AI SIGG.RI PREFETTI DELLA REPUBBLICA DI AGRIGENTO - BARI - BOLOGNA - BRINDISI - CALTANISSETTA - CATANZARO - CROTONE - FOGGIA - GORIZIA - MILANO - MODENA - RAGUSA - ROMA - SIRACUSA -TORINO - TRAPANI
AI SIGG.RI QUESTORI DELLA REPUBBLICA - LORO SEDI
AI SIGG.RI DIRIGENTI LE ZONE DI POLIZIA DI FRONTIERA - LORO SEDI
e, p.c.: AL GABINETTO DELL'ON.LE SIG. MINISTRO - SEDE
AI SIGG.RI PREFETTI DELLA REPUBBLICA - LORO SEDI
AI SIGG.RI COMMISSARI DEL GOVERNO PER LE PROVINCE DI TRENTO E BOLZANO
AL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA - AOSTA
ALLA COMMISSIONE NAZIONALE PER IL DIRITTO DI ASILO - ROMA
I. Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 16 febbraio 2008, n. 40 è stato pubblicato il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 , "Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato". Il provvedimento è entrato in vigore il 2 marzo 2008.
Il provvedimento in esame è in stretta relazione con il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 , "Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa della protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 4 gennaio 2008, n. 3, in quanto l'individuazione delle nuove procedure in materia di asilo é necessariamente speculare agli status riconosciuti nell'ordinamento. Dall'entrata in vigere dei due provvedimenti consegue l'introduzione di una disciplina organica in materia di asilo, che comprende il riconoscimento dello status di rifugiato e dello status di persona ammessa alla protezione sussidiaria.
Nella stesura del decreto legislativo n. 25 seno stati posti in raffronto i principi e le disposizioni contenuti nella direttiva 2005/85/CE con la normativa interna in materia di riconoscimento dello status di rifugiato, prevista dal decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 , convertito, con modificazioni, con la legge 28 febbraio 1990, n. 39 , e dal D.P.R. 16 settembre 2004, n. 303 , in modo da verificare la compatibilità del sistema nazionale vigente con quello previsto a livello comunitario; ciò anche nell'ottica di mantenere in vigore le disposizioni più favorevoli al richiedente asilo. Alcuni principi posti dalla normativa comunitaria benché presenti nel diritto nazionale, sono stati comunque riportati nel testo per semplificarne l'applicazione e armonizzarli con la normativa comunitaria.
La nuova disciplina trova immediata applicazione, in quanto si innesta su un sistema già esistente, che per molti aspetti viene mantenuto con le modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 25 . Per le parti rimesse al regolamento di attuazione continuano a trovare applicazione le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 16settembre 2004, n. 303 , compatibili con il nuovo sistema, e transitoriamente mantenute in vita fino all'emanazione del nuovo regolamento previsto dall' articolo 38 del decreto legislativo n. 25 .
II. Si evidenziano di seguito i tratti essenziali della disciplina.
Il Capo I (artt. 1-5) individua l'ambite di applicazione della nuova procedura che si avvia con la presentazione della domanda di protezione internazionale, diretta ad ottenere il riconoscimento dello "status di rifugiato o dello status di persona ammissibile alla protezione sussidiaria" come definiti dal decreto legislativo n. 251 . Si tratta di un'unica procedura, fondata sulle medesime garanzie ed adempimenti, al termine della quale la Commissione territoriale può riconoscere uno dei due status di protezione internazionale. Le autorità competenti all'esame della domanda rimangono le Commissioni territoriali, che assumono la nuova denominazione di "Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale". L'articolo 4, dedicato alle Commissioni territoriali, fissa il loro numero nel massimo di dieci e rinvia ad un decreto del Ministro dell'interno l'individuazione delle stesse e le circoscrizioni territoriali in cui le Commissioni operano. Il medesimo articolo 4 , nel confermarne la composizione (prevista nell' art. 1-quater del citato decreto-legge n. 416 ) prevede la nomina di uno o più supplenti per ciascun componente, le modalità di nomina dei componenti (con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri), la durata triennale dell'incarico, con possibilità di rinnovo, l'introduzione del gettone di presenza. Per quanto riguarda la validità delle delibere lo stesso articolo al comma 4 , codificando quanto già previsto in alcune ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri, stabilisce che le Commissioni sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei componenti e deliberano con il voto favorevole di almeno tre componenti.
In caso di parità prevale il voto del presidente. Le Commissioni territoriali, previste dall' articolo 12, comma 1, del citato D.P.R n. 303 , continuano ad operare adeguando la propria attività alle nuove disposizioni, fino all'adozione del decreto del Ministro dell'interno previsto dal medesimo articolo 4, comma 2.
L'articolo 5 disciplina la composizione e le funzioni della "Commissione nazionale per il diritto d'asilo"; nel confermare l'assetto esistente introduce alcune innovazioni riguardanti la durata dell'incarico e la validità delle delibere.
Il Capo II (artt. 6-25) reca disposizioni che riguardano la tutela dei diritti fondamentali del richiedente la protezione internazionale, tra cui, il diritto di rimanere nel territorio dello Stato, ai fini esclusivi della procedura ( art. 7 ), i criteri da seguire per l'esame della domanda e per l'assunzione delle decisioni ( artt. 8 , 9 ), le informazioni che devono essere fomite al richiedente e l'assistenza dell'interprete in tutte le fasi della procedura ( art. 10 ), gli obblighi del richiedente nel corso della procedura davanti alla Commissione territoriale ed alla Commissione nazionale ( art. 11 ), le modalità di svolgimento del colloquio e la redazione del relativo verbale ( artt. 12 , 13 , 14 ), il diritto al gratuito patrocinio (art.16), e le forme di assistenza per i minori non accompagnati ( art. 19 ). In questo ambito, si richiama anche l'articolo 18 che indica le disposizioni della legge n. 241/1990 , sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso agli atti, disposizioni che trovano applicazione per i procedimenti di esame delle domande di protezione internazionale, ad eccezione di alcune di esse, tra le quali si richiama l'art.10-bis "Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza".
Gli articoli 20 , 21 e 22 sono dedicati all'accoglienza ed al trattenimento dei richiedenti la protezione internazionale.
Con tali articoli sono state introdotte sostanziali modifiche riguardanti, in primo luogo, i casi di trattenimento in precedenza disciplinati dagli articoli 1-bis e 1-ter del citato decreto-legge n. 416 .
L' articolo 20, comma 1 dispone che lo straniero non può essere trattenuto al solo fine di esaminare la sua domanda. In particolari situazioni, tuttavia, il Questore dispone l'invio del richiedente ( art. 26 ) presso i centri di accoglienza:
1) quando é necessario verificare l'identità del richiedente ( art. 20, comma 2, lett. a) . Il periodo di accoglienza é limitato al tempo strettamente necessario per verificare l'identità e comunque per un periodo massimo di 20 giorni;
2) quando ha presentato la domanda dopo essere stato fermato per aver eluso o tentato di eludere il controllo di frontiera, o subito dopo, o comunque in condizioni di soggiorno irregolare ( art. 20, comma 2, lett. b) e c) ;
3) quando ha presentato la domanda essendo già destinatario di un provvedimento di espulsione, adottato ai sensi dell' articolo 13, comma 2, lett. a) e b) del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , ovvero di un provvedimento di respingimento adottato ai sensi dell' articolo 10, dell medesimo decreto legislativo n.286 , anche se già trattenuto in uno dei centri di cui all' articolo 14 dello stesso decreto legislativo n. 286 ( art. 20, comma 2 lett. d ).
L' articolo 21 disciplina i casi di trattenimento nei centri di permanenza temporanea e assistenza, con le modalità di cui all' articolo 14 del citato decreto legislativo n. 286 . Per il trattenimento nei centri di cui al predetto articolo 14 , occorre che il richiedente lo status:
a) si trovi nelle condizioni previste dall'articolo 1, paragrafo F, della Convenzione di Ginevra;
b) sia stato condannato in Italia per uno dei delitti indicati dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale , ovvero per reati inerenti agli stupefacenti, alla libertà sessuale, al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati, o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;
c) sia già stato espulso, con provvedimento non fondato su uno dei seguenti motivi:
essersi sottratto ai controlli di frontiera; non avere dichiarato la propria presenza o non avere richiesto il permesso di soggiorno entro otto giorni lavorativi dall'ingresso in Italia; avere subito la revoca o l'annullamento del titolo di soggiorno; non avere richiesto il rinnovo di tale documento, benché scaduto da più di sessanta giorni.
L'espulsione, pertanto, é compatibile con il trattenimento del richiedente la "protezione internazionale" solo se è stata adottata per motivi diversi da quelli in precedenza illustrati.
Nei casi in cui é disposta l'accoglienza o il trattenimento, il Questore rilascia al richiedente, per l'intera durata del periodo di accoglienza o trattenimento, un attestato nominativo ( art. 26, comma 4 ). Alla scadenza del periodo di accoglienza ( art. 20, comma 3 ) il Questore rilascia un permesso di soggiorno valido per tre mesi, rinnovabile fino alla definizione della procedura.
In attesa dell'emanazione del regolamento previsto dall' articolo 20, comma 5 , l'accoglienza e disposta nei centri di identificazione, di cui all' articolo 5 del citato D.P.R. n. 303 , con le modalità di permanenza ivi previste.
In ragione delle modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 25 , i richiedenti nei cui confronti è stato adottato un provvedimento di espulsione ai sensi dell' articolo 13, comma 2, lett. a) e b) del decreto legislativo n. 286 , ovvero un provvedimento di respingimento ai sensi dell' articolo 10 del medesimo decreto legislativo n. 286 , che già rientravano nella categoria indicata dall' art 1- bis, comma 2, lett.b), del citato decreto-legge n. 416 , sono ora accolti nei centri di accoglienza per richiedenti asilo e, nell'immediato nei CID.
L'allontanamento senza giustificato motivo dai centri fa cessare le condizioni di accoglienza e l'istanza è decisa sulla base della documentazione in possesso della Commissione ( art. 22, comma 2 ). L'allontanamento ingiustificato va senza indugio comunicato dal gestore del centro alla questura, alla prefettura nonché alla Commissione territoriale.
Il Capo III ( artt. 26-32) è dedicato alle procedure di primo grado, davanti alla Commissione territoriale.
La modifica di maggior rilievo rispetto alla disciplina preesistente riguarda la soppressione della procedura semplificata, prevista dall'articolo 1-ter del richiamato decreto-legge n. 416 . La procedura é unica anche per i casi di accoglienza disposti dall' art. 20 , e si svolge secondo le modalità ed i termini previsti dall' articolo 26 e seguenti. Per i soli casi di trattenimento presso i CPTA, fermi restando i principi fondamentali e le garanzie su cui si fonda l'esame delle domande, di cui al Capo II, i termini del procedimento sono quelli indicati dall' art. 28, comma 2 . L'istruttoria va avviata per tutte le domande, considerato che sono venute meno le ipotesi di irricevibilità della domanda di cui all'articolo 1, comma 4, del richiamato decreto-legge n. 416, lettere c) e d) abrogate dall' articolo 34 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 25 l; lettere a) e b) abrogate dall' articolo 40 del decreto legislativo n. 25 .
Con l'abrogazione delle predette disposizioni vengono meno le ipotesi di irricevibilità della domanda di protezione internazionale da parte delle autorità preposte all'accettazione dell'istanza. Tali disposizioni, infatti, attribuivano all'Autorità di frontiera ed al Questore il compito di verificare le clausole di ammissione alla procedura, che veniva inibita allo straniero richiedente asilo, tra l'altro, qualora fosse stato condannato per particolari crimini previsti dalla Convenzione di Ginevra, nonché per reati per i quali é previsto l'arresto obbligatorio in flagranza, ai sensi dell'art. 380 del codice di procedura penale , ovvero nelle ipotesi in cui lo straniero fosse risultato pericoloso per la sicurezza dello Stato o appartenesse ad associazioni di tipo mafioso o dedite al traffico di stupefacenti o ad organizzazioni terroristiche. Per effetto di detta abrogazione, la polizia di frontiera e la questura sono tenute a ricevere, in ogni caso, la domanda di protezione internazionale sulla quale si pronuncerà la competente Commissione territoriale.
L'istanza, ai sensi dell' articolo 26 è presentata personalmente dall'interessato presso l'ufficio di polizia di frontiera, all'atto dell'ingresso nel territorio nazionale, o presso l'ufficio della questura competente in base al luogo di dimora dell'istante stesso. Qualora il richiedente sia una donna alle operazioni partecipa, ove possibile, personale femminile.
La domanda presentata da un genitore si intende estesa anche ai figli minori non coniugati, presenti in Italia con il genitore all'atto della richiesta stessa ( art. 6, comma 2 ).
L'istanza, inoltre, può essere presentata direttamente dal minore non accompagnato ( art. 6, comma 3 ).
Nei casi di presentazione di istanza di protezione internazionale, all'atto dell'ingresso del richiedente nel territorio dello Stato, l'ufficio di polizia di frontiera, nell'accogliere la richiesta, invita lo straniero ad eleggere domicilio ed a recarsi presso la questura competente per territorio, alla quale trasmetterà, secondo la procedura vigente, la domanda. Al richiedente deve essere rilasciata copia del verbale sottoscritto e della documentazione allegata. Qualora dalle verifiche di frontiera risultasse che il richiedente debba essere ospitato presso un centro di accoglienza ( art. 20 ) ovvero trattenuto ( art. 21 ), l'ufficio di polizia di frontiera dovrà curare l'accompagnamento dello stesso presso il competente ufficio immigrazione.
La questura, ricevuta l'istanza da parte dell'ufficio di frontiera, ovvero direttamente dal richiedente la protezione internazionale, avrà cura di redigere il verbale delle dichiarazioni sugli appositi modelli (C3). Questi ultimi, a cui é allegata la documentazione, eventualmente presentata ai sensi dell' art. 3 del decreto legislativo n. 251 , o acquisita d'ufficio, saranno trasmessi alla Commissione territoriale competente, entro due giorni.
Al richiedente, qualora non ospitato presso un centro di accoglienza o di permanenza temporanea, verrà rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta di asilo, valido tre mesi e rinnovabile fino alla definizione della procedura di riconoscimento dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria da parte della competente Commissione territoriale.
Lo straniero in possesso del permesso di soggiorno ha accesso al sistema di accoglienza di cui all' art. 1-sexies del citato decreto-legge n. 416 , e del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140 , con le modalità ed i presupposti ivi previsti.
In presenza delle condizioni di cui ai richiamati articoli 20 e 21 , il Questore dispone immediatamente l'invio del richiedente nelle strutture ivi previste, sentito, per l'accoglienza disposta ai sensi dell' articolo 20 , il Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione e, per i casi di trattenimento contemplati all' articolo 21 , il Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere - Servizio Immigrazione, utilizzando gli allegati moduli 1 e 2. Il Questore trasmette la documentazione acquisita alla Commissione territoriale competente in base alla circoscrizione territoriale in cui é ubicato il centro.
La Commissione territoriale, ricevuti gli atti, procede all'esame della domanda ed adotta una delle seguenti decisioni:
a) riconosce lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria
a.1) Se la Commissione riconosce allo straniero lo "status di rifugiato", il Questore del luogo ove dimora rilascia, ai sensi dell' articolo 23 del decreto legislativo n. 251 , un permesso di soggiorno per asilo, valido 5 anni rinnovabile. Per consentire i viaggi al di fuori del territorio nazionale, allo straniero viene rilasciato un documento di viaggio per rifugiati, secondo il modello allegato alla Convenzione di Ginevra, di validità quinquennale. I predetti titoli, esibiti congiuntamente consentono la libera circolazione, in esenzione visto e per un periodo non superiore a 90 giorni, anche nel territorio degli Stati membri che applicano l'Accordo di Schengen. Il rilascio del documento di viaggio e rifiutato o ritirato se sussistono gravissimi motivi attinenti alla sicurezza nazionale e all'ordine pubblico. Al beneficiario dello status di rifugiato e riconosciuto il diritto all'unità familiare ai sensi dell' articolo 29-bis del citato decreto legislativo n. 286/1998 e successive modificazioni.
a.2) Se la Commissione riconosce allo straniero il diritto alla "protezione sussidiaria il Questore del luogo ove dimora rilascia allo stesso un permesso di soggiorno per protezione sussidiaria, valido 3 anni rinnovabile, previa verifica della permanenza delle condizioni che hanno dato luogo al riconoscimento del beneficio stesso. Tale titolo consente l'accesso al lavoro e allo studio ed e convertibile, in presenza dei prescritti requisiti, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Qualora vi siano fondati motivi che non consentano al titolare di chiedere alle Autorità del proprio Paese il passaporto o documento equipollente il Questore rilascia un titolo di viaggio per stranieri della uguale durata di quella del permesso di soggiorno. I predetti documenti esibiti congiuntamente consentono la libera circolazione nel territorio nazionale.
Si segnala la previsione di cui all' articolo 22 del decreto legislativo n. 251 che riconosce ai beneficiari dello status di protezione sussidiaria il diritto all'unità familiare. I familiari del titolare di tale status, presenti sul territorio nazionale, che non hanno individualmente diritto a tale beneficio, hanno i medesimi diritti riconosciuti al familiare titolare della protezione sussidiaria: possono ottenere un permesso di soggiorno per motivi familiari, ai sensi dell' articolo 30 del decreto legislativo n. 286/1998 e successive modificazioni.
Lo straniero, a cui è stata accordata la protezione sussidiaria, ha diritto al ricongiungimento familiare ai sensi degli articoli 29 e 29-bis, comma 2 , del decreto legislativo n. 286/1998 e successive modificazioni.
L' articolo 34 del decreto legislativo n. 251 prevede che allo straniero, già titolare di "permesso di soggiorno umanitario" rilasciato prima dell'entrata in vigore di quest'ultimo decreto su richiesta dell'organo di esame dell'istanza di riconoscimento dello status di rifugiato, venga rilasciato, al momento del rinnovo, un permesso di "soggiorno per protezione sussidiaria"; prima di allora l'interessato gode dei medesimi diritti stabiliti a favore dei titolati dello "status di protezione sussidiaria".
b) rigetta la domanda
Ai sensi dell' articolo 32 , in caso di rigetto dell'istanza di protezione internazionale, qualora la Commissione territoriale ritenga possano sussistere gravi motivi di carattere umanitario trasmette gli atti al Questore per l'eventuale rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell' articolo 5, comma 6, del decreto legislativo n. 286/1998 .
Analoga iniziativa può essere avviata dalla Commissione nazionale, ai sensi del successivo articolo 33 , nel caso di decisione di revoca o cessazione dello status di protezione internazionale.
La decisione negativa comporta l'obbligo di lasciare il territorio nazionale alla scadenza del termine per la presentazione del ricorso davanti all'autorità giudiziaria (30 giorni dalla comunicazione del provvedimento; nei soli casi di trattenimento di cui all' art. 21 entro il più breve termine di 15 giorni), salvo sia stato rilasciato un permesso di soggiorno ad altro titolo. In attesa della scadenza del termine per la presentazione del ricorso, il richiedente rimane in accoglienza o in trattenimento - in presenza dei presupposti - presso le strutture in cui si trova.
Il Capo IV (è dedicato al procedimento di revoca, cessazione e rinuncia degli status riconosciuti.
Per la revoca e la cessazione, il decreto legislativo n. 25 introduce una più puntuale disciplina del procedimento richiamando espressamente l'applicazione dei principi fondamentali e delle garanzie di cui al Capo II, in quanto compatibili.
Il Capo V disciplina le procedure di impugnazione. L' articolo 35, comma 6 prevede che la proposizione del ricorso avverso il provvedimento che rigetta la domanda di protezione internazionale sospende l'efficacia del provvedimento impugnato (art. 35, comma 6).
Nei casi indicati dall' articolo 35, comma 7 la proposizione del ricorso non sospende l'efficacia del provvedimento impugnato. Tuttavia, il ricorrente può chiedere al tribunale, contestualmente al deposito del ricorso, la sospensione del provvedimento adducendo l'esistenza di gravi e fondati motivi. Il tribunale nei successivi cinque giorni decide con ordinanza non impugnabile sulla richiesta di sospensione e, qualora e accolta, al richiedente è rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta asilo e nei suoi confronti é disposta l'accoglienza nei centri.
La procedura indicata al predetto comma 7 si applica sempre quando il ricorso presentato dal richiedente, di cui all' articolo 20, comma 2 lett. d) e 21 . Il richiedente, fino all'adozione dell'ordinanza che decide sulla richiesta di sospensione del provvedimento, continuerà ad essere ospitato o trattenuto nel centro in cui si trova.
Per i ricorsi all'autorità giudiziaria avverso le decisioni di diniego dello status di rifugiato, presentati prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 25 , continua a trovare applicazione l' art. 17 del D.P.R. n. 303 , nella parte in cui prevede l'autorizzazione del prefetto a rimanere sul territorio nazionale fino alla data di decisione del ricorso.
L' articolo 36 disciplina le modalità di accoglienza del richiedente che ha presentato ricorso prevedendo che
a) al ricorrente che ha proposto ricorso ai sensi dell' articolo 35 , trova applicazione l'art. 11 del citato decreto legislativo n. 140;
b) il ricorrente ospitato nei centri di cui all' articolo 20 , rimane in accoglienza presso il centro fino alla decisione sul ricorso, e comunque non oltre il termine massimo di 6 mesi, decorrenti dalla presentazione della domanda;
c) il ricorrente trattenuto nei centri di cui all' articolo 21 , a seguito della sospensione del provvedimento impugnato, ai sensi dell'articolo 35, comma 8 è ospitato nei centri di cui all' articolo 20 , con le stesse modalità riportate al precedente punto b).
Si richiama all'attenzione l' articolo 40, comma 1, lett. b) del Capo VI che ha abrogato, tra l'altro, l'istituto del riesame. Per le domande presentate prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 25 , qualora non ancora decise, trova applicazione l' art. 16 del D.P.R n.303 , fino all'emanazione del nuovo regolamento di attuazione, ai sensi del medesimo articolo 40, comma 1, lett. b) .
IL CAPO DIPARTIMENTO PER LE LI ERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE: Mario Morcone
IL CAPO DELLA POLIZIA Direttore Generale della Pubblica Sicurezza: Antonio Manganelli