D'intesa con le Amministrazioni interessate, e per aderire a richiesta dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, questo Ministero è venuto nella determinazione di rilasciare il "Documento di Viaggio" previsto dalla Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 , ai soli rifugiati politici riconosciuti tali dall'apposita Commissione Paritetica di Eleggibilità.
Agli stranieri che invece non abbiano la qualifica di rifugiati politici e che, per ragioni varie, non possono ottenere il passaporto delle autorità del loro paese, verrà rilasciato un nuovo documento, a forma di libretto di colore verde chiaro, denominato "Titolo di viaggio per stranieri", che sarà distribuito a ciascuna Questura in un congruo numero di esemplari.
Del menzionato documento potranno beneficiare gli stranieri compresi in una delle seguenti categorie:
a) che siano considerati rifugiati politici in Italia sotto il mandato dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati;
b) persone cui le Autorità Italiane riterranno opportuno rilasciare il detto titolo;
c) apolidi, in attesa che venga resa esecutiva, mediante ratifica, la Convenzione di New York del 18 settembre 1954, ed in sostituzione dell'attuale certificato di identità per apolidi.
(omissis)
La concessione di detto documento potrà avere luogo, salvo i casi di urgente ed improrogabile necessità, solo dopo che l'interessato abbia provato di essere nell'impossibilità di ottenere un passaporto dalle autorità del suo paese e di non avere pendenze verso la Giustizia od obblighi verso la famiglia.
(omissis)
p. Il Ministro CATTANI