AI SIGNORI QUESTORI LORO SEDI
SONO PERVENUTI A QUESTA DIREZIONE CENTRALE NUMEROSI QUESITI IN ORDINE ALL'EVENTUALE CONVERSIONE DEL PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI DI STUDIO IN PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI RELIGIOSI, NONCHÉ ALLA POSSIBILITÀ DI RILASCIARE LA CARTA DI SOGGIORNO AI TITOLARI DI UN PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI RELIGIOSI.
A TALE RIGUARDO SI FORNISCONO I SEGUENTI ELEMENTI DI RISPOSTA.
IN ORDINE ALLA PRIMA PROBLEMATICA E TENUTO CONTO DI QUANTO STABILITO DALL' ARTICOLO 14 DEL D.P.R. 394/99 , MODIFICATO DALL' ARTICOLO 13 DEL D.P.R. NR. 334/04 , RELATIVAMENTE ALLA CONVERSIONE DEI PERMESSI DI SOGGIORNO DA STUDIO IN LAVORO, QUESTA DIREZIONE CENTRALE RITIENE CHE, NONOSTANTE NON SIA ESPRESSAMENTE PREVISTO DALLA NORMA, PER ANALOGIA SI POSSA BEN CONVERTIRE IL PERMESSO DI SOGGIORNO PER STUDIO IN PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI RELIGIOSI, PER QUEGLI STUDENTI CHE, AL TERMINE DEGLI STUDI RELIGIOSI, PRENDANO I VOTI E SIANO CHIAMATI A SVOLGERE LA LORO ATTIVITÀ RELIGIOSA IN ITALIA.
TALE INTERPRETAZIONE È APPLICABILE ANCHE AGLI STUDENTI STRANIERI FREQUENTATORI DELLE UNIVERSITÀ RELIGIOSE I CUI TITOLI DI STUDIO SIANO STATI RICONOSCIUTI DALLO STATO ITALIANO.
IN MERITO AL SECONDO ARGOMENTO, NEL RICHIAMARE IL CONTENUTO DELLA CIRCOLARE N.300 /C/2000/5794/A/12.214.9/1^DIV. DEL 23.10.2000 IN MATERIA DI CARTA DI SOGGIORNO, SI RITIENE POSSIBILE IL RILASCIO DELLA CARTA DI SOGGIORNO IN FAVORE DELLO STRANIERO TITOLARE DI UN PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI RELIGIOSI, PURCHÈ IL RICHIEDENTE SIA IN POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTI DALL' ARTICOLO 9 DEL D.LVO 286/98, MODIFICATO DALLA L.189/2002 , IN MATERIA DI REDDITO, ALLOGGIO, ASSENZA DI PRECEDENTI DI POLIZIA E DELLA REGOLARE PRESENZA IN ITALIA.
TRA COLORO CHE POSSONO FRUIRE DI TALE BENEFICIO SONO DA RICOMPRENDERE ANCHE I SACERDOTI DELLA CHIESA CATTOLICA, LE CUI DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE REMUNERAZIONI SONO CONSIDERATE "REDDITI ASSIMILATI A QUELLI DA LAVORO DIPENDENTE" ( TESTO UNICO IMPOSTE REDDITO D.P.R. 917/86 ).
DI CONTRO, POICHÉ IL REDDITO RICHIESTO PER IL RILASCIO DELLA CARTA DI SOGGIORNO DEVE ESSERE UN REDDITO PERCEPITO O DICHIARATO IN ITALIA, SI FA PRESENTE CHE NON POTRÀ ESSERE RILASCIATO TALE TITOLO AGLI STRANIERI, RELIGIOSI O LAICI, CHE SVOLGONO LA PROPRIA ATTIVITÀ LAVORATIVA ALLE DIPENDENZE DI ENTI E ORGANIZZAZIONI DEL VATICANO.
A COSTORO, CONFORMEMENTE A QUANTO STABILITO DALLA CIRCOLARE N. 14 DEL MINISTERO AFFARI ESTERI IN MATERIA DI VISTI, POTRÀ COMUNQUE ESSERE CONCESSO UN PERMESSO DI SOGGIORNO PER RESIDENZA ELETTIVA.
FIRMATO IL DIRETTORE CENTRALE PANSA