Direzioni Regionali del Lavoro Loro Sedi
Direzioni Provinciali del Lavoro tramite Direzioni Regionali del Lavoro Loro Sedi
Provincia Autonoma di Bolzano Rip. 19 - Uff. Lavoro - Isp. Lavoro Bolzano
Provincia Autonoma di Trento Dip.to Servizi Sociali - Servizio Lavoro Trento
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Servizio per il Lavoro Trieste
Regione Siciliana Assess. al Lavoro - Uff. Reg. Lavoro - Ispett. Reg. Lavoro Palermo
e, p.c.: Ministero dell'Interno Gabinetto del Ministro Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione Direz. C.le per le Politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo Dipartimento della Pubblica Sicurezza Direz. C.le dell'Immigrazione e della Polizia delle frontiere Roma
Ministero degli Affari Esteri Gabinetto del Ministro D.G.I.E.P.M. - Uff. VI Centro Visti Roma
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale Direzione Generale delle Risorse Umane e Affari Generali Roma
Assessorati Regionali al Lavoro Loro Sedi INPS - Direzione Generale Roma
Si comunica che in data 30.11.2007 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - serie generale, n. 279 - il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30.10.2007 "Programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari non stagionali nel territorio dello Stato per l'anno 2007".
La nuova procedura di inoltro delle domande e di gestione dei procedimenti di competenza dello Sportello Unico per l'Immigrazione (SUI) per l'applicazione del D.P.C.M. del 30.10.2007 è stata definita con circolare del Ministero dell'Interno n. 23/07 in data 08.11.2007 e con circolare del Ministero dell'Interno n. 5257/07 in data 30.11.2007.
In particolare, viene prevista una modalità esclusivamente informatica di presentazione delle richieste di nulla osta al lavoro agli sportelli unici per l'immigrazione presso le Prefetture-UTG, che consiste in una preventiva registrazione sul sito istituzionale del Ministero dell'Interno www.interno.it, nell'installazione su personal computer di uno specifico programma, nella compilazione di speciali modelli elettronici (scaricabili on line dal medesimo sito) corrispondenti alle varie tipologie di impiego o conversione del permesso di soggiorno e nella loro successiva trasmissione via internet - secondo le decorrenze prestabilite - gli sportelli unici per l'immigrazione.
Per quanto riguarda informazioni di carattere generale, requisiti tecnici ed operatività della nuova procedura informatizzata per l'attuazione del D.P.C.M. del 30.10.2007 si rimanda al "Manuale per l'utente", alla documentazione ed al programma informatico disponibili on line sul sito istituzionale del Ministero dell'Interno www.interno.it. Gli utenti potranno ricevere assistenza tecnica contattando l'apposito servizio di help desk presso il Ministero dell'Interno.
Per tutte le altre istanze da inviare agli sportelli unici per l'immigrazione, non riguardanti specificamente il D.P.C.M. del 30.10.2007 , fino a diversa comunicazione rimangono disponibili le modalità già in uso.
Flussi d'ingresso di lavoratori extracomunitari non stagionali per l'anno 2007
Si riporta di seguito l'articolazione del D.P.C.M. del 30.10.2007 relativo ai flussi d'ingresso per l'anno 2007 di lavoratori extracomunitari non stagionali (di seguito indicato come "decreto") e si forniscono le disposizioni applicative anche con riferimento alla differente tempistica per l'invio delle richieste agli sportelli unici per l'immigrazione.
L' articolo 1 del decreto stabilisce una quota massima di 170.000 cittadini extracomunitari da ammettere nel territorio dello Stato per l'anno 2007 per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo.
Nell'ambito della quota massima di cui all' articolo 1 , l' articolo 2 del decreto stabilisce una quota complessiva di 47.100 ingressi riservati a cittadini extracomunitari di Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere specifici accordi in materia migratoria.
La quota di 47.100 ingressi viene ripartita in base alle singole nazionalità (cosiddette "nazionalità riservatarie") come da elenco seguente:
a) 4.500 cittadini albanesi;
b) 1.000 cittadini algerini;
c) 3.000 cittadini del Bangladesh;
d) 8.000 cittadini egiziani;
e) 5.000 cittadini filippini;
f) 1.000 cittadini ghanesi;
g) 4.500 cittadini marocchini;
h) 6.500 cittadini moldavi;
i) 1.500 cittadini nigeriani;
l) 1.000 cittadini pakistani;
m) 1.000 cittadini senegalesi;
n) 100 cittadini somali;
o) 3.500 cittadini dello Sri Lanka;
p) 4.500 cittadini tunisini;
q) 2.500 cittadini di altri Paesi non appartenenti all'Unione Europea che concludano accordi finalizzati alla regolamentazione dei flussi d'ingresso e delle procedure di riammissione.
In base a quanto stabilisce l' articolo 7 del decreto, le richieste di nulla osta al lavoro - in qualsiasi settore di impiego - riguardanti i cittadini extracomunitari appartenenti alle cosiddette " nazionalità riservatarie" devono essere inviate agli sportelli unici per l'immigrazione a decorrere dalle ore 8.00 del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Nell'ambito della quota massima di cui all' articolo 1 , l' articolo 3 del decreto stabilisce una quota complessiva di 110.900 ingressi di cittadini extracomunitari appartenenti a nazionalità diverse (cosiddette "altre nazionalità") rispetto a quelle elencate all' articolo 2 del decreto.
La quota complessiva di 110.900 ingressi comprende:
a) 65.000 ingressi per motivi di lavoro domestico o di assistenza alla persona;
b) 14.200 ingressi per il settore edile;
c) 1.000 ingressi per dirigenti o personale altamente qualificato;
d) 500 ingressi per conducenti, muniti di patente europea, per il settore dell'autotrasporto e della movimentazione di merci;
e) 200 ingressi per il settore della pesca marittima;
f) 30.000 ingressi per i restanti settori produttivi.
In base a quanto stabilisce l' articolo 7 del decreto, le richieste di nulla osta al lavoro riguardanti i cittadini extracomunitari appartenenti alle cosiddette "altre nazionalità" devono essere inviate agli sportelli unici per l'immigrazione rispettando la seguente tempistica:
1) in caso di assunzioni per lavoro domestico e di assistenza alla persona, a decorrere dalle ore 8.00 del diciottesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
2) in caso di assunzioni nei restanti settori produttivi, a decorrere dalle ore 8.00 del ventunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Nell'ambito della quota massima di cui all' articolo 1 , l' articolo 4 disciplina l'applicazione di una quota complessiva corrispondente a 8.500 cittadini extracomunitari.
In particolare, il comma 1 autorizza complessivamente 7.000 conversioni di permessi di soggiorno, di cui 5.500 di permessi di soggiorno per studio e tirocinio in permessi di soggiorno per lavoro subordinato, a cui si aggiungono 1.500 permessi di soggiorno per lavoro stagionale in permessi di soggiorno per lavoro non stagionale, secondo lo schema seguente:
a) 3.000 permessi di soggiorno per studio;
b) 2.500 permessi per tirocinio;
c) 1.500 permessi di soggiorno per lavoro stagionale.
I permessi di soggiorno per tirocinio fanno riferimento ad ingressi "con visto per studio e formazione professionale" finalizzati alla partecipazione a tirocini formativi e di orientamento, ai sensi del decreto interministeriale 22 marzo 2006. La conversione di permessi di soggiorno per lavoro stagionale fa riferimento alla modifica del titolo di cui dispongono lavoratori extracomunitari presenti sul territorio italiano con permessi di soggiorno per lavoro stagionale in corso di validità per i quali viene proposta l'assunzione a tempo indeterminato. In proposito, si ricorda che a partire dal secondo periodo di soggiorno in Italia per lavoro stagionale il titolare di un permesso di soggiorno per lavoro stagionale può richiederne la conversione in permesso di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale.
Il medesimo articolo 4, al comma 2 , stabilisce una quota complessiva di 1.500 ingressi riservati a cittadini extracomunitari che abbiano completato programmi di istruzione e formazione nei Paesi di origine ai sensi dell' articolo 23 del testo unico sull'immigrazione. Come già avvenuto finora per le istanze di questo tipo inviate agli sportelli unici per l'immigrazione (SUI), una volta verificata la sussistenza dei requisiti previsti per l'assunzione le Direzioni Provinciali del Lavoro (DPL), tramite le Direzioni Regionali del Lavoro (DRL), provvedono a segnalare a questa Direzione Generale dell'Immigrazione l'esigenza di quote, fornendo gli elementi anagrafici identificativi dei lavoratori richiesti. Una volta riscontrato che i nominativi dei lavoratori corrispondano a quelli inseriti nelle liste realizzate presso questa Direzione Generale dell'Immigrazione, sulla base delle comunicazioni pervenute dalle Regioni a conclusione dei programmi di istruzione e formazione nei Paesi di origine, questa Direzione Generale dell'Immigrazione provvede all'attribuzione delle quote tramite il sistema informatizzato SILEN.
Tutte le istanze riguardanti le quote di cui all' articolo 4 del decreto - sia quando si tratta di lavoratori extracomunitari appartenenti alle cosiddette "nazionalità riservatarie", sia quando si tratta di lavoratori extracomunitari appartenenti alle cosiddette "altre nazionalità" - devono essere inviate agli sportelli unici per l'immigrazione a decorrere dalle ore 8.00 del ventunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Nell'ambito della quota massima di cui all' articolo 1 , l' articolo 5 del decreto stabilisce una quota di 3.000 ingressi di cittadini extracomunitari per motivi di lavoro autonomo, riservata a: ricercatori; imprenditori che svolgono attività di interesse per l'economia nazionale; liberi professionisti; soci e amministratori di società non cooperative; artisti di chiara fama internazionale e di alta qualificazione professionale ingaggiati da enti pubblici e privati.
All'interno di tale quota complessiva, sino ad un massimo di 1.500 unità sono ammesse conversioni di permessi di soggiorno per motivi di studio e formazione professionale in permessi di soggiorno per lavoro autonomo.
Le restanti 1.500 unità sono destinate agli ingressi diretti dall'estero e sono gestite dal Ministero degli Affari Esteri tramite le rappresentanze diplomatico-consolari.
Le istanze riguardanti le quote per conversione di permessi di soggiorno di cui all' articolo 5 del decreto - sia quando si tratta di lavoratori extracomunitari appartenenti alle cosiddette "nazionalità riservatarie", sia quando si tratta di lavoratori extracomunitari appartenenti alle cosiddette "altre nazionalità"-devono essere inviate agli sportelli unici per l'immigrazione a decorrere dalle ore 8.00 del ventunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Nell'ambito della quota massima di cui all' articolo 1 , l' articolo 6 del decreto stabilisce una quota complessiva di 500 ingressi, per motivi di lavoro subordinato non stagionale e per motivi di lavoro autonomo, di lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Argentina, Uruguay e Venezuela, inseriti in un elenco in cui vengono specificate anche le qualifiche professionali, istituito presso le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nei Paesi indicati.
Al riguardo si confermano le indicazioni applicative già fornite con riferimento all'analoga quota prevista per gli anni 2004, 2005 e 2006. L'inserimento nell'elenco implica l'accertamento, da parte della rappresentanza diplomatica o consolare, del requisito dell'origine italiana entro il grado prescritto. E' previsto che tale inserimento sia reso conoscibile mediante la consultazione dell'elenco attraverso il sistema informativo condiviso con le direzioni provinciali del lavoro.
Nei casi in cui l'inserimento nell'elenco non risultasse verificabile attraverso il sistema informativo, esso può essere documentato mediante apposita certificazione rilasciata dalla rappresentanza diplomatica o consolare che vi ha provveduto.
Le istanze riguardanti le quote di cui all' articolo 6 del decreto devono essere inviate agli sportelli unici per l'immigrazione a decorrere dalle ore 8.00 del ventunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Modalità e termini di presentazione delle richieste
Le modalità di applicazione del D.P.C.M. del 30.10.2007 corrispondono a quelle indicate nella circolare del Ministero dell'Interno n. 23/07 in data 08.11.2007 e nella circolare del Ministero dell'Interno n. 5257/07 in data 30.11.2007, disponibili sul sito istituzionale del Ministero dell'Interno www.interno.it e sul sito istituzionale del Ministero della Solidarietà Sociale www.solidarietasociale.gov.it .
Le richieste di nulla osta al lavoro devono essere inviate agli sportelli unici per l'immigrazione:
1) a decorrere dalle ore 8.00 del 15.12.2007: per l'assunzione - in qualsiasi settore di impiego - di lavoratori extracomunitari appartenenti alle cosiddette "nazionalità riservatarie" di cui all' articolo 2 del decreto;
2) a decorrere dalle ore 8.00 del 18.12.2007: per l'assunzione - nel settore del lavoro domestico e di assistenza alla persona - di lavoratori extracomunitari appartenenti alle cosiddette "altre nazionalità" di cui all' articolo 3 del decreto;
3) a decorrere dalle ore 8.00 del 21.12.2007: per l'assunzione - nei restanti settori produttivi - di lavoratori extracomunitari appartenenti alle cosiddette "altre nazionalità"; per la conversione dei permessi di soggiorno di cittadini extracomunitari appartenenti alle cosiddette "nazionalità riservatarie" ed alle cosiddette "altre nazionalità"; per l'assunzione di lavoratori extracomunitari appartenenti alle cosiddette "nazionalità riservatarie" ed alle cosiddette "altre nazionalità" che hanno concluso programmi di istruzione e formazione nei Paesi di origine ai sensi dell' articolo 23 del testo unico sull'immigrazione.
Indipendentemente dal differimento dei tempi di attuazione previsti dalla procedura di presentazione delle varie tipologie di richieste agli sportelli unici per l'immigrazione, il decreto ha durata di 6 mesi a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Istruttoria
In base a quanto previsto dall' articolo 30-bis, comma 8 , del D.P.R. 394/1999 come modificato dal D.P.R. 334/2004 ed a quanto stabilito nelle direttive congiunte del Ministro dell'Interno e del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 13.05.2005, le direzioni provinciali del lavoro svolgono l'istruttoria di relativa pertinenza relativamente alla verifica delle condizioni contrattuali rispetto ai CCNL di riferimento, al numero di richieste presentate dallo stesso datore di lavoro in relazione alla sua capacità economica, alla verifica della sussistenza di quota. Per quanto attiene alla verifica della sussistenza della quota, come negli anni precedenti le direzioni provinciali del lavoro e gli uffici del lavoro non ministeriali si avvalgono del sistema informatizzato SILEN, in cui affluiscono i dati relativi alle singole richieste agli sportelli unici per l'immigrazione ed in cui sono disponibili le varie tipologie di quote.
Le direzioni provinciali del lavoro rilasciano il parere utilizzando gli appositi dispositivi nel sistema telematico dello sportello unico per l'immigrazione. In proposito, si informa che le credenziali d'accesso al portale SPI attualmente a disposizione degli operatori delle direzioni provinciali del lavoro risultano confermate dal Ministero dell'Interno. Per la modifica o cancellazione delle precedenti credenziali d'accesso o per ottenere nuove credenziali d'accesso occorre inviare una richiesta scritta all'indirizzo di posta elettronica sui.dlci@interno.it . A rettifica di quanto comunicato nella circolare del Ministero dell'Interno n. 23 in data 08.11.2007 e come comunicato nella circolare del Ministero dell'Interno n. 5257/07 in data 30.11.2007, le direzioni provinciali del lavoro non dovranno inserire l'indicazione dell'importo della retribuzione da corrispondere al lavoratore. Nel contratto, il datore di lavoro si impegna in linea generale a rispettare quanto previsto dai CCNL di riferimento.
Regioni a statuto speciale e Province autonome
In base a quanto stabilito nelle direttive congiunte del Ministro dell'Interno e del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 13.05.2005, nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome le funzioni attribuite allo sportello unico per l'immigrazione dagli articoli 22 , 24 , 27 e 29 del Testo Unico in materia di immigrazione sono svolte dagli stessi uffici già competenti prima dell'entrata in vigore del D.P.R. n. 394/1999 come modificato dal D.P.R. 334/2004 , fino all'emanazione delle apposite norme di attuazione dei rispettivi statuti previste per disciplinare le forme di raccordo tra lo sportello unico per l'immigrazione e gli uffici regionali e provinciali.
Nella Regione Sardegna, le direzioni provinciali del lavoro svolgono le funzioni attribuite agli sportelli unici per l'immigrazione, con tutto quanto ciò comporta con riferimento alla ricezione telematica, allo svolgimento dell'istruttoria ed al rilascio del nulla osta al lavoro. L'accesso al sistema informatizzato SILEN avviene tramite intranet all'indirizzo http://inwelfare/silen2008.
Nella Regione Valle d'Aosta è stato istituito lo sportello unico per l'immigrazione, per cui l'operatività dell'ufficio periferico del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale corrisponde a quella degli uffici della medesima amministrazione presenti nelle regioni a statuto ordinario. La Direzione Regionale del Lavoro di Aosta accede al sistema informatizzato SILEN tramite intranet all'indirizzo http://inwelfare/silen2008.
Nella Regione Friuli Venezia Giulia, in cui non sono stati istituiti gli sportelli unici per l'immigrazione, si fa riferimento alle intese intercorse direttamente con il Ministero dell'Interno.
Indipendentemente dal collegamento con il sistema telematico degli sportelli unici per l'immigrazione, gli uffici del lavoro non ministeriali accedono al sistema informatizzato SILEN tramite intranet all'indirizzo http://inwelfare/silen2008.
Nella Regione Sicilia e nelle Province autonome di Trento e Bolzano, in cui non sono stati istituiti gli sportelli unici per l'immigrazione, si fa riferimento alle intese intercorse direttamente con il Ministero dell'Interno. Indipendentemente dal collegamento con il sistema telematico degli sportelli unici per l'immigrazione, gli uffici del lavoro non ministeriali accedono al sistema informatizzato SILEN tramite internet all'indirizzo http://silen.welfare.gov.it/silen2008.
Ripartizione territoriale delle quote
Nella ripartizione generale delle varie tipologie di quote determinate dal D.P.C.M. del 30.10.2007 , la Direzione Generale dell'Immigrazione trattiene con la tabella di cui all'allegato 1 una parte delle quote presso l'Amministrazione centrale, sia per la costituzione di riserve relative all'avvio di progetti speciali nell'ambito di forme di collaborazione internazionale sia - in considerazione del fatto che la ripartizione territoriale delle quote viene effettuata in periodo antecedente all'invio delle richieste agli sportelli unici per l'immigrazione - per far fronte alle esigenze di successivi "aggiustamenti".
Le quote d'ingresso che si riferiscono a lavoratori formati all'estero, lavoratori nel settore della pesca marittima, conducenti muniti di patente europea per il settore dell'autotrasporto e della movimentazione di merci, cittadini somali e lavoratori di origine italiana non vengono ripartite a livello territoriale bensì restano disponibili presso la Direzione Generale dell'Immigrazione per assegnazioni in corrispondenza di specifiche richieste pervenute agli sportelli unici per l'immigrazione e segnalate a questa Direzione Generale dell'Immigrazione dalle direzioni provinciali del lavoro, tramite le direzioni regionali del lavoro.
Pertanto, tenuto conto dei fabbisogni indicati da alcune realtà territoriali, dell'andamento dei flussi di lavoratori extracomunitari non stagionali negli anni precedenti in base alle richieste presentate agli sportelli unici per l'immigrazione, con le tabelle allegate 2-4 viene effettuata la ripartizione territoriale delle quote di ingresso tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.
Come da prassi consolidata, le direzioni regionali del lavoro assegnatarie delle quote provvedono ad attribuire le quote alle direzioni provinciali del lavoro attraverso il SILEN ai fini del rilascio dei pareri di competenza da parte delle direzioni provinciali del lavoro e del successivo rilascio dei nulla osta al lavoro da parte degli sportelli unici per l'immigrazione.
Il Direttore Generale Giuseppe Maurizio Silveri
Categoria | Quote assegnate dal D.P.C.M | Quote ripartite a livello territoriale | Quote inserite nella riserva nazionale |
Art. 1: flussi d'ingresso | 170.000 | 155.900 | 12.600 |
Art. 2: lavoratoridi nazionalità riservatarie | 47.100 | 42.750 | 4.350 |
albanesi | 4.500 | 4.300 | 200 |
algerini | 1.000 | 950 | 50 |
Bangladesh | 3.000 | 3.000 | 0 |
egiziani | 8.000 | 7.500 | 500 |
filippini | 5.000 | 4.900 | 100 |
ghanesi | 1.000 | 1.000 | 0 |
marocchini | 4.500 | 4.300 | 200 |
moldavi | 6.500 | 6.200 | 300 |
nigeriani | 1.500 | 1.450 | 50 |
pakistani | 1.000 | 1.000 | 0 |
senegalesi | 1.000 | 950 | 50 |
somali | 100 | 0 | 100 |
Sri Lanka | 3.500 | 3.400 | 100 |
tunisini | 4.000 | 3.800 | 200 |
futuri accordi | 2500 | 0 | 2.500 |
Art.3: lavoratori di altre nazionalità | 110.900 | 104.950 | 5.950 |
lavoro domestico e assistenza alla persona | 65.000 | 62.500 | 2.500 |
settore edile | 14.200 | 13.000 | 1.200 |
dirigenti o personale altamente qualificato | 1000 | 950 | 50 |
autotrasporto e movimentazione merci | 500 | 0 | 500 |
pesca marittima | 200 | 0 | 200 |
altri settori produttivi | 30.000 | 28.500 | 1.500 |
Art. 4, c. 1: conversioni dei permessi di soggiorno | 7.000 | 6.750 | 250 |
da studio a lavoro subordinato | 3.000 | 2.900 | 100 |
da tirocinio a lavoro subordinato | 2.500 | 2.400 | 100 |
da stagionale a non stagionale | 1.500 | 1.450 | 50 |
Art. 4, c. 2: lavoratori formati all'estero | 1.500 | 0 | 1.500 |
Art. 5: lavoro autonomo | 3.000 | 1.450 | 50 |
Art. 5, c. 1: ingressi per lavoro autonomo (*) | 1.500 | 0 | 0 |
Art. 5, c. 2: conversioni da studio a lavoro autonomo | 1.500 | 1.450 | 50 |
Art. 6: lavoratori di origine italiana | 500 | 0 | 500 |
(*) Gli ingressi dall?estero per lavoro autonomo sono gestiti dal Ministero degli Affari Esteri attraverso le rappresentanze diplomatico-consolari.
Regioni e Province autonome | Albania | Algeria | Bangladesh | Egitto | Filippine | Ghana | Marocco | Moldavia | Nigeria | Pakistan | Senegal | Sri Lanka | Tunisia | Total. |
Valle d'Aosta | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 35 | 10 | 5 | 3 | 3 | 5 | 15 | 116 |
Piemonte | 330 | 40 | 150 | 500 | 270 | 40 | 310 | 480 | 100 | 45 | 55 | 100 | 170 | 2.590 |
Lombardia | 427 | 110 | 400 | 2.500 | 710 | 220 | 410 | 885 | 153 | 125 | 160 | 518 | 380 | 6.998 |
Trento | 60 | 5 | 10 | 5 | 20 | 5 | 30 | 241 | 10 | 20 | 5 | 5 | 20 | 436 |
Bolzano | 13 | 3 | 9 | 5 | 10 | 3 | 13 | 64 | 2 | 3 | 2 | 2 | 12 | 141 |
Veneto | 375 | 80 | 380 | 750 | 650 | 180 | 390 | 995 | 200 | 80 | 110 | 470 | 360 | 5.020 |
Friuli Venezia Giulia | 250 | 12 | 150 | 320 | 150 | 40 | 200 | 200 | 65 | 35 | 40 | 25 | 200 | 1.687 |
Liguria | 215 | 60 | 100 | 350 | 120 | 10 | 250 | 150 | 40 | 20 | 40 | 125 | 30 | 1.510 |
Emilia Romagna | 410 | 100 | 400 | 700 | 700 | 220 | 390 | 950 | 200 | 110 | 80 | 400 | 380 | 5.040 |
Toscana | 395 | 40 | 150 | 450 | 300 | 20 | 300 | 450 | 100 | 80 | 110 | 250 | 200 | 2.845 |
Umbria | 160 | 35 | 60 | 80 | 85 | 5 | 140 | 125 | 50 | 20 | 10 | 50 | 90 | 910 |
Marche | 180 | 50 | 80 | 110 | 100 | 20 | 200 | 245 | 100 | 65 | 55 | 100 | 100 | 1.405 |
Lazio | 375 | 60 | 450 | 700 | 930 | 30 | 370 | 840 | 95 | 80 | 40 | 470 | 200 | 4.640 |
Abruzzo | 160 | 15 | 130 | 100 | 100 | 5 | 212 | 60 | 30 | 60 | 30 | 40 | 80 | 1.022 |
Molise | 30 | 5 | 15 | 65 | 20 | 5 | 80 | 20 | 5 | 4 | 5 | 5 | 15 | 274 |
Campania | 200 | 55 | 130 | 100 | 175 | 70 | 220 | 180 | 70 | 75 | 40 | 170 | 220 | 1.075 |
Puglia | 330 | 40 | 100 | 200 | 150 | 10 | 190 | 120 | 33 | 60 | 15 | 100 | 200 | 1.548 |
Basilicata | 40 | 5 | 20 | 85 | 30 | 5 | 70 | 20 | 50 | 5 | 5 | 20 | 40 | 395 |
Calabria | 125 | 20 | 40 | 100 | 125 | 10 | 160 | 100 | 30 | 25 | 15 | 50 | 70 | 870 |
Sicilia | 200 | 100 | 171 | 250 | 150 | 92 | 220 | 40 | 80 | 60 | 50 | 470 | 948 | 2.831 |
Sardegna | 15 | 110 | 50 | 120 | 100 | 5 | 110 | 25 | 32 | 25 | 80 | 25 | 70 | 767 |
Totale | 4.300 | 950 | 3.000 | 7.500 | 4.900 | 1.000 | 4.300 | 6.200 | 1.450 | 1.000 | 950 | 3.400 | 3.800 | 42.750 |
Regioni e Province autonome | Lavoro domestico e assistenza alla persona | Settore edile | Dirigenti e personale altamente qualificato | Altri settori produttivi | Totale |
Valle d'Aosta | 100 | 50 | 5 | 100 | 255 |
Piemonte | 5.400 | 1.080 | 120 | 2.500 | 9.100 |
Lombardia | 10.400 | 1.850 | 165 | 4.000 | 16.415 |
Provincia Autonoma di Trento | 400 | 70 | 10 | 210 | 690 |
Provincia Autonoma di Bolzano | 212 | 29 | 3 | 91 | 335 |
Veneto | 7.400 | 1.900 | 150 | 3.650 | 13.100 |
Friuli Venezia Giulia | 1.800 | 650 | 60 | 1.350 | 3.860 |
Liguria | 1.400 | 400 | 50 | 1.000 | 2.850 |
Emilia Romagna | 9.800 | 2.000 | 80 | 3.850 | 15.730 |
Toscana | 4.600 | 1.200 | 60 | 2.600 | 8.470 |
Umbria | 1.100 | 250 | 10 | 650 | 2.010 |
Marche | 1.400 | 350 | 20 | 900 | 2.670 |
Lazio | 8.600 | 1.000 | 90 | 2.750 | 12.440 |
Abruzzo | 700 | 236 | 20 | 800 | 1.756 |
Molise | 200 | 125 | 5 | 150 | 480 |
Campania | 3.600 | 500 | 20 | 1.000 | 5.120 |
Puglia | 1.900 | 400 | 20 | 750 | 3.070 |
Basilicata | 400 | 130 | 7 | 149 | 686 |
Calabria | 1.100 | 250 | 10 | 600 | 1.960 |
Sicilia | 1.588 | 350 | 25 | 1.000 | 2.963 |
Sardegna | 400 | 180 | 20 | 400 | 1.000 |
Totale | 62.500 | 13.000 | 950 | 28.500 | 104.950 |
Regioni e Province autonome | da studio a lavoro subordinato | da tirocinio a lavoro subordinato | da lavoro subordinato stagionale a lavoro subordinato non stagionale | da studio a lavoro autonomo | Totale |
Valle d'Aosta | 10 | 10 | 5 | 5 | 30 |
Piemonte | 250 | 180 | 110 | 90 | 630 |
Lombardia | 310 | 270 | 90 | 250 | 920 |
Trento | 10 | 10 | 0 | 5 | 25 |
Bolzano | 9 | 2 | 11 | 0 | 22 |
Veneto | 290 | 270 | 180 | 250 | 990 |
Friuli Venezia Giulia | 160 | 123 | 50 | 60 | 393 |
Liguria | 80 | 100 | 25 | 30 | 235 |
Emilia Romagna | 310 | 260 | 210 | 125 | 905 |
Toscana | 300 | 270 | 120 | 250 | 940 |
Umbria | 150 | 70 | 20 | 40 | 280 |
Marche | 75 | 100 | 40 | 40 | 255 |
Lazio | 300 | 260 | 50 | 100 | 710 |
Abruzzo | 71 | 70 | 90 | 35 | 266 |
Molise | 20 | 30 | 20 | 5 | 75 |
Campania | 180 | 80 | 134 | 40 | 434 |
Puglia | 160 | 75 | 120 | 30 | 385 |
Basilicata | 30 | 30 | 20 | 15 | 95 |
Calabria | 50 | 50 | 60 | 30 | 190 |
Sicilia | 90 | 90 | 75 | 35 | 290 |
Sardegna | 45 | 50 | 20 | 15 | 130 |
Totale | 2.900 | 2.400 | 1.450 | 1.450 | 8.200 |