Regione Toscana
norma

 
MINISTERO DELL'INTERNO  
CIRCOLARE 5 luglio 2012, n. 400
  Oggetto: Decreto 6 ottobre 2011  , contributo per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno. Procedura rimborso delle somme erroneamente versare.  
 


 
  urn:nir:ministero.interno:circolare:2012-07-05;400

ALLE QUESTURE DELLA REPUBBLICA

e, per conoscenza ALLA DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DI RAGIONERIA - ROMA


 

Di seguito alla precorsa corrispondenza, riguardante la tematica in oggetto, si comunica che la Direzione Centrale per i Servizi di Ragioneria, con nota diretta a questa Direzione Centrale, per la condivisione e divulgazione alle Questure, ha fornito indicazioni di carattere operativo sulla procedura da seguire per dare corso alle richieste di rimborso pervenute dai cittadini stranieri, in relazione alle somme erroneamente versare in eccedenza rispetto all'importo dovuto per il rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno.

Nello specifico, è stato fatto presente che la citata procedura trova fondamento nell'art. 68 delle Istruzioni sul Servizio di Tesoreria dello Stato, in base al quale, ove le Amministrazioni competenti non abbiano nel proprio stato di previsione apposito capitolo di spesa, provvedono al rimborso delle somme erroneamente o indebitamente versate all'Erario le attuali Ragionerie Territoriali dello Stato, anziché le Amministrazioni che le hanno acquisite.

A tal fine la suddetta norma prevede un'apposita procedura di rimborso attivata su istanza in bollo prodotta dall'interessato, corredata dal prescritto nulla osta dell'Amministrazione e della quietanza del versamento effettuato in originale.

Ai sensi di tali disposizioni, nei casi di versamento eccedente l'importo dovuto in relazione al tipo ed alla durata del permesso di soggiorno rilasciato, gli Uffici Immigrazione avranno cura di munire lo straniero della lettera "di nulla osta al rimborso", il cui fac-simile è disponibile in rete, nei sistemi informatici stranieri web e portale poste. Al riguardo, si pone in rilievo che sono state apportate modifiche al testo originario della lettera di rimborso di cui alla circolare n. 400/Segr/5/2012, del 27 gennaio 2012  , in maniera da renderlo conforme alle citate disposizioni.

Sulla scorta di tali elementi, ai pone in rilievo che, ai fini della attivazione della procedura di rimborso, Uffici Immigrazione dovranno rendere edotto lo straniero sull'osservanza dei seguenti adempimenti:

- istanza di rimborso in originale, in bollo, presentata presso l'Ufficio Amministrativo Contabile della locale Questura, secondo le modalità che tali Uffici riterranno di adottate, allegando:

- lettera di "nulla osta al rimborso" rilasciata dall'Ufficio Immigrazione;

- originale del bollettino di c.c.p..

L'istanza, corredata dalla suddetta documentazione, sarà trasmessa a cura degli Uffici Amministrativo Contabili, sempre in originale, alla locale Ragioneria Territoriale dello Stato, richiedendo di provvedere ad effettuare il rimborso direttamente all'interessato.

Per quanto concerne, invece, il rimborso del costo del documento elettronico, pari ad euro 27.50, l'Amminisuazione competente ad istruire la pratica per il successivo inoltro alla Ragioneria Territoriale dello Stato è il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Pertanto, gli Uffici Immigrazione provvederanno ad informare gli interessati sulle modalità di presentazione della relativa istanza direttamente a quel Dicastero, secondo le modalità in uso.


 

Il Direttore Centrale: Rodolfo Ronconi