello della "cittadinanza dell'Unione", in un'ottica di integrazione europea, con il conseguente diritto di voto esercitabile, su domanda, per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti al Paese di residenza.
Pertanto, i cittadini dell'Unione residenti in Italia, compresi quelli del Paese di più recente adesione come la Croazia, per poter esercitare il diritto di voto per i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia devono presentare al sindaco del comune di residenza, ove non lo abbiano già fatto in occasione di precedenti elezioni europee, domanda di iscrizione nell'apposita lista aggiunta istituita presso lo stesso comune per il voto alle elezioni europee.
Tale domanda deve essere presentata, ai sensi dell' art. 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 408/94 , convertito dalla legge n. 483/94 , entro il novantesimo giorno anteriore a quello della votazione e cioè entro il 24 febbraio 2014 (considerando data della votazione domenica 25 maggio 2014).
Si trasmette, al riguardo, uno schema di domanda che potrà essere utilizzato allo scopo ( allegato B ).
Per quanto attiene al contenuto della domanda di iscrizione nella lista aggiunta, si precisa che la dichiarazione di possesso della capacità elettorale nello stato di origine non deve essere comprovata da alcuna attestazione rilasciata dall'autorità nazionale competente; inoltre, la dichiarazione di assenza di provvedimenti giudiziari che possano comportare la perdita dell'elettorato attivo va fatta dal cittadino dell'Unione con esclusivo riferimento alle cause che limitano la capacità elettorale nello Stato di origine.
In ogni caso, anche se la legge n. 128/98 ha soppresso l'obbligo di dichiarare l'assenza di provvedimenti giudiziari che comportino, in Italia, la perdita dell'elettorato attivo, il comune di residenza è tenuto, ai sensi dell' art. 2, comma 3, del citato decreto-legge n. 408/94 , a verificare tale requisito mediante tempestiva istruttoria presso il casellario giudiziale.
Si rammenta che gli iscritti nella lista aggiunta in occasione delle precedenti elezioni europee possono esercitare il diritto di voto per i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia senza dover presentare una nuova istanza.
A questo proposito, si ricorda anche che l'eventuale trasferimento di residenza in altri comuni italiani di iscritti nella suddetta lista aggiunta determina l'iscrizione d'ufficio dei medesimi nelle liste aggiunte del comune di nuova residenza, ovviamente dopo il positivo espletamento dell'istruttoria di rito.
Le SS. LL. adotteranno ogni utile iniziativa al fine di garantire la celere definizione delle procedure di iscrizione anagrafica dei cittadini dell'Unione che ne abbiano diritto, vigilando sulla tempestività e correttezza dei prescritti adempimenti da parte dei comuni.
Inviteranno, altresì, i sindaci a promuovere ogni opportuna attività, a livello locale, diretta a pubblicizzare al massimo la facoltà per i cittadini dell'Unione di votare nel comune di residenza per i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.
Inoltre, per aderire ad analoga raccomandazione rivolta agli Stati membri dalla Commissione europea, le SS. LL. sensibilizzeranno i comuni ad inviare lettere personali a tutti i cittadini dell'Unione residenti nel comune che non siano ancora iscritti nella suddetta lista aggiunta; tali lettere dovranno avere il contenuto di cui all' allegato A (tradotto in quattro lingue) e saranno corredate del modello di domanda già debitamente tradotto e distinto per i seguenti Stati che hanno fatto pervenire a questo Dicastero la relativa traduzione: Austria (AT), Repubblica Ceca (CZ), Germania (DE), Danimarca (DK), Spagna (ES), Finlandia (FI), Francia (FR), Grecia (GR), Croazia (HR), Ungheria (HU), Irlanda (IE), Lussemburgo (LU), Lettonia (LV), Malta (MT), Paesi Bassi (NL), Svezia (SE), Slovacchia (SK) e Regno Unito (UK) (citato allegato B). Il comune, ovviamente, provvederà ad allegare a ciascuna lettera (da inviare in tutte e quattro le lingue) il modello di domanda dello Stato di cittadinanza del destinatario, se disponibile. Nel caso in cui non sia disponibile il modello nella lingua del Paese di cittadinanza, verrà allegato il modello di domanda in lingua italiana e inglese.
Infine, per facilitare la suddetta attività di divulgazione, si trasmette anche una bozza di manifesto ( allegato C ) tradotto in quattro lingue, che potrà essere utilizzato dai comuni per dare ulteriore diffusione a tale rilevante facoltà per i cittadini dell'Unione residenti nel nostro Paese.
I citati documenti sono disponibili anche sul sito internet di questo Ministero all'indirizzo http://elezioni.interno.it/optanti2014.html ; in virtù di apposita applicazione, sarà ora possibile per i cittadini dell'Unione compilare il modello di domanda direttamente online, per poi procedere alla relativa stampa e alla firma in originale, per il successivo inoltro al comune.
Si ringrazia per la collaborazione e si chiede di dare assicurazione con lo stesso mezzo.
IL CAPO DIPARTIMENTO AFFARI INTERNI E TERRITORIALI: Umberto Postiglione