Ai Soggetti attuatori di cui all' art. 1 comma 4 dell'OPCM n. 3933 del 13 aprile 2011
Nel corso della riunione del giorno 28 giugno U.S del Comitato di Coordinamento dell'emergenza derivante dall'eccezionale afflusso di cittadini provenienti dai Paesi del Nord Africa, di cui all' art. 1, comma 2 dell'OPCM 13 aprile 2011, n. 3933 , sono state esaminate le questioni di cui all'oggetto, in merito alle quali si è ritenuto fornire alle SS.LL. - soggetti attuatori di cui all' art.1 comma 4 dell'opcm 3933 del 13 aprile 2011 - le seguenti indicazioni operative.
Relativamente alla possibilità di svolgere attività sociale da parte dei cittadini richiedenti asilo si precisa che la normativa vigente già consente ai predetti cittadini di partecipare ad attività che rientrano nella più ampia categoria dell'attività formativa, volta al successivo inserimento nel mondo del lavoro.
Pertanto, ben potranno le SS.LL., nell'ambito delle attività di competenza, elaborare progetti formativi che prevedano il graduale inserimento degli stranieri in questione nel mondo lavorativo e/o del volontariato sociale e di protezione civile.
I progetti che si andranno a redigere dovranno comunque essere conformi alla Convenzione di Ginevra del 1951 ed al decreto legislativo del 19 novembre 2007, n. 251 di "attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione a cittadini di Paesi terzi o apolidi della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della posizione riconosciuta".
Al fine di garantire il pieno rispetto della citata normativa le SS.LL. avranno cura di prevedere nei predetti percorsi formativi apposite coperture assicurative per eventuali danni alla persona conseguenti all'espletamento delle attività previste dal Progetto. Gli oneri per la richiesta copertura assicurativa dovranno rimanere a carico dell'Amministrazione e/o dell'Ente beneficiario delle attività di cui al Progetto.
Riguardo alla seconda tematica affrontata dal Comitato di Coordinamento, quella relativa al riconoscimento in favore degli stranieri richiedenti asilo di un piccolo pocket money. Al riguardo, in relazione al numero di migranti accolti a seguito dell'emergenza ed alle risorse necessarie, si ritiene che le SS.LL. possano riconoscere, a far data daI 1 luglio 2011, per ciascun migrante 2,5 euro giornalieri fino ad un massimo di 7,5 euro giornalieri a nucleo familiare.
L'importo predetto, anche al fine di consentire ricadute positive per il territorio e limitare la circolazione del contante, dovrà essere erogato attraverso "buoni" emessi dalla struttura incaricata dell'accoglienza, spendibili negli esercizi appositamente convenzionati per l'acquisto di bolli postali, schede telefoniche, snack alimentari, bibite, sigarette, libri e giornali.
Ciò premesso le SS.LL. avranno cura di prevedere, nelle convenzioni che regolano i rapporti con le strutture di accoglienza, il riconoscimento di tale beneficio. I relativi oneri saranno portati in aumento ai corrispettivi pattuiti in precedenza, qualora non già contemplati. In ogni caso i corrispettivi giornalieri, comprensivi del valore dei buoni, non potranno superare il limite massimo di euro 46, previsto dall'art. 7, comma 3, dell'OPCM del 20 giugno 2011, n. 3948 .
Per consentire la più ampia diffusione dei buoni si rappresenta che in una prossima ordinanza di protezione civile sarà prevista la possibilità per le SS.LL. di anticipare, ai soggetti incaricati dell'assistenza ai migranti, il controvalore relativo a due mensilità stimate di buoni da erogare. Infine, si segnala che la concessione dei buoni è una condizione imprescindibile per la efficace gestione dell 'emergenza. Per cui le SS.LL. avranno cura di porre particolare attenzione sulle corrette modalità di erogazione e di fruizione dei buoni, al fine di non creare situazioni di sperequazione e forme di tensione tra gli immigranti.
Franco Gabrielli