Regione Toscana
norma

 
MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI  
 
CIRCOLARE 2 aprile 2007, n. 17
  Oggetto: permesso di soggiorno scaduto. Rilascio carta d'identità a cittadini stranieri in attesa della definizione delle procedure di rinnovo del relativo titolo.  
 


  Vigente dal: 02/04/2007
  urn:nir:ministero.interno;dipartimento.affari.interni.territoriali:circolare:2007-04-02;17


 

Ai Sigg. Prefetti della Repubblica Loro Sedi

Al Sig. Commissario del Governo per le provincia di Bolzano Bolzano

Al Sig. Commissario del Governo per le provincia di Trento Trento

Al Presidente della Regione Autonoma Valle D'Aosta - Servizio Affari di Prefettura Aosta

e, p. c.

Al Commissario dello Stato per la Regione Sicilia Palermo

Al Rappresentante del Governo per la Regione Sardegna Cagliari

Al Gabinetto dell'on.le Sig. Ministro Sede

Al Dip. della P.S. - Dir. Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle frontiere Roma

Al Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione Sede

All'Ispettorato Generale di Amministrazione Roma

All'istituto Nazionale di Statistica Roma

All'associazione Nazionale Comuni Italiani Roma

All'associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile ed Anagrafe Bologna

Alla DE.A. - Demografici Associati Pisa

ÿPervengono numerosi quesiti da parte dei Comuni intesi a conoscere se possa essere rilasciata o rinnovata la carta d'identità ai cittadini stranieri in possesso di un titolo di soggiorno scaduto e che abbiano presentato domanda di relativo rinnovo.

Al riguardo, l' art. 6, comma 3, del D.L. 30.12.1989, n. 416  , coordinato con la Legge di conversione 28.2.1990, n. 39  (G.U. n. 67/1990), dispone che "La carta di identità di validità limitata al territorio nazionale e alla durata del permesso di soggiorno è rilasciata agli stranieri che hanno ottenuto l'iscrizione anagrafica di cui al comma 1 su apposito modello approvato con decreto del Ministro dell'Interno".

Tale disposizione risulta essere stata abrogata dall' art. 46 della Legge 6.3.1998, n. 40  , abrogazione successivamente confermata dall' art. 47 del D.Lgs. 25.7.1998, n. 286  .

Sull'argomento, con circolare ministeriale n. 21 del 10.12.1998, è stato precisato che "anche sulle carte d'identità rilasciate a cittadini stranieri la scadenza della validità da annotare sulla quarta facciata dovrà essere quella quinquennale.

Infatti l' art. 6 della Legge 6.3.1998 n. 40  , recante 'Norme sull'immigrazione e condizione dello straniero diversamente dalla normativa precedentemente in vigore, non vincola la validità di tale documento a quella del permesso di soggiorno".

Alla luce del citato quadro normativo - nonch‚ dell'acquisito parere del Dipartimento della Pubblica Sicurezza e di quello per le Libertà Civili e l'Immigrazione - si ritiene possibile il rilascio ed il rinnovo della carta di identità, con la sola esclusione della validità per l'espatrio, ai cittadini stranieri iscritti in anagrafe e che abbiano presentato domanda di rinnovo del titolo di soggiorno nelle forme e nei tempi previsti.

Siffatta conclusione appare essere confermata anche dall' art. 7 del DPR n. 223/89  , modificato dall' art. 14 del DPR n. 334/2004  ÿ, che ha espressamente previsto che gli "stranieri non decadono dall'iscrizione nella fase di rinnovo del permesso di soggiorno", nonch‚ dalla Direttiva  dell'On. Sig. Ministro dell'Interno del 5.8.2006, con la quale sono state emanate nuove istruzioni "sui diritti dello straniero nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno".

Si pregano le SS.LL. di portare a conoscenza dei Sigg.ri Sindaci il contenuto della presente circolare.

Si ringrazia.

Il Capo Dipartimento