Regione Toscana
norma

 
MINISTERO AFFARI ESTERI  
CIRCOLARE 4 luglio 2001, n. 9
  Cittadinanza: assetto normativo precedente all'entrata in vigore della legge n. 91/1992  . Linee applicative ed interpretative.  
 


 
  urn:nir:ministero.affari.esteri:circolare:2001-07-04;9


 

Come noto, l'attuale legge sulla cittadinanza, n. 91/1992  , è entrata in vigore il 16.8.1992. Gli uffici consolari sono peraltro tenuti ad applicare la precedente normativa in tutte le situazioni che si sono verificate nel periodo di vigenza di quelle norme. Considerato che l'applicazione della pregressa normativa dà tuttora luogo ad incertezze, si ritiene utile presentare in forma organica la relativa disciplina, tenendo conto dell'efficacia retroattiva riconosciuta ad alcune sentenze di illegittimità della Corte Costituzionale e dei pareri del Consiglio di Stato intervenuti successivamente all'emanazione della circolare n. 12 del 29.6.1985.

Si ribadisce che la presente circolare si prefigge di delineare il quadro normativo-interpretativo tra il 27.4.1983 (data di entrata in vigore della legge n. 123/1983  ) ed il 15.8.1992 (in quanto, come detto, a partire dal giorno successivo è entrata in vigore la legge n. 91/1992  ); ad essa si deve pertanto far riferimento per l'esame di quelle situazioni che si siano prodotte in tale lasso di tempo.

Al tempo stesso, la presente circolare consente di sostituire le tre precedenti circolari sull'argomento (n. 30/1975, n. 26/1976 e n. 12/1985) che, come precisato in calce, vengono abrogate.

Come già nella circolare n. 12/1985 si sottolinea che, "tenuto conto del carattere di generalità delle indicazioni fornite, non sono state considerate situazioni speciali legate all'applicazione di trattati o Convenzioni bilaterali o multilaterali". Il riferimento è, in particolare, alla Convenzione sulla riduzione dei casi di cittadinanza multipla firmata a Strasburgo il 6.5.1963 e di cui sono firmatari molti Paesi del Consiglio d'Europa.

Le nostre Rappresentanze in tali Paesi non potranno prescinderne, tenuto conto che alle convenzioni internazionali la stessa legge sulla cittadinanza già in vigore e qui considerata ( legge n. 555 del 13.6.1912  ) riconosceva la prevalenza sulle disposizioni nazionali ( art. 17  ).

 

Il Direttore Generale per gli Italiani all'Estero e le Politiche Migratorie: MARSILI



ALLEGATI:  
- Allegato   -

 

PARTE I

CITTADINANZA PER FILIAZIONE

Come noto la legge organica sulla cittadinanza n. 555 del 13.6.1912 statuiva - derivandolo dal codice civile  (1865) del novello Regno d'Italia - il principio della trasmissione della cittadinanza per via paterna, limitando la trasmissione per via materna a poche ipotesi tese unicamente ad evitare i casi di apolidia. Nel gennaio del 1983 la sentenza n. 30 della Corte Costituzionale, in considerazione della parità giuridica tra i sessi, riconosceva alla donna la facoltà di trasmettere la cittadinanza alla propria prole. Tale principio, che immediatamente andò a modificare il dettato della legge vigente, con retroattività, ormai riconosciuta, al 1.1.1948, fu poco dopo recepito nel corpo della legge n. 123  dell'aprile dello stesso anno che regolamentò in senso liberale e favorevole al minore la trasmissione della cittadinanza jure sanguinis. La situazione qui considerata è quella venutasi a creare con l'entrata in vigore della citata legge n. 123/1983  .

L'art. 5 di tale legge si riferiva esclusivamente a coloro che erano minorenni alla data di entrata in vigore della legge stessa (27 aprile 1983). La posizione di cittadinanza dei cittadini italiani che erano maggiorenni a quella data continuava ad essere regolata dalla precedente normativa ( Legge 555/1912  e, con decorrenza 1.1.1948, sentenza n. 30/1983 della Corte Costituzionale).

A. Applicazione dei principi contenuti nella sentenza n. 30 del 1983 della Corte Costituzionale a coloro che erano maggiorenni all'entrata in vigore della Legge 123/1983  (27.4.1983)

1. Sono cittadini italiani per nascita e dalla nascita i figli nati a decorrere dal 1° gennaio 1948 da madre in possesso della cittadinanza italiana al momento della loro nascita.

In seguito alla sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato incostituzionale l' art. 1 della legge 555/1912  nella parte in cui non prevedeva l'acquisto della cittadinanza italiana jure sanguinis anche per discendenza materna, l'attribuzione della cittadinanza ai figli di madre italiana, nati dal 1° gennaio 1948 avviene secondo quanto disposto per i figli di padre italiano.

2. La sentenza n. 30 non ha inciso sulle situazioni regolate dall'art. 12. Quindi, a chi, italiano per nascita, avesse perduto la cittadinanza italiana durante la minore età in seguito al mutamento di cittadinanza del padre, secondo quanto disposto dal 2° comma dell'art. 12 della Legge 555/1912  , non può essere riattribuita la cittadinanza italiana in base alla sentenza n. 30, pur essendo la madre italiana all'atto della nascita del figlio e pur rimanendo la stessa italiana al momento della naturalizzazione del coniuge.

Infatti la sanzione di incostituzionalità non ha toccato il predetto articolo 12 e la sua applicazione nel senso della prevalenza dello status del padre è stata ribadita dal Consiglio di Stato nel suo parere n. 719/79 del 24.10.1980. Tale prevalenza è rimasta produttiva di effetti fino all'entrata in vigore della legge 123/83  , il 27.4.1983. Solo da quella data infatti si prescinde, nella determinazione delle vicende di cittadinanza del figlio, dalle condizioni accessorie previste dal citato art. 12 (tra le quali era il collegamento al genitore esercente la patria potestà, di regola, appunto, il padre).

3. I figli di madre cittadina e di padre straniero, nati a decorrere dal primo gennaio 1948, cittadini italiani per nascita in base alla sentenza n. 30, seguivano, per la vigenza dell' art. 12 della legge 555/1912  e in linea con i principi ispiratori della norma, le vicende dell'unico genitore cittadino italiano (cioè la madre). Restava salva la norma eccezionale di cui all' art. 7 della legge 555/1912  .

Pertanto è da considerare attualmente cittadino italiano (salvo le vicende eventualmente intervenute in età maggiore), per l'applicazione della sentenza n. 30 ed in attuazione dei principi generali della legge 555/1912  , il figlio nato dal 1° gennaio 1948 da padre straniero e da madre in possesso della cittadinanza italiana all'atto della sua nascita e che tale cittadinanza abbia mantenuto durante la minore età dello stesso.

In conclusione, appare opportuno sottolineare che i riconoscimenti di cittadinanza che venissero richiesti da figli di madre italiana nati a decorrere dal 1° gennaio 1948, dovranno seguire i consueti accertamenti e procedure seguiti per i figli di padre italiano.

B. Applicazione dell' art. 5 L. 123/1983  e della sentenza n. 30/1983 a coloro che erano minorenni all'entrata in vigore della Legge 123/1983  (27.4.1983)

1. Con riguardo agli effetti della sentenza n. 30/1983, si applicano anche ai figli minori alla data di entrata in vigore della legge 123/83  i principi stabiliti sub A. 1 e 3.

2. Con riferimento alle situazioni regolate dall'art. 12, peraltro, il figlio minorenne di padre o di madre cittadini italiani a qualsiasi titolo alla data di entrata in vigore della legge n. 123, che, sulla base della normativa previgente, non fosse in possesso della cittadinanza italiana, ha acquistato o riacquistato tale cittadinanza a decorrere dalla suddetta data, in base al disposto dell' art. 5 della citata legge 123  .

Pertanto, il figlio, minore alla data di entrata in vigore della legge 123/1983  , anche se aveva perso la cittadinanza ai sensi dell'art.12 in dipendenza delle vicende del genitore esercente la potestà, riacquistava la cittadinanza italiana ove questa fosse posseduta dall'altro genitore all'entrata in vigore della legge 123.

Parimenti, è da ritenere cittadino italiano il minore, al 27.4.1983, che non avesse in precedenza acquistato la nostra cittadinanza per il ricorrere delle condizioni ostative di cui all' art. 12 della legge 555/1912  (residenza all'estero e mantenimento della cittadinanza straniera).

Il riacquisto e l'acquisto della cittadinanza decorrevano, si ripete, dalla data di entrata in vigore della legge 123.

3. I minorenni all'entrata in vigore della legge 123/1983  che si trovavano in possesso di una o più cittadinanze straniere acquisite per derivazione dai genitori, sono stati tenuti - fino al 17.5.1986 - all'opzione prevista dal secondo comma dell'art. 5 della stessa legge, da effettuarsi entro il 19° anno di età.

La mancata opzione ha comportato la perdita della cittadinanza al compimento del 19° anno di età.

La legge n. 180 del 15.5.1986  , entrata in vigore il 18.5.1986, ha procrastinato il termine per l'opzione all'entrata in vigore della nuova legge organica sulla cittadinanza. Contestualmente ha conferito la possibilità a quanti avessero perso la cittadinanza per mancata opzione di riacquistarla con apposita dichiarazione. L'interpretazione del Consiglio di Stato (parere n. 1060/90 del 7.11.90) ha esteso tale possibilità anche a coloro che avessero perso la cittadinanza per opzione per la cittadinanza straniera di cui erano in possesso.

Sono dunque incorsi nella perdita della cittadinanza tutti i doppi cittadini jure sanguinis o communicatione juris, nati tra il 27.4.1965 ed il 17.5.1967, i quali, non avendo effettuato l'opzione entro il termine del compimento del 19° anno o avendola effettuata in favore della cittadinanza straniera, non l'abbiano riacquistata con apposita dichiarazione ai sensi dell' art. 1, comma 2 della citata legge n. 180/1986  o dell'art.17, comma 1 dell'attuale legge n. 91/1992  .

C. L' art. 5 della legge 123/1983  in relazione all' art. 12 della legge 555/1912 

1. Le disposizioni di questi due articoli di legge non sono state considerate incompatibili tra di loro.

Secondo l'art. 12 della legge n. 555, ove uno solo dei genitori cambiasse cittadinanza, la prevalenza per la determinazione dello status civitatis dei figli minori non emancipati era riconosciuta allo status del genitore esercente la patria potestà, che, all'epoca dell'emanazione della legge era, di regola, il padre. Appare opportuno sottolineare che, in seguito alla riforma operata nel diritto di famiglia dalla legge 151/1975  , la potestà è esercitata congiuntamente dal padre e dalla madre. Tuttavia, il già citato parere del Consiglio di Stato n. 719/79 del 24.10.1980, in assenza di una esplicita disposizione modificatoria in materia, aveva confermato la prevalenza dello status civitatis del padre nella determinazione di quello del minore. Solo dal 27.4.1983, data di entrata in vigore della legge n. 123/1983  , che, recependo lo spirito della sentenza della Corte Costituzionale n. 30/1983, ha introdotto il principio della pari rilevanza della filiazione paterna e materna ai fini della cittadinanza, non è stato più applicabile il principio della prevalenza dello status paterno. (Nel caso in cui uno solo dei genitori esercitasse la potestà in via esclusiva, il figlio seguiva, ai fini dell'art. 12, le vicende di cittadinanza di tale genitore).

D. Riconoscimento e dichiarazione giudiziale della filiazione naturale

1. Il secondo comma dell'art. 2 della legge 555/1912  (secondo il quale, ai fini della determinazione della cittadinanza del figlio naturale, lo status civitatis del padre era prevalente, anche se la paternità veniva riconosciuta o dichiarata posteriormente alla maternità) è stato dichiarato incostituzionale dalla sentenza n. 30/1983 della Corte Costituzionale, in quanto contrario al principio costituzionale della parità giuridica fra uomo e donna. Pertanto saranno da considerare cittadini italiani, nelle linee dell'art. 2, anche i figli di madre italiana nati a decorrere dal 1° gennaio 1948 (vedi nota 2) riconosciuti o giudizialmente dichiarati tali.

2. Sul piano generale si rammenta che il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale di filiazione naturale intervenuti durante la minore età del figlio, determinavano l'attribuzione dello stato di cittadino italiano con effetto retroattivo, cioè dalla nascita.

Qualora, invece, il riconoscimento di paternità o maternità o la dichiarazione giudiziale fossero intervenuti nella maggiore età del figlio, gli effetti relativi alla cittadinanza si producevano, ai sensi dell'art. 2 e dell'art. 13 della stessa legge 555, dal giorno successivo alla dichiarazione di elezione di cittadinanza. La dichiarazione di elezione andava resa entro un anno dal riconoscimento o dalla sentenza; in caso di sentenza straniera delibata in Italia entro un anno dalla delibazione (v. parere del Ministero di Grazia e Giustizia n. 1/9-1-4 (81) 827 del 1.12.1981 e telespresso circolare n. 2327 del 23.6.1982 di questo Ministero).

Nell'ipotesi che l'interessato, italiano per elezione di cittadinanza italiana seguita a riconoscimento o dichiarazione giudiziale di paternità o maternità, avesse contratto matrimonio con cittadina straniera, i riflessi dell'acquisita cittadinanza italiana da parte del marito sullo status civitatis della moglie possono essere riassunti nei seguenti termini: se la data di acquisto della cittadinanza da parte del marito era anteriore all'entrata in vigore della legge 123/1983  , l'acquisto della cittadinanza italiana da parte della donna si produceva ai sensi della legge 555 (art. 10). Ove l'acquisto fosse intervenuto dopo l'entrata in vigore della legge 123/1983  , la posizione di cittadinanza del coniuge sarebbe stata disciplinata da e subordinata alle condizioni ed alla procedura previste da quest?ultima legge fino al 15.8.1992 e dalla legge n. 91/1992  , successivamente a tale data.

PARTE II

CITTADINANZA IN RELAZIONE AL MATRIMONIO

A. Legge 21 aprile 1983 n. 123  .

1. L' art. 1 della legge 123/1983  , in ossequio al principio costituzionale della parità morale e giuridica tra i coniugi, e nel rispetto della volontà delle persone, aveva stabilito per il coniuge straniero o apolide (uomo o donna) di cittadino italiano, la possibilità di acquistare la cittadinanza italiana, non in modo automatico, ma su istanza e con Decreto del Presidente della Repubblica.

Le disposizioni della legge 123/1983  in merito all'acquisto della cittadinanza italiana, si riferivano naturalmente anche al coniuge di cittadino italiano divenuto tale per naturalizzazione dopo la data di entrata in vigore della legge 123 o che, dopo tale data, avesse acquistato o riacquistato la cittadinanza italiana.

Con una disposizione poi ripresa dalla legge n. 91/1992  , il coniuge straniero o apolide di cittadino italiano, con l'entrata in vigore della legge n. 123/1983  , poteva presentare istanza per l'acquisto della cittadinanza italiana dopo sei mesi dalla celebrazione del matrimonio qualora avesse, in quel lasso di tempo, risieduto in Italia, oppure, nell'eventualità di residenza all'estero, dopo tre anni dal matrimonio, purché, in entrambi i casi, non fossero intervenute cause di scioglimento, annullamento, cessazione degli effetti civili o separazione legale ad interrompere il rapporto coniugale prima del compimento dei termini anzidetti.

B. Compatibilità tra la legge 123/1983  e la legge 555/1912  .

1. Anche per quel che concerne la cittadinanza in relazione al matrimonio si è posto il problema del collegamento e della vigenza delle norme della legge 555/1912  in relazione alle disposizioni di cui alla legge 123/1983  .

Al riguardo va premesso che le norme di cui ai pertinenti articoli 10 e 11 della legge 555, si riferivano esclusivamente alla posizione di cittadinanza della donna in relazione al matrimonio. Ad essa era stato sempre riservato carattere di specialità.

2. Il 1° comma dell'art. 10 legge 555/1912  nell'interpretazione del parere del Consiglio di Stato n. 199/97.

Nel sistema della legge 555/1912  la donna maritata non poteva assumere una cittadinanza diversa da quella del marito, anche se esisteva separazione personale tra i coniugi, ostandovi il disposto dell?art. 10 comma 1°. Di conseguenza era fuor di dubbio che la cittadina italiana di origine o iure matrimonii che acquistasse spontaneamente una cittadinanza straniera non perdesse quella italiana, non producendo tale naturalizzazione alcun effetto per il nostro ordinamento finché sussisteva il vincolo coniugale con cittadino italiano (le condizioni che producevano il mantenimento venivano meno a causa dello scioglimento del vincolo coniugale, per morte o divorzio, o della perdita della cittadinanza italiana da parte del marito).

In seguito all'entrata in vigore della citata legge 123, si dovette ritenere venuto meno il 1° comma dell'art. 10 della legge 555/1912  , in quanto, ispirandosi al principio dell'unicità di cittadinanza del nucleo familiare e subordinando le vicende di cittadinanza della moglie allo stato di cittadinanza del marito, esso contravveniva al principio costituzionale della parità tra i coniugi, già statuito dalla legge di riforma del diritto di famiglia (n. 151/1975) e di fatto recepito nella legge 123.

Tuttavia il parere del Consiglio di Stato n. 199/97 del 5.3.97, ha ritenuto che il 1° comma dell'art. 10 fosse stato abrogato solo nella parte in cui comportava che la donna perdesse la cittadinanza italiana contro la propria volontà, e che esso fosse invece rimasto vigente, fino all'entrata in vigore della nuova legge organica sulla cittadinanza ( n. 91/1992  ), nella parte in cui produceva il mantenimento della cittadinanza. Ne consegue che la donna, italiana per nascita o iure matrimonii, coniugata con cittadino italiano, che sia venuta a trovarsi, dopo l'entrata in vigore della legge 123, nelle condizioni personali che facevano venir meno il possesso della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 8 della legge 555, conservava la nostra cittadinanza finchè il marito italiano la conservava.

3. Abrogazione del 2° comma dell'art. 10 e del 2° comma dell'art. 11 della legge 555/1912  .

L'art. 1 della legge 123 introduceva, come sopra illustrato, un meccanismo diverso da quello previsto dagli artt. 10 e 11 citati, un meccanismo che escludeva ogni automatismo nell'acquisto della cittadinanza italiana iure matrimonii.

Di conseguenza ugualmente abrogati dalla legge 123/1983  sono stati il 2° comma dell'art. 10 ed il 2° comma dell'art. 11 della legge 555/1912  , che disciplinavano l'acquisto automatico della cittadinanza da parte della straniera per matrimonio con cittadino italiano (art. 10) o per naturalizzazione italiana del marito straniero (art. 11).

4. Effetti dello scioglimento del matrimonio, in conseguenza dell'abrogazione del 2° comma dell'art. 10 della legge 555/1912  .

La seconda parte del 2° comma dell'art. 10 trattava delle conseguenze dello scioglimento del vincolo matrimoniale sulla cittadinanza della donna italiana per matrimonio. Nel sistema della legge n. 555/1912  la donna straniera e italiana per matrimonio che, in seguito a scioglimento del vincolo coniugale (per vedovanza o divorzio), avesse "ritenuto" o "trasportato" all'estero la propria residenza e "riacquistato" o mantenuto (così per consolidata interpretazione) la propria cittadinanza di origine, perdeva la cittadinanza italiana.

Riguardo a questo punto le competenti Autorità ritennero, ai fini interpretativi ed applicativi della disciplina in esame, che tale disposizione fosse contraria alle norme contenute nella legge 123  , che eliminava ogni effetto automatico del vincolo matrimoniale sulla cittadinanza e introduceva il principio della volontà; è stato, dunque, ritenuto che la mancata dichiarazione di rinuncia ai sensi dell'art. 7 implicasse una volontà di conservare lo status civitatis italiano.

In favore del mantenimento della cittadinanza in siffatte circostanze si espresse anche il Consiglio di Stato nel parere n. 1060/90 del 7.11.1990, concludendo che "nel sistema del 1983 lo scioglimento del matrimonio è ininfluente sullo status civitatis del coniuge già straniero".

Così, ove le combinate cause di perdita di cui all'art. 10 (scioglimento del matrimonio, mantenimento o riacquisto della cittadinanza di origine e mantenimento o trasferimento della residenza all'estero) fossero intervenute dopo il 27 aprile 1983, data di entrata in vigore della legge 123, la donna divenuta cittadina jure matrimonii, che non si fosse avvalsa (entro il 26 aprile 1985) della rinuncia di cui all' art. 7 legge 123/1983  , conservava la cittadinanza italiana.

C. Sentenza della Corte Costituzionale n. 87/1975 e legge 19 maggio 1975 n.151 

1. Problemi posti dal 3° comma dell'art. 10 della legge 555/1912  .

Il 3° comma del citato art. 10, come noto, fu dichiarato incostituzionale con la sentenza n. 87 del 9 aprile 1975 della Corte Costituzionale nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna. Esso dunque non ha più, di fatto, trovato applicazione dal 24.4.1975, giorno successivo a quello della pubblicazione della sentenza di incostituzionalità sulla Gazzetta Ufficiale.

Recependo tale posizione, la legge 19 maggio 1975 n. 151  relativa alla "riforma del diritto di famiglia", innovò, con gli artt. 25, 218 e 219, la disciplina dello status civitatis della donna italiana che sposasse o avesse sposato, prima dell'entrata in vigore della legge, un cittadino straniero, acquisendone la cittadinanza jure matrimonii. In particolare l'art. 25 inseriva nel codice civile  l'art. 143 ter (oggi abrogato dalla legge n. 91/1992  ) del seguente tenore: "Cittadinanza della moglie. La moglie conserva la cittadinanza italiana, salvo sua espressa rinuncia, anche se per effetto del matrimonio o del mutamento di cittadinanza da parte del marito assume una cittadinanza straniera". Per le donne che avessero contratto matrimonio precedentemente all'entrata in vigore della legge, si prevedeva la possibilità del riacquisto attraverso una espressa manifestazione di volontà (art. 219).

Tuttavia, facendo proprio l'attuale orientamento della giurisprudenza italiana, il Ministero dell'Interno, con la circolare n. K.60.1/5 dell'8.1.2001, ha confermato la retroattività al 1.1.1948 degli effetti della sentenza n. 87/1975 della Corte Costituzionale. Ne consegue che, per effetto di tale sentenza, la donna italiana che, a decorrere dal 1.1.1948, avesse sposato uno straniero, ha conservato la cittadinanza italiana, anche se, in base alla legge straniera, avesse assunto automaticamente per effetto del matrimonio una cittadinanza straniera.

Analogamente, nell'ipotesi in cui il marito cittadino italiano avesse perso tale cittadinanza, per averne acquisita una straniera, la moglie ha conservato la cittadinanza italiana anche nel caso avesse acquistato automaticamente la nuova cittadinanza del marito (la fattispecie era stata fino allora disciplinata dal 1° comma dell'art. 11 della legge 555/1912  , che sanciva la perdita della cittadinanza per la donna).

In ambedue i casi sopra esposti essa poteva peraltro rinunciare (vedi il già menzionato art. 143 ter del Codice Civile  ) alla cittadinanza italiana. Per l'esercizio di tale diritto non erano previsti termini di decadenza.

Come già il citato art. 25 della legge 151/1975  , anche gli effetti retroattivi della sentenza della Corte Costituzionale, si devono intendere rivolti, senza distinzione alcuna, alle cittadine italiane che tale stato avessero non solo per nascita, ma a qualsiasi altro titolo, compreso il matrimonio con un cittadino italiano, secondo quanto espresso dal Consiglio di Stato con parere n. 719/79 del 24 ottobre 1980. Pertanto, anche la donna italiana jure matrimonii conservava la cittadinanza italiana sia nell'ipotesi di mutamento della cittadinanza del marito, sia nell'ipotesi che - risoltosi il primo rapporto matrimoniale senza che si fossero verificate le cause di perdita ex art. 10, 2° comma legge 555/1912  (vedi sopra: punto B/4) -, la stessa acquistasse automaticamente la cittadinanza del successivo marito.

Tale conclusione trovava, del resto, riscontro anche nello spirito innovatore della norma, che era quello di attribuire esclusiva rilevanza, ai fini dell'acquisto o della perdita della cittadinanza, alla volontà liberamente espressa di chi vi avesse diretto interesse, eliminando ogni forma di automatismo o di condizionamento maritale.

Il Consiglio di Stato ha inoltre ritenuto che la donna, la quale avesse rinunciato alla cittadinanza italiana rendendo la dichiarazione di cui all' art. 143 ter C.C.  , potesse riacquistarla secondo le modalità previste dall'ultima parte dell'art. 10, 3° comma della legge 555, che è rimasta in vigore fino all'introduzione del nuovo quadro normativo ( legge n. 91/1992  ).

2. Il ricorso alla dichiarazione prevista dall' art. 219 della legge 151/1975  rimane possibile (come stabilito dall' art. 17, 2° comma della legge n. 91/1992  ) per la donna italiana che, precedentemente al 1.1.1948, abbia perduto la cittadinanza in conseguenza dell'acquisto automatico di una cittadinanza straniera per matrimonio con straniero o in conseguenza dell'acquisto da parte del marito italiano di altra cittadinanza che a lei si sia automaticamente comunicata. Tale dichiarazione non è sottoposta a termini di decadenza.

Occorre al riguardo precisare che siffatta dichiarazione può essere ricevuta solo se la perdita della cittadinanza italiana abbia avuto luogo in base alla norma di cui agli artt. 10, 3° comma e 11, 1° comma della legge 555, cioè automaticamente per effetto del matrimonio o del cambiamento di cittadinanza del marito, mentre deve essere respinta qualora la cittadinanza sia stata perduta ricorrendo i casi di cui all'art. 8 della stessa legge.

PARTE III

PERDITA E RIACQUISTO DELLA CITTADINANZA

A. Cause generali di perdita della cittadinanza

Giova in questa sede richiamare le linee interpretative del già citato art. 8 della legge 555/1912  , il quale prevedeva le cause generali di perdita della cittadinanza italiana.

1. Il punto 1 dell'art. 8 ricollegava la perdita del nostro status civitatis al verificarsi di due condizioni indispensabili. La prima era che il cittadino italiano ottenesse una cittadinanza straniera "spontaneamente" e cioè dietro sua manifestazione di volontà: tale manifestazione assumeva rilevanza per il nostro ordinamento giuridico con l'acquisto dello status civitatis di un altro Paese, indipendentemente - in linea di massima - dai motivi che inducevano l'interessato a richiedere la nuova cittadinanza.

La seconda condizione perché si verificasse nei confronti di un connazionale la perdita della cittadinanza italiana era il trasferimento della residenza all'estero.

Appare opportuno ricordare che la perdita era automatica, non essendo richiesta a tal fine né dichiarazione di rinuncia, né trascrizione, la quale ha nel nostro ordinamento, in via generale, mera efficacia dichiarativa e non costitutiva.

Come già ricordato (vedi la nota 3), qualora l'acquisto di una cittadinanza straniera avvenisse durante la minore età, sia per manifestazione di volontà propria, sia a richiesta del genitore, l'interessato non perdeva la cittadinanza italiana di origine ai sensi dell'art. 8, punto 1. La perdeva nel caso ricorressero tutte le condizioni di cui all'art. 12, 2° comma ed in quel caso, dunque, ai sensi di quest'ultimo art. 12. Secondo l'ordinamento italiano, infatti, non può essere riconosciuta alcuna rilevanza alla manifestazione di volontà del minore: egli avrebbe potuto esprimerla (prestando, nelle condizioni previste, la dichiarazione di rinuncia di cui all'art. 8, n. 2) soltanto quando avesse raggiunto la maggiore età e, quindi, la piena capacità di agire.

2. Il punto 2 dell'art. 8 prevedeva comunque l'ipotesi generale di acquisto di una cittadinanza straniera senza concorso di volontà propria, ad es. nell'ipotesi di acquisto di cittadinanza straniera da parte di un minore, senza che ricorressero le condizioni di cui all'art. 12, 2° comma e, dunque, senza che si verificasse la perdita, o nel caso di costituzione di un nuovo Stato con la conseguente attribuzione di cittadinanza ai residenti sul territorio sul quale si estendeva la sovranità dello Stato stesso. La perdita della cittadinanza italiana interveniva, ai sensi del punto 2 in questione, solo con la residenza all'estero e l'espressa rinuncia dell'interessato.

3. Per quanto invece riguarda il punto 3 dell'art. 8, si precisa che la perdita della cittadinanza italiana si verificava soltanto nei casi in cui, avendo un cittadino italiano accettato un impiego presso un Governo straniero o svolgendo il medesimo servizio militare per una Potenza straniera, il Governo italiano gli avesse intimato di abbandonare entro un termine fissato tale impiego o servizio militare ed egli vi avesse persistito oltre tale termine. Era quindi necessario che nella fattispecie concorressero, oltre all'impiego o al servizio militare presso uno Stato straniero, anche la precisa intimazione del Governo italiano nel senso specificato e la non ottemperanza del cittadino italiano a tale intimazione. Ne conseguiva che un impiego o il servizio militare prestati presso uno Stato estero non potevano per se stessi implicare la perdita della cittadinanza italiana ai sensi dell' articolo 8, n. 3 della legge 555/1912  .

B. Riacquisto della cittadinanza

1. Per il caso di perdita di cui al punto 1 dell'art. 8 trovavano applicazione tutte le ipotesi di riacquisto della cittadinanza italiana previste dall' art. 9 della legge 555/1912  . Per contro l'ipotesi contemplata dall'art. 9 al punto 3 del 1° comma era limitata alle situazioni di cui all'art. 8, punto 1 e non poteva essere estesa ai casi di perdita di cui all'art. 7 e all'art. 8, punto 2 (entrambi da ricondurre alla rinuncia). In questi casi rimanevano applicabili le ipotesi di riacquisto dell'art. 9, comma 1°, punti 1 e 2.

2. Art. 9, 1° comma, legge 555/1912  .

A parte le speciali ipotesi di cui al punto 1 (servizio militare e impiego nello Stato), il riacquisto della cittadinanza italiana da parte degli ex connazionali naturalizzati stranieri, si verificava, ai sensi del punto 2, quando l'interessato rinunciasse alla cittadinanza straniera e avesse stabilito o stabilisse entro un anno la propria residenza in Italia, ovvero, automaticamente, ai sensi del punto 3, dopo due anni di residenza in Italia.

Soltanto un eventuale provvedimento di inibizione, adottabile nei termini di legge e per gravi ragioni, avrebbe reso inefficace l'intervenuto riacquisto, il quale, altrimenti, si sarebbe consolidato.

Nell'ipotesi in cui ex cittadini italiani, dopo aver reso la rinuncia alla cittadinanza straniera, non avessero stabilito la residenza in Italia nel termine di un anno previsto dal citato n. 2 dell'art. 9, si doveva ritenere che la rinuncia in questione fosse rimasta priva di effetti giuridici per non essersi verificate le condizioni previste. Gli interessati potevano essere ammessi a rendere altra dichiarazione.

Tale dichiarazione di rinuncia andava effettuata presso le competenti Autorità italiane ed il suo valore era essenzialmente di volontà di riacquisto; per gli effetti voluti, l'ordinamento italiano prescindeva quindi dai riflessi nell'altro ordinamento. La legge italiana non richiedeva che le dichiarazioni di rinuncia alla cittadinanza straniera venissero notificate alle Autorità dello Stato estero, salvo precisi accordi bilaterali o internazionali in tal senso.

Contrariamente alle ipotesi di cui all'art. 9 n. 2, il riacquisto della cittadinanza italiana per effetto del disposto dell'art. 9 n. 3 era automatico ed avveniva indipendentemente ed anche contro l'intenzione del cittadino, già naturalizzato straniero, per il solo fatto del suo ritorno e della sua residenza in Italia per un biennio, salvo che, come accennato, un provvedimento del Governo non ne inibisse il riacquisto.

Quanto al merito del concetto di "residenza", va fatto cenno all'orientamento del Consiglio di Stato, ritenuto tuttora valido, secondo il quale la residenza deve essere ininterrotta ed intesa nel senso specifico dell' art. 43 del codice civile  , cioè come luogo in cui la persona ha la dimora abituale; pertanto neanche la continuata iscrizione nei registri dell'anagrafe di un Comune era - ed è - di per sé ammissibile come sufficiente prova della residenza stessa.

Concorde è, al riguardo, la giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo cui la residenza di una persona è data dalla sua abituale e volontaria dimora in un determinato luogo, e cioè dall'elemento soggettivo dell'intenzione di avervi stabile dimora, rivelato dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento di normali relazioni sociali (Cass. 9.6.1959 n. 1727; Cass. 26.8.1953 n. 2865), di regola compenetrato nel fatto di dimorare abitualmente e in un determinato luogo, per cui, in mancanza di prova contraria, si deve presumere che chi dimora abitualmente in un luogo, vuole avere ivi la sua residenza.

3. Art. 9  , ultimo comma, L.555/1912 

Aspetti particolari rivestiva l'ultimo comma dell'art. 9, il quale prevedeva il riacquisto della cittadinanza italiana senza l'obbligo di stabilire la residenza in Italia, in favore di chi avesse da oltre due anni abbandonata la residenza nello Stato a cui apparteneva, per trasferirla in altro Stato estero di cui non assumesse la cittadinanza, previo decreto di permissione del Ministero dell'Interno.

Al riguardo si fa presente che, ai fini del riacquisto della cittadinanza italiana, l'ex connazionale doveva preventivamente aver perso la cittadinanza straniera posseduta e, al momento dell'istanza di riacquisto, produrre la relativa documentazione proveniente dalle Autorità dello Stato interessato.