AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA - LORO SEDI
AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI TRENTO
AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO
AL SIG. PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA - AOSTA
e, per conoscenza:
AL GABINETTO DEL SIG. MINISTRO - SEDE
AL COMMISSARIO DELLO STATO PER LA REGIONE SICILIANA - PALERMO
AL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO PER LA REGIONE SARDEGNA - CAGLIARI
ALL'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA - ROMA
ALL'ANCI - ROMA
L' art. 3, comma 2, lett. a) del decreto-legge 21 ottobre 2020, n.130 , in vigore dal 22-10-2020, ha sostituito l' articolo 5-bis del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 , disposizione abrogata dall' articolo 13 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 , dichiarato incostituzionale con sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 9 luglio 2020.
Il comma 1 del richiamato articolo 5-bis prevede l'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente, secondo le disposizioni del regolamento anagrafico ( D.P.R. n. 223/1989 ), del richiedente protezione internazionale a cui è stato rilasciato il permesso di soggiorno di cui all'articolo 4, comma 1, ovvero la ricevuta di cui all' articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 citato.
Il successivo comma 2 della nuova disposizione sancisce l'applicazione dell'istituto della convivenza anagrafica ( articolo 5 del D.P.R. n. 223/1989 ) per l'iscrizione anagrafica dei richiedenti ospitati nei centri di prima accoglienza e nelle strutture temporanee, confermando l'obbligo del responsabile della convivenza di dare comunicazione delle variazioni della convivenza al competente ufficio di anagrafe entro venti giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti.
Resta inalterato anche il comma 3 dell'articolo 5-bis secondo il quale la comunicazione, da parte del responsabile della convivenza anagrafica, della revoca delle misure di accoglienza o dell'allontanamento non giustificato del richiedente protezione internazionale costituisce motivo di cancellazione anagrafica con effetto immediato. Il comma 4 stabilisce, inoltre, il rilascio ai richiedenti protezione internazionale iscritti in anagrafe di una carta d'identità, di validità limitata al territorio nazionale e della durata di tre anni.
A questo proposito si segnala che sono in atto i necessari adeguamenti del circuito di emissione della carta d'identità elettronica CIE, pertanto - ove richiesto - nel frattempo il documento dovrà essere rilasciato in formato cartaceo. Con successiva comunicazione saranno fornite le istruzioni per il rilascio della CIE secondo le nuove disposizioni.
Si pregano le SS.LL. di voler comunicare ai Sigg. Sindaci il contenuto della presente circolare, al fine di garantire l'uniforme e corretta applicazione delle recenti novità legislative.
Il Ministro: IL DIRETTORE CENTRALE (Polichetti)