Si fa seguito alla circolare congiunta di questa Amministrazione con il Ministero dell'Interno del 22 dicembre 2014 , di cui all'oggetto, per attribuire a codeste Direzioni territoriali del lavoro, Regioni e Province Autonome n. 7.458 quote in lavoro subordinato e autonomo delle 12.350 previste dall' articolo 5 del D.P.C.M. 11.12.2014 , pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 300 del 29.12.2014, destinate a conversioni in permessi di soggiorno per lavoro subordinato da permessi di soggiorno per motivi di lavoro stagionale, studio/tirocinio/formazione e da permessi di soggiorno CE di lungo periodo rilasciati da altri Stati membri dell'Unione europea (v. Allegato).
In proposito, si richiama l'attenzione delle Direzioni territoriali del lavoro su quanto già disposto nella circolare congiunta del 22 dicembre u.s. , relativamente alle verifiche necessarie ai fini della conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale con riguardo a:
- avvenuta assunzione del lavoratore in occasione dell'ingresso autorizzato per lavoro stagionale (tramite il riscontro dell'esistenza dell'idonea comunicazione obbligatoria di assunzione per un periodo, comunque, non inferiore a 3 mesi);
- presenza dei requisiti per l'assunzione con nuovo rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato che si potrà instaurare soltanto alla scadenza del primo periodo autorizzato di lavoro stagionale, richiedendo la conversione prima della scadenza del permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale.
La scrivente Direzione generale provvederà ad attribuire le quote direttamente a codesti uffici tramite il sistema informatizzato SILEN.
Con successiva nota e sulla base delle istanze che perverranno agli sportelli unici per l'immigrazione si procederà alle corrispondenti ulteriori assegnazioni di quote.
Per l'assegnazione delle quote ex articolo 2 (n. 1.000 ingressi riservati a lavoratori formati all'estero) del citato D.P.C.M., si richiamano le indicazioni già fomite con la circolare congiunta del 22 dicembre u.s. .
Le quote previste dall' articolo 4 (n. 100 ingressi riservati a lavoratori di origine italiana residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile), come già avvenuto nel passato, non vengono ripartite a livello territoriale, bensì restano nella disponibilità di questa Direzione generale per essere assegnate sulla base delle specifiche richieste che perverranno agli sportelli unici per l'immigrazione e che saranno segnalate alla scrivente dalle direzioni territoriali del lavoro, tramite le direzioni interregionali territorialmente competenti.
Come da prassi consolidata nell'applicazione dei precedenti decreti di programmazione dei flussi, a fronte di fabbisogni locali che si rivelassero superiori alle quote disponibili a livello provinciale, le Direzioni territoriali del lavoro provvederanno a richiedere a questa Direzione generale ulteriori quote, eventualmente rimaste disponibili a livello nazionale, al fine di dare riscontro alle richieste presentate agli sportelli unici per l'immigrazione.
PROCEDURE DI CHIUSURA FLUSSI ANNO 2012
Si fa presente, infine, che per quanto attiene i flussi non stagionali anno 2012 ( DPCM 16.10.2012 ), saranno attuate - d'intesa con il Ministero dell'Interno - le procedure di chiusura delle pratiche: le relative quote non impegnate dalle Direzioni territoriali del lavoro entro il 31 marzo 2015 saranno azzerate nel sistema informatizzato SILEN.
Il Direttore Generale Natale Forlani