Regione Toscana
norma

 
MINISTERO DELL'INTERNO - MINISTERO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE  
CIRCOLARE 3 gennaio 2007, n. 3
  OGGETTO: Ingresso nell'Unione Europea dei cittadini della Romania e della Bulgaria. Procedure presso gli Sportelli Unici per l'Immigrazione  
 


 
  urn:nir:ministero.interno+ministero.solidarieta.sociale:circolare:2007-01-03;3


 

Ai Sigg.ri Prefetti LORO SEDI

Al Sig. Commissario del Governo per la Provincia Autonoma di TRENTO

Al Sig. Commissario del Governo per la Provincia Autonoma di BOLZANO

Al Sig. Presidente della Regione Valle d'Aosta AOSTA

Ai Sigg.ri Questori LORO SEDI

Alle Direzioni Regionali del Lavoro LORO SEDI

Alle Direzioni Provinciali del Lavoro (per il tramite delle Direzioni Regionali del Lavoro) LORO SEDI

Alla Provincia Autonoma di TRENTO

Alla Provincia Autonoma di BOLZANO

Alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia TRIESTE

Alla Regione Siciliana Assessorato del Lavoro PALERMO

e, per conoscenza:

Al Ministero degli Affari Esteri ROMA

All'INPS ROMA

Agli Assessorati Regionali al Lavoro LORO SEDI

Di seguito alla circolare congiunta n. 2 del 28 dicembre 2006 emanata dai Ministri dell'Interno e della Solidarietà Sociale, si forniscono indicazioni sulle procedure riguardanti il ricongiungimento familiare e l'accesso al lavoro subordinato.

RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE In applicazione della libera circolazione nel territorio dell'U.E. in vigore dal 1' gennaio 2007 per i cittadini indicati in oggetto, non è più necessario per gli stessi richiedere il nulla osta al ricongiungimento familiare per i propri congiunti.

Pertanto, le pratiche di ricongiungimento familiare già presentate allo Sportello Unico per l'Immigrazione dai cittadini rumeni e bulgari a favore di propri familiari si intendono archiviate. Il sistema telematico dello Sportello Unico per l'Immigrazione provvederà in automatico all'archiviazione digitale delle stesse.

L'ingresso di familiari extracomunitari di cittadini rumeni e bulgari viene disciplinato dal D.P.R. 18 gennaio 2002, n. 54  e successive modifiche ed integrazioni attraverso la richiesta di un visto di ingresso alla rappresentanza diplomatico- consolare italiana, senza il preventivo rilascio di nulla osta dello Sportello Unico per l'Immigrazione.

ACCESSO AL LAVORO SUBORDINATO Le richieste di nulla osta al lavoro presentate nell'ambito dei decreti di programmazione dei flussi di ingresso per i lavoratori extracomunitari per l'anno 2006 per i seguenti settori: agricolo e turistico alberghiero, lavoro domestico e di assistenza alla persona, edilizio, metalmeccanico, dirigenziale e altamente qualificato, nonché per lavoro stagionale devono intendersi archiviate. Il sistema telematico dello Sportello Unico per l'Immigrazione provvederà in automatico all'archiviazione digitale delle stesse.

Analogamente, le richieste di nulla osta presentate allo Sportello Unico per l'Immigrazione ai sensi dell'articolo 27 del T.U. sull'immigrazione si intendono archiviate in considerazione della particolare natura delle prestazioni lavorative che rientrano nella tipologia del lavoro altamente qualificato.

I datori di lavoro che intendano procedere all'assunzione di lavoratori rumeni e bulgari che rientrano nelle predette tipologie di lavoro dovranno, pertanto, rispettare gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di lavoro effettuando le ordinarie comunicazioni ai Centri per l'Impiego ed ai competenti Enti previdenziali ed assistenziali.

I lavoratori neocomunitari dovranno richiedere la carta di soggiorno alla Questura competente, direttamente o tramite gli uffici postali.

Le richieste di nulla osta al lavoro già presentate agli Sportelli Unici per l'Immigrazione che non rientrano nelle tipologie di lavoro sopra indicate verranno automaticamente trasferite dal sistema telematico dello Sportello Unico nella procedura prevista per la gestione dei lavoratori neocomunitari.

Si chiarisce che per tale procedura non verrà richiesto il parere alla Questura e la Direzione Provinciale del Lavoro provvederà unicamente alla verifica delle condizioni contrattuali applicate, senza alcun vincolo di quote numeriche.

Ai datori di lavoro verrà rilasciato il nulla osta al lavoro senza procedere alla sottoscrizione del contratto di soggiorno. Il lavoratore in possesso del nulla osta non deve richiedere il visto di ingresso in Italia alla rappresentanza diplomatico- consolare italiana nel Paese di origine, bensì dovrà presentare istanza di rilascio della carta di soggiorno alla Questura competente, direttamente o tramite gli uffici postali.

A partire dal 1' gennaio 2007, in applicazione del regime transitorio adottato dal Governo italiano, i datori di lavoro che intendano assumere cittadini rumeni o bulgari per tipologie lavorative che non rientrano nei settori precedentemente indicati e che non rientrano nei casi previsti dall'articolo 27 del T.U. sull'immigrazione, devono presentare richiesta di nulla osta allo Sportello Unico per l'Immigrazione mediante spedizione postale (raccomandata A/R) utilizzando l'apposita modulistica (Mod. Sub Neocomunitari) disponibile sul sito del Ministero dell'Interno (www.interno.it) e del Ministero della Solidarietà Sociale (www.welfare.gov.it).

Per la definizione di tali istanze lo Sportello Unico per l'Immigrazione rilascerà il prescritto nulla osta tramite la procedura semplificata sopra descritta.

Alle associazioni di rappresentanza dei datori di lavoro, in considerazione dei rapporti di collaborazione stabiliti con gli Sportelli Unici per l'Immigrazione anche a seguito della stipula del Protocollo d'intesa sottoscritto in data 6 dicembre 2006, E' consentita la presentazione di richieste di nulla osta al lavoro, per conto dei datori di lavoro, utilizzando l'accesso ad internet, previo accreditamento presso il Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione del Ministero dell'Interno.


  Roma,
3 gennaio 2007

Il Capo del Dipartimento il Direttore generale per le Libertà civiliddell'Immigrazione