Al Ministero dell'Interno
Direzione Generale dei Servizi Civili
Servizio Interventi di Assistenza Sociale
Divisione di Assistenza ai Profughi
Via Agostino Depretis
Palazzo Viminale
00184 Roma
Con riferimento alla nota n. 6702/50 dell'11 gennaio 2001 di codesto Ministero, si ritiene doveroso formulare, anche alla luce della recente Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 febbraio 2002 , pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 5 marzo 2002, le seguenti osservazioni.
Come è noto, la circolare PCM n. 5075 del 18 maggio 1999 indicava, in relazione alla possibilità di procedere, da parte delle prefetture, al riconoscimento tardivo della qualifica di profugo, due ipotesi fondamentali:
a) soggetti che, "pur trovandosi nella situazione che permetteva loro il riconoscimento della qualifica di profugo e pur essendo stati assistiti, di fatto, come profughi (ad esempio, mediante l'attribuzione dell'indennità di prima sistemazione o dell'alloggio), non richiesero la certificazione formale del loro status"; la giustificazione di tale riconoscimento risiede nel fatto che "non sembra ragionevole ritenere che l'amministrazione abbia concesso le indicate misure senza aver accertato la sussistenza, nei singoli casi, dei presupposti, di fatto e di diritto per adottare i conseguenti provvedimenti".
b) soggetti che, in età minore al momento del rimpatrio, "non furono menzionati nella richiesta diretta ad ottenere il riconoscimento ovvero nel decreto che lo concedeva esclusivamente in capo ad uno o ad entrambi i genitori o, nel caso questi ultimi fossero deceduti al momento del rimpatrio dei figli in capo al parente a chi erano stati affidati". Dalla "normativa organica per i profughi" di cui alla legge n. 763/81 si ricava infatti "un principio generale in base al quale ai figli nati o concepiti nel corso degli eventi che hanno determinato il rimpatrio dei genitori, debbono essere riconosciuti gli stessi diritti e le stesse agevolazioni attribuite a questi ultimi".
Sulla base di tali presupposti, con la circolare in esame sono stati dunque invitati i prefetti - competenti ex lege al rilascio della qualifica di profugo - a provvedere favorevolmente in ordine alle istanze tardive dirette ad ottenere tale riconoscimento, qualora "l'interessato sia stato considerato di fatto come profugo da una pubblica amministrazione, mediante la concessione di misure di assistenza ed integrazione previste dalla relativa legislazione".
Tale regola soffre tuttavia di almeno due eccezioni:
a) non deve emergere che l'indicata concessione sia stata priva di fondamento;
b) non può essere riconosciuta la qualifica di profugo a chi, pur trovandosi nelle condizioni che avrebbero permesso il riconoscimento, non presentò domanda in tempo utile e non fu considerato, di fatto, quale profugo da una pubblica amministrazione.
Per quanto attiene al fondamento giuridico del c.d. "riconoscimento tardivo", o "in sanatoria" oppure "ora per allora", si rammenta che la giurisprudenza amministrativa appare solitamente concorde nel concedere alla P.a. la facoltà di adottare provvedimenti ad oggetto ante-atto, adottati cioè, secondo la terminologia corrente, "ora per al1ora", relativamente a situazioni non perfettamente rispondenti, sotto il profilo procedurale, all'astratta fattispecie legale.
Ciò avverrebbe ogniqualvolta tali situazioni, pur legittime, non risultino che abbiano osservato puntualmente adempimenti solo di natura procedurale; pertanto, allorché l'amministrazione abbia ritenuto legittima la situazione, ben potrebbe sanare il vizio procedurale con l'emanazione del relativo atto di propria competenza, attraverso il riconoscimento postumo di posizioni anteriormente maturate.
Più in particolare, ai fini del1a concessione in sanatoria si è soliti procedere ad un giudizio di verificazione in virtù del quale, se la situazione che "di fatto" si è venuta a creare in assenza di un provvedimento amministrativo (nel caso di specie, di accertamento costitutivo) coincide con quella che, "in astratto",comunque sarebbe venuta ad esistenza a seguito di una legittima e regolare procedura, l'atto amministrativo "in sanatoria" è allora ammissibile.
Si precisa, infine, che la possibilità di ottenere riconoscimenti tardivi deve essere accordata non solo - come da taluni sostenuto: ai Profughi Giuliano-Dalmati, bensì, anche in virtù del principio costituzionale di eguaglianza, all'intera categoria dei profughi, come individuata dal combinato disposto dell' art. 1 della legge 137/52 e dell' articolo 1 della legge n. 763/81 ("Normativa organica per i profughi").
Del resto, la circolare n. 5075 - i cui contenuti sono stati peraltro fatti propri dalla recente Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 febbraio 2002 - al punto n. 5 richiama in generale l'intera categoria dei profughi di cui alle legge n. 137/52 e n. 763/81, senza operare alcun riferimento esplicito od esclusivo ai soli soggetti provenienti dai territori dell'Istria e della Dalmazia.
Il Capo del Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo