Ai Sigg. Prefetti titolari degli Uffici Territoriali del Governo - LORO SEDI
Al Sig. Commissario del Governo per la Provincia Autonoma di TRENTO
Al Sig. Commissario del Governo per la Provincia Autonoma di BOLZANO
Al Sig. Presidente della Regione Valle d'Aosta- AOSTA
Alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Servizio lavoro e pari opportunità - TRIESTE
Alla Provincia Autonoma di Bolzano
Alla Provincia Autonoma di Trento
Alla Regione Siciliana - Assessorato Regionale della Famiglia, Sociali e del Lavoro - PALERMO
e, p.c. Al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche dell'Integrazione - ROMA
All'Ispettorato Nazionale del Lavoro - ROMA
All'INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - ROMA
Al Dipartimento della Pubblica Sicurezza Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere - ROMA
Alla Direzione Centrale per la programmazione e i servizi generali Uff. III - Sistema Informatico - SEDE
Si fa seguito alla circolare n. 3020 del 21 aprile u.s. relativa alla procedura di emersione dei rapporti di lavoro a tempo determinato nel settore agricolo.
Al riguardo, alla luce di segnalazioni pervenute dal territorio e di ulteriori interlocuzioni intervenute con il Dipartimento della Pubblica Sicurezza e con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, si puntualizza quanto segue.
La disciplina dettata nella citata circolare nella fattispecie di dichiarazione di emersione di un rapporto di lavoro a tempo determinato conclusosi perché spirato il termine finale, nelle more della convocazione degli interessati presso lo Sportello Unico, si applica anche ai rapporti di lavoro domestico e di assistenza alla persona.
Pertanto, in queste ultime ipotesi è consentito il subentro nella procedura di un nuovo datore di lavoro anche se non componente del nucleo familiare.Inoltre, si è proceduto ad un approfondimento dell'ipotesi in cui si verifichi la cessazione del rapporto di lavoro per cause non di forza maggiore.
A tale riguardo, si ritiene che anche in questa fattispecie possa essere previsto il subentro di un nuovo datore di lavoro.
Qualora, invece, anche a causa delle gravi conseguenze che il perdurare dell'emergenza pandemica ha provocato nel mercato del lavoro, non vi sia un nuovo datore di lavoro disponibile all'assunzione del lavoratore, in considerazione del lungo tempo trascorso dall'invio dell'istanza e dell'alto numero di pratiche ancora in trattazione, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, interessato in merito, conviene possa essere rilasciato allo straniero un permesso di soggiorno per attesa occupazione.
In ogni caso, come disposto nella circolare n. 4623 del 17/11/2020 , gli Sportelli Unici dovranno svolgere gli opportuni accertamenti ai fini di una valutazione volta ad escludere che la domanda di emersione sia stata inoltrata strumentalmente e che il rapporto di lavoro si sia instaurato in modo fittizio.
In tutte le ipotesi sopra descritte, inoltre, sarà, comunque, necessario procedere alla convocazione presso lo Sportello sia del datore di lavoro che aveva avanzato istanza di emersione che del lavoratore per il perfezionamento della procedura di sottoscrizione del contratto relativo al rapporto di lavoro cessato.
Infine, qualora fossero stati adottati provvedimenti di rigetto delle istanze a causa della cessazione del rapporto di lavoro, si considera opportuno procedere al riesame degli stessi in via diautotutela.
Roma, 11 maggio 2021
IL VICE CAPO DIPARTIMENTO DIRETTORE CENTRALE Mara Di Lullo