Regione Toscana
norma

 
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE  
CIRCOLARE 10 agosto 2011, n. 3885
  OGGETTO: Ulteriori disposizione in merito all'erogazione del c.d. pocket money.  
 


 
  urn:nir:presidenza.consiglio.ministri;dipartimento.protezione.civile:circolare:2011-08-10;3885

Ai Soggetti attuatori di cui all' art. 1 comma 4 dell'OPCM n. 3933 del 13 aprile 2011 

e p.c. Al Ministero dell'Interno

Al Capo del Dipartimento delle Libertà Civili e l'Immigrazione

Al Direttore della Direzione Centrale per l'Immigrazione del Dipartimento della Pubblica Sicurezza

Al Rappresentante della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome

Al Rappresentante dell'ANCI

Al Rappresentante dell'UPI


 

Si fa seguito alle note dello scrivente del 6 luglio 2011, prot. DIP/MJGR//0002703  e dell' 8 agosto 2011, prot. EME/MIGRl0003799  per fornire ulteriori indicazioni operative circa le modalità di erogazione del C.d . pocket money, tenuto conto dei quesiti formulati da taluni soggetti attuatori per le vie brevi e delle determinazioni assunte dal Comitato di coordinamento dell'emergenza, previsto dall' articolo 1 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 aprile 2011, n. 3933  , nella riunione del 5 agosto 2011.

Al riguardo, si precisa che il contributo in questione - che deve essere erogato, a cura degli Enti e degli Organismi convenzionati incaricati dell'assistenza, nell'ambito della quota massima giornaliera di euro 46 (di cui all'art. 7, comma 3 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 giugno 2011, n. 3948 ), fatta eccezione per le situazioni particolari debitamente rappresentate al Commissario delegato e da questi preventivamente autorizzate - potrà essere assicurato anche attraverso il rilascio di carte di credito prepagate, intestate al singolo migrante, senza ulteriori oneri per la gestione commissariale.

In merito, si invitano le SS.LL. a porre particolare attenzione circa le concrete modalità di erogazione del contributo di che trattasi , autorizzando anche la stipula di specifici accordi attuativi delle disposizioni di cui al precedente capoverso, per evitare in ogni caso la distribuzione di denaro contante, al fine di garantire condizioni adeguate di sicurezza dei migranti assistiti.

Si confida in una scrupolosa osservanza delle presenti disposizioni.


 

Franco Gabrielli