AI SIGNORI QUESTORI DELLA REPUBBLICA - LORO SEDI
E, p. c. AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (Direzione Generale Italiani all'Estero e Politiche Migratorie Ufficio V - Centro Visti - ROMA
AL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione - ROMA
AL DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE (Direzione Centrale per le Politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo) - ROMA
ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO - ROMA
ALLA DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI DELLA POLIZIA DI STATO - ROMA
AL CENTRO ELETTRONICO NAZIONALE DELLA POLIZIA DI STATO - NAPOLI
AI SIGNORI DIRIGENTI LE ZONE DI POLIZIA DI FRONTIERA - LORO SEDI
Si comunica che sulla Gazzetta Ufficiale n. 7, del 10 gennaio 2017, è stato pubblicato il decreto legislativo indicato in oggetto, entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione, che, nel recepire le disposizioni della direttiva 2014/66/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 "sulle condizioni di ingresso e di soggiorno di cittadini di Paesi terzi nell'ambito di trasferimenti intra-societari", contiene la disciplina dei trasferimenti intra-societari dei lavoratori di paesi terzi (1), al fine di delinearne le procedure di ingresso e soggiorno .
Il testo del decreto legislativo in esame, composto da 5 articoli, ha apportato modificazione al decreto legislativo del 25 luglio 1998, n. 286 , recante il Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e ss. mm, nonché al D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 (2), affinché le norme di attuazione al medesimo Testo Unico fossero coordinate alle disposizioni emanate, in particolare mediante:
- introduzione, dopo l' articolo 27-quater , dell'(3):
- articolo 27-quinquies intitolato "Ingresso e soggiorno nell'ambito dei trasferimenti intra-societari", che disciplina l'ingresso ed il soggiorno in Italia di cittadini stranieri per svolgere prestazioni di lavoro subordinato nell'ambito di trasferimenti intra-societari, al di fuori delle quote, per periodi superiori a tre mesi (cd. mobilità di lunga durata).
In particolare la nuova norma prevede:
- il concetto di "trasferimento intra-societario"(4), che viene definito come il "...distacco temporaneo di uno straniero, che al momento della richiesta di nulla osta al lavoro si trova al di fuori del territorio dell'Unione europea, da un impresa stabilita in un Paese terzo, a cui lo straniero è legato da un rapporto di lavoro che dura da almeno tre mesi, a un'entità ospitante (5) stabilita in Italia, appartenente alla stessa impresa o a un 'impresa appartenente allo stesso gruppo di imprese ai sensi dell'art. 2359 del codice civile ." Il trasferimento comprende i casi di mobilità di lavoratori stranieri tra entità ospitanti stabilite in diversi Stati membri;
- le categorie di lavoratori (6) destinatari della nuova disciplina, individuati negli "stranieri che soggiornano fuori del territorio dell'Unione europea al momento della domanda di ingresso o che sono stati già ammessi nel territorio di un altro Stato membro e che chiedono di essere ammessi nel territorio nazionale in qualità di:
a) dirigenti;
b) lavoratori specializzati, ossia i lavoratori in possesso di conoscenze specialistiche indispensabili per il settore di attività, le tecniche o la gestione dell'entità ospitante, valutate, oltre che rispetto alle conoscenze specifiche relative all'entità ospitante, anche alla luce dell'eventuale possesso di una qualifica elevata, inclusa un'adeguata esperienza professionale, per un tipo di lavoro o di attività che richiede conoscenza tecniche specifiche, compresa l'eventuale appartenenza ad un albo professionale;
c) lavoratori in formazione, ossia i lavoratori titolari di un diploma universitario, trasferiti a un'entità ospitante ai fini dello sviluppo della carriera o dell'acquisizione di tecniche o metodi d'impresa e retribuiti durante il trasferimento";
- il rilascio al lavoratore autorizzato al trasferimento intra-societario di un permesso di soggiorno per trasferimento intra-societario (7) recante la dicitura «ICT» nella rubrica «tipo di permesso», con le modalità di cui all' articolo 5 TUI (8). Ai sensi della nuova disciplina il permesso di soggiorno ICT ha durata pari a quella del trasferimento intra- societario e può essere rinnovato, nei limiti di durata massima di durata del trasferimento (uno o tre anni, secondo i casi) (9), in caso di proroga del distacco temporaneo, previa verifica, da parte dello Sportello Unico per l'Immigrazione, dei presupposti della proroga.
Il rinnovo del permesso di soggiorno ICT è consentito, sempre nei limiti della durata massima, anche quando lo straniero svolge attività lavorativa in un altro Stato membro dell'Unione europea: in tal caso il rinnovo è richiesto al Questore competente al primo rilascio (10);
- le cause di rifiuto o revoca del permesso di soggiorno. (11)
In particolare, oltre alle ipotesi di carattere generale (12), la nuova normativa ha previsto che il permesso di soggiorno ICT non è rilasciato o il suo rinnovo è rifiutato o, se già rilasciato, è revocato nei casi in cui è previsto il rifiuto o la revoca del nulla osta al trasferimento intra-societario (13), nonché quando (14):
a) è stato ottenuto in maniera fraudolenta o è stato falsificato o contraffatto;
b) risulta che il lavoratore intra-societario non soddisfaceva o non soddisfa più le condizioni per l'ingresso e il soggiorno previste dai presente testo unico o se soggiorna per fini diversi da quelli per cui ha ottenuto il nulla osta ai sensi del presente articolo;
c) è stata raggiunta la durata massima del trasferimento intra-societario;
- il diritto al ricongiungimento familiare al titolare del permesso di soggiorno ICT, indipendentemente dalla durata del suo permesso di soggiorno, ai sensi e alle condizioni previste dall' articolo 29 del TUI . A tal proposito viene precisato che ai familiari è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell' articolo 30, commi 2 , 3 e 6 del TUI di durata pari a quella del permesso di soggiorno ICT. (15)
- articolo 27-sexies intitolato "Stranieri in possesso di permesso di soggiorno per trasferimento intra-societario ICT rilasciato da altro Stato membro", che disciplina l'ipotesi dell'ingresso e del soggiorno nel territorio nazionale di dirigenti, lavoratori specializzati o lavoratori in formazione di Paesi terzi titolari di un permesso ICT rilasciato da altro Stato membro, in esenzione di visto (16), distinguendo tra mobilità di breve o lunga durata e più precisamente tra:
- periodi inferiori a novanta giorni in un arco temporale di centottanta giorni (cd. mobilità di breve durata), cui sono ritenute applicabili le disposizioni generali contenute nell' articolo 5, comma 7, del decreto legislativo n. 286 del 1998 , che prevede la cd. "dichiarazione di presenza" (17);
- periodi superiori a novanta giorni (ed. mobilità di lunga durata), per i quali, tramite il rimando all' articolo 27- qunquies , è stato previsto il rilascio di un nuovo permesso di soggiorno ("mobile ICT"), attraverso una procedura analoga a quella prevista per il rilascio del permesso "ICT"(18) (19).
A tal proposito la novella legislativa ha precisato che, nelle more del rilascio del nulla osta e del permesso di soggiorno "mobile ICT", il lavoratore straniero è autorizzato a svolgere attività lavorativa sulla base del permesso di soggiorno "ICT" rilasciato dallo Stato membro Ue da cui proviene, purchè non scaduto (20).
Anche al titolare del permesso di soggiorno "mobile ICT" è consentito l'esercizio del diritto al ricongiungimento familiare a prescindere dalla durata del suo soggiorno. Ai familiari che hanno già risieduto con il lavoratore straniero nello Stato membro Ue di provenienza è consentito l'ingresso in esenzione dal visto. (21)
Ciò premesso, si allega alla presente, la circolare congiunta diramata sul tema dal Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione, Direzione Centrale per le Politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo ed il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (22) (allegato 1), che evidenzia, con maggior dettaglio, i profili anche procedurali correlati alla fase di rilascio del nulla osta al trasferimento intra-societario.
Per quanto riguarda gli aspetti di specifico interesse, relativi al rilascio del permesso di soggiorno, si richiama l'attenzione sulle nuove disposizioni introdotte dal decreto legislativo in oggetto, che:
- individuano specifici termini per la conclusione del procedimento amministrativo di rilascio del permesso di soggiorno ITC e mobile ITC. In aderenza a quanto disposto dalla Direttiva 2014/66/UE , che impone il rispetto del termine complessivo massimo di novanta giorni per l'intero iter amministrativo, la norma di recepimento (23) ha previsto che le SSLL dovranno rilasciare tali autorizzazioni al soggiorno in quarantacinque giorni (24);
- prevedono le tipologie di permesso di soggiorno di seguito elencate:
1. permesso di soggiorno per trasferimento intra-societario, recante la dicitura «ICT» nella rubrica «tipo di permesso», in favore del lavoratore autorizzato al trasferimento intra-societario (25);
2. permesso di soggiorno per mobilità di lunga durata, recante la dicitura «mobile ICT» nella rubrica «tipo di permesso», in favore dello straniero già titolare di un permesso di soggiorno ICT rilasciato da altro Stato membro, per soggiorni superiori a novanta giorni (c.d. mobilità di lunga durata) (26).
A tale scopo sono stati individuati, d'intesa con il Centro Elettronico Nazionale della Polizia di Stato, due nuovi codici di inserimento:
a) ICT 01 corrispondente al permesso di soggiorno per trasferimento intra- societario, recante la dicitura «ICT», in favore del lavoratore autorizzato al trasferimento intra-societario (27);
b) MICT1 corrispondente al permesso di soggiorno per mobilità di lunga durata, recante la dicitura «mobile ICT», in favore dello straniero già titolare di un permesso di soggiorno ICT rilasciato da altro Stato membro (28).
Per le motivazioni di soggiorno anzidette, gli stranieri interessati, dopo aver dichiarato la propria presenza allo Sportello Unico per l'Immigrazione, dovranno presentarsi presso codesti Uffici Immigrazione per l'acquisizione delle impronte ed il rilascio della ricevuta di soggiorno.
Si ricorda, a proposito, che lo straniero dovrà, comunque, recarsi presso gli Sportelli postali per il pagamento degli oneri afferenti al permesso di soggiorno elettronico richiesto.
Infine, si richiama l'attenzione, altresì, sulle nuove disposizioni introdotte dal decreto legislativo in oggetto che contemplano una disciplina di favore per lo straniero a cui è stato rilasciato il permesso di soggiorno ICT, il quale è riammesso senza formalità nel territorio nazionale, su richiesta di altro Stato membro dell'Unione europea, che si oppone alla mobilità di breve durata (ingresso e soggiorno per periodi inferiori a novanta giorni in un arco temporale di centottanta giorni), non autorizza o revoca un'autorizzazione alla mobilità di lunga durata (ingresso e soggiorno per periodi superiori a novanta giorni), anche quando il permesso di soggiorno ICT è scaduto o revocato. (29)
Attesa la particolare valenza delle indicazioni fornite, si confida nella consueta collaborazione delle SS.LL affinché sia assicurata, con urgenza, la necessaria ed ampia diffusione tra il personale interessato, restando a disposizione per qualunque chiarimento sia ritenuto necessario.
Note:
(1) Cfr. con il comma 4, del nuovo articolo 27-quinquies del TUI , che individua le categorie di stranieri esclusi dall'ambito di applicazione della disciplina in esame, tra cui sono annoverati coloro che:
a) chiedono do soggiornare in qualità di ricercatori ai sensi dell' art. 27-ter ;
b) in virtù di accordi conclusi tra il Paese terzo di appartenenza e l'Unione europea e i suoi Stati membri, beneficiano dei diritti alla libera circolazione equivalenti a quelli dei cittadini dell'unione o lavorano presso un'impresa stabilita in tali paesi terzi;
c) soggiornano in Italia, in qualità di lavoratori distaccati, ai sensi della Direttiva 96/71/CE e della direttiva 2014/67/UE ;
d) svolgono attività di lavoro autonomo;
e) svolgono lavoro somministrato;
f) sono ammessi come studenti a tempo pieno o effettuano un tirocinio di breve durata e sotto supervisione nell'ambito del percorso di studi.
(2) Cfr. con articolo 4 comma 2 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2016, n. 253 , che ha previsto la modifica del comma 9, lett. a) dell'art. 40 del DPR n. 394/1999 , la soppressione della lettera b) del comma 9, del terzo e quarto periodo del comma 10 e dell'intero comma 11 del medesimo art. 40 del DPR n. 394/1999 .
(3) Cfr. con l' art. 1 comma 1 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2016, n. 253 .
(4) Cfr. con il comma 2 del nuovo art. 27-quinquies del TUI .
(5) Cfr. con il comma 3 del nuovo art. 27-quinquies del TUI , che contiene il concetto di "entità ospitante " che viene definita come la "sede, filiale o rappresentanza in Italia dell'impresa da cui dipende il lavoratore trasferito o un'impresa appartenente allo stesso gruppo, o una sua sede, filiale o rappresentanza in Italia".
(6) Cfr. con il comma 1, del nuovo articolo 27-quinquies del TUI .
(7) Cfr. con il comma 17, del nuovo articolo 27-quinquies del TUI .
(8) Cfr. con il comma 26, del nuovo articolo 27-quinquies del TUI , secondo cui, in caso di impiego di uno o più lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno ICT rilasciato ai sensi del comma 17 o il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto il rinnovo, si applica l'articolo 22, commi 12, 12-bis, 12-ter, 12-quater e 12-qttinquies TUI.
(9) Cfr. con il comma 11 del nuovo articolo 27-quinquies del TUI che prevede i termini massimi del trasferimento intra-societario (tre anni per i dirigenti e i lavoratori specializzati e di un anno per i lavoratori in formazione). A proposito, l nuova disciplina precisa che tra la fine della durata massima del trasferimento intra-societario e la presentazione di un'altra domanda di ingresso nel territorio nazionale per trasferimento intra-societario per lo stesso straniero devono intercorrere almeno tre mesi.
(10) Cfr. con i commi 20 e 21 , del nuovo articolo 27-quinquies del TUI .
(11) Cfr. con il comma 19, del nuovo articolo 27-quinquies del TUI , in virtù del quale la revoca del permesso di soggiorno ICT è comunicata per iscritto al lavoratore e all'entità ospitante.
(12) Cfr. con art. 5, comma 5 del TUI .
(13) Cfr. con comma 15 del nuovo art. 27-quinquies del TUI , secondo cui il nulla osta al trasferimento intra societario è rifiutato o, se già rilasciato, è revocato quando:
a) non sono rispettate le condizioni previste del comma 5;
b) non è trascorso intervallo temporale di cui al comma 11;
c) i documenti presentati sono stati ottenuti in maniera fraudolenta o sono stati falsificati o contraffatti;
d)l'entità ospitante è stata istituita principalmente allo scopo di agevolare l'ingresso dei lavoratori soggetti a trasferimento intra societario;
e) l'entità ospitante non ha rispettato i propri obblighi in materia tributaria, di previdenza sociale, diritti dei lavoratori, condizioni di lavoro e di occupazione previsti dalla normativa nazionale o dai contratti collettivi applicabili;
f) l'entità ospitante è stata oggetto di sanzioni per lavoro non dichiarato o occupazione illegale.
g) l'entità ospitante è stata oggetto di sanzioni per lavoro non dichiarato o occupazione illegale;
(14) ) Cfr. con il comma 18 del nuovo art. 27-quinquies del TUI .
(15) Cfr. con i commi 22 e 23 , del nuovo articolo 27-quinquies del TUI .
(16) Cfr. con il comma 3, del nuovo articolo 27-sexies del TUI .
(17) Cfr. con il comma 1, del nuovo articolo 27-sexies del TUI .
(18) Cfr. con i commi 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13 e 16, del nuovo articolo 27-sexies del TUI.
(19) Cfr. con il comma 16, del nuovo articolo 27-sexies del TUI, che prevede l'applicazione della sanzione penale di cui all' art 22, comma 12, del TUI e delle aggravanti dei cui al comma 12 bis anche per le ipotesi di impiego di uno o più lavoratori stranieri il cui permesso di soggiorno ICT, rilasciato da un altro stato membro sia scaduto, revocato o annullato o nel caso di straniero già presente in Italia non sia stato chiesto entro novanta giorni dal suo ingresso il nulla osta per la mobilità di lunga durata. Anche in tali ipotesi trovano applicazione le disposizioni di cui ai successivi commi 12-ter, 12-quater, 12-quinquies.
(20) Cfr. con il comma 11, del nuovo articolo 27-sexies del TUI .
(21) Cfr. con i comma 14 e 15 , del nuovo articolo 27-sexies del TUI .
(23) Cfr. con il comma 17, del nuovo articolo 27-quinquies del TUI , in virtù del quale il nuovo termine di quarantacinque giorni decorre dalla dichiarazione di presenza dello straniero allo Sportello Unico per l'Immigrazione che ha rilasciato il nulla osta. Ai sensi del comma 10 del medesimo articolo 27-quinquies del TUI entro otto giorni lavorativi dall'ingresso sul territorio nazionale, lo straniero dichiara la propria presenza. Cfr. anche con comma 9, del nuovo articolo 27-sexies del TUI.
(24) Cfr. con articolo 5, comma 9 del TUI che prevede un termine generale di sessanta giorni dalla data in cui è stata presentata la domanda.
(25) Cfr. con il comma 17 del nuovo articolo 27-quinquies del TUI .
(26) Cfr. con il comma 9 del nuovo articolo 27-sexies del TUI .
(27) Cfr. con il comma 17 del nuovo articolo 27-quinquies del TUI .
(28) Cfr. con il comma 9 del nuovo articolo 27-sexies del TUI .
(29) Cfr. con il comma 24 del nuovo articolo 27-quinquies del TUI .
Il Direttore Centrale: Pinto