AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA - LORO SEDI
AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI TRENTO
AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO
AL SIG. PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA - Servizio Affari di Prefettura - AOSTA
e, per conoscenza: AL COMMISSARIO DELLO STATO PER LA REGIONE SICILIANA - PALERMO
AL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO PER LA REGIONE SARDEGNA - CAGLIARI
AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI Direzione Generale Italiani all'Estero e Politiche Migratorie - ROMA
AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
AL GABINETTO DELL'ON. MINISTRO - SEDE
AL DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE
ALL'ISPETTORATO GENERALE DI AMMINISTRAZIONE - ROMA
ALLA S.S.A.I. Uffici della Documentazione Generale e Statistica - ROMA
ALL'UFFICIO I Gabinetto del Capo Dipartimento Affari Interni e Territoriali - SEDE
ALL'ANCI - ROMA
ALL'ANUSCA - CASTEL S.PIETRO TERME (BO)
ALLA DeA - Demografici Associati c/o Amministrazione Comunale - CASCINA (PI)
Il Ministero degli Affari Esteri interessato da quest'Ufficio, circa la problematica in oggetto indicata, a seguito degli accertamenti esperiti presso le competenti autorità locali, ha rappresentato che in base alla legislazione vigente in Romania, gli atti di volontaria giurisdizione (tra cui anche il divorzio), ove sussista il consenso delle parti, possono essere effettuati anche dinanzi ai notai e agli ufficiali di stato civile.
In particolare, le autorità estere hanno chiarito che nell'ipotesi di divorzio consensuale effettuato davanti al notaio, spetta a questo ultimo la competenza a rilasciare il certificato di divorzio di cui all'art. 39 del Regolamento CE 2201/2003 , secondo il modello standard di cui all'allegato 1, mentre, nell'ipotesi di divorzio innanzi all'ufficiale dello stato civile è competente al rilascio del citato certificato standard il Tribunale che sarebbe stato competente a giudicare sulla richiesta di divorzio, in mancanza di accordo tra le parti.
Pertanto, in applicazione del citato Regolamento CE possono essere riconosciuti e trascritti i citati atti di divorzio emessi dal notaio e dall'ufficiale dello stato civile romeni, previa verifica dei requisiti ivi previsti.
Al riguardo, si richiama altresì l'attenzione del contenuto di cui alla circolare di questa Direzione centrale n. 24 del 23 giugno 2006 , recante chiarimenti in merito alla documentazione necessaria, ai fini della trascrizione delle sentenze di separazione e divorzio emesse in un altro stato membro dell'Unione Europea.
Le SS.LL. sono pregate di voler portare il contenuto della presente circolare a conoscenza dei Sigg. Sindaci.
Si ringrazia perla collaborazione.
IL DIRETTORE CENTRALE: Cinzia Torraco