Al SIGNORI QUESTORI DELLA REPUBBLICA - LORO SEDI
AI SIGNORI DIRIGENTI DELLE ZONE DI POLIZIA DI FRONTIERA - LORO SEDI
E p.c. AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE - ROMA
AL GABINETTO DEL MINISTRO - ROMA
AL DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE - ROMA
ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO - ROMA
ALLA DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI DELLA POLIZIA DI STATO - ROMA
ALL'UFFICIO COORDINAMENTO E PIANIFICAZIONE FORZE DI POLIZIA - ROMA
ALLA DIREZIONE ANTICRIMINE DELLA POLIZIA DI STATO - ROMA
AL CENTRO ELETTRONICO NAZIONALE DELLA POLIZIA DI STATO - NAPOLI
Si comunica che sulla Gazzetta Ufficiale n. 158, dell' 8 luglio scorso, è stata pubblicata la legge indicata in oggetto, in vigore dal 23 luglio 2016 che all' articolo 10 ha introdotto nell'ordinamento nazionale il permesso di soggiorno individuale per minori stranieri, apportando talune modificazioni al decreto legislativo 286/98 , recante il Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, nonché al relativo regolamento di attuazione di cui al DPR 394/99 .
In particolare, il dispositivo è intervenuto su:
- l' articolo 31, commi 1 e 2 del TUI , rimodulandone i contenuti e prevedendo, esplicitamente il rilascio di un individuale permesso di soggiorno per motivi familiari;
- l' articolo 32, comma 1 , della medesima norma, adeguandone i richiami normativi;
- l' articolo 28, comma 1 , del regolamento di attuazione, eliminando le parole relative alla possibile iscrizione del minore.
Come si evince dalla lettura del comma 3, dell'articolo 10, al minore di anni quattordici, già iscritto nel permesso di soggiorno del genitore o dell'affidatario alla data di entrata in vigore della legge in esame (23 luglio 2016), il permesso di soggiorno individuale per motivi familiari sarà rilasciato al momento del rinnovo del permesso di soggiorno da parte del genitore o dell'affidatario, stranieri.
Si evidenzia, altresì, che in conformità all' articolo 7-vicies quater della legge 31 marzo 2005, n. 43 , è posto, a carico del singolo utente, ancorché minore', il costo del documento elettronico che, solo nella fase sperimentale. correlata all'entrata in vigore del necessario adeguamento della norma nazionale, è stato prodotto gratuitamente per i soli minori infraquattordicenni.
In considerazione di quanto appena affermato, i Signori Dirigenti degli Uffici Immigrazione di codeste Questure dovranno aver cura di verificare, nella fase di decretazione dell'istanza, l'effettivo pagamento, da parte del genitore o dell'esercente la potestà genitoriale di riferimento, anche dell'importo relativo al permesso di soggiorno individuale di ciascun minore convivente, comprovato dalla presenza del bollettino postale che, in questo caso. nella sezione "eseguito da riporterà il nome ed il cognome del minore infraquattordicenne, cui il titolo autorizzatorio si riferisce.
Qualora, pertanto, nelle pratiche acquisite dal 23 luglio scorso sia riscontrata l'assenza del relativo bollettino, dovrà esserne tempestivamente informato l'utente, per la successiva integrazione della documentazione.
I Signori Dirigenti le Zone di Polizia di Frontiera sono pregati di voler estendere, con urgenza, il contenuto della presente, ai dipendenti presidi ed agli Uffici con attribuzioni di polizia di frontiera, per i profili di specifica competenza, correlati alle peculiari attività di' controllo documentale.
In considerazione della particolare importanza delle innovazioni normative intervenute, si confida nella consueta collaborazione delle SS.LL affinché sia assicurata, con assoluta urgenza, la necessaria ed ampia diffusione tra il personale interessato, nonché l'immediata informazione dell'utenza, anche mediante la pubblicazione o l'affissione di messaggi divulgativi.
Si ringrazia per la consueta collaborazione, restando a disposizione per qualunque chiarimento sia ritenuto di interesse.
IL DIRETTORE CENTRALE: Pinto