AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA - LORO SEDI
AI SIGG. COMMISSARI DEL GOVERNO PER LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
AL SIG. PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA - AOSTA
e, per conoscenza ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Dipartimento della Protezione Civile - ROMA
AL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
AL DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE - SEDE
È In conseguenza dell'aggravarsi del conflitto bellico tra Russia e Ucraina, con delibera del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2022, è stato dichiarato, fino al 31 dicembre prossimo, lo stato di emergenza in relazione all'esigenza di assicurare soccorso € assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale.
OCDPC 872
Nel contesto di tale emergenza, il Capo del Dipartimento della protezione civile ha adottato una prima ordinanza, la n. 872 (di seguito OCDPC 872), del 4 marzo u.s., recante disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza, il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina.
Con l'OCDPC 872 viene, in primo luogo, definito il modello dell'emergenza, con riferimento ai compiti di coordinamento delle componenti e delle strutture operative del servizio nazionale e dei sistemi regionali di protezione civile.
Riguardo al livello centrale, si segnala l'istituzione (art. 1), ai fini di un più efficace raccordo delle diverse attività, di un apposito Comitato, di cui fanno parte, per ciò che concerne le articolazioni dicasteriali, il Capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione e il Direttore centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere del Dipartimento della pubblica sicurezza.
Con riferimento all'attività di accoglienza, l'articolo 3 dell'OCDPC 872 ribadisce la centralità del ruolo attribuito in materia ai Prefetti, riconducendo tali attività alle disposizioni del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 , e, dunque, al generale principio di collaborazione tra i livelli di governo interessati, sancito dall'art. 8 del medesimo decreto.
In proposito, vanno anche evidenziate le disposizioni di rango primario, introdotte dall' art. 3 del decreto legge 28 febbraio 2022, n. 16 , che concorrono a delineare il perimetro d'azione dei Prefetti in relazione all'emergenza in corso, specificamente per i profili dell'accoglienza.
Dette disposizioni, infatti, stabiliscono:
- un primo rafforzamento della rete nazionale di accoglienza, con l'implementazione di circa 5 mila nuovi posti per i CAS, e di 3 mila disponibilità aggiuntive della rete del Sistema di Accoglienza e Integrazione - SAI (commi 1 e 2);
- l'estensione anche ai profughi ucraini della riserva di posti della rete SAI incrementata a seguito della crisi afghana e destinata, in base a precedenti provvedimenti legislativi, esclusivamente ai profughi provenienti da quell'area (commi 3 e 4);
- l'accesso da parte dei profughi ucraini alle strutture CAS/SAI anche in assenza della qualità di richiedente protezione internazionale o di altri titoli di accesso previsti dalla normativa vigente.
Allo stesso fine di ampliare e potenziare gli strumenti a disposizione dei Prefetti, l'art. 3, comma 2, dell'OCDPC 872 attribuisce alle SS.LL. la facoltà di attivare nuovi posti CAS anche in deroga allo schema di capitolato d'appalto approvato con DM del 29 gennaio 2021, informandone il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione.
Tale facoltà trova il suo presupposto nell'ipotesi di massicci afflussi o di particolari criticità, non solo conclamate, ossia effettivamente verificatesi, ma anche solamente previste, ossia concretamente ipotizzabili sulla base del generale andamento dei flussi di ingresso che dovessero registrarsi. Ne consegue la necessità di uno stretto raccordo con le articolazioni ministeriali facenti parte del comitato di coordinamento nazionale di cui all'art. 1, comma 3, dell'OCDPC 872, al fine di avviare, sulla scorta dei flussi informativi disponibili, il reperimento sul territorio, con la necessaria tempestività, degli ulteriori posti in accoglienza.
In questa fase le SS.LL. dovranno favorire il massimo coinvolgimento degli Enti locali acquisendo dai Sindaci la disponibilità di strutture e soluzioni alloggiative idonee, le quali, anche nella cornice derogatoria delineata dall'OCDPC 872, potranno ben rientrare nella rete dei posti CAS, venendo così ad ampliarne la capacità ricettiva.
Si attira l'attenzione sulla circostanza che la cennata facoltà di deroga, per la sua ampiezza, ricomprende sia i casi in cui occorra ridefinire il novero dei servizi previsti dal capitolato, escludendone alcuni, sia quelli nei quali sia opportuno rimodularne la configurazione, provvedendo in entrambe le ipotesi alla revisione dei relativi costi, in stretta sinergia con i competenti uffici del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione.
Concorrono a definire il modello operativo dell'accoglienza le ulteriori disposizioni dell'articolo 3 (comma 2, secondo periodo) dell'OCDPC 872 che rendono possibile l'utilizzabilità anche delle strutture di cui all' art. 4 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 , già attivate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano nell'ambito dell?emergenza COVID-19.
Tale attivazione, naturalmente, andrà curata in stretto raccordo con i Presidenti delle Regioni, nella qualità di Commissari delegati, e delle Province autonome, anche in considerazione della necessità che le suddette strutture vengano utilizzate con modalità compatibili con l'evoluzione della crisi pandemica nei territori di riferimento.
Del resto, l'esigenza di un efficace coordinamento con gli altri attori del sistema di protezione civile è sancita, in coerenza con il policentrismo dello stesso sistema, anche dal comma 3 dell'art. 3 dell'OCDPC 872, a mente del quale le forme di supporto alle attività di accoglienza che dovessero comportare un coinvolgimento delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano andranno veicolate e definite nell'ambito degli organismi coordinamentali di protezione civile attivati a livello territoriale.
L'art. 3, infine, detta una disposizione di "chiusura" al comma 4, in forza della quale eccezionali esigenze che dovessero richiedere un'integrazione delle disponibilità alloggiative, non fronteggiabili con quelle esistenti nella rete CAS/SAI, né risolvibili avvalendosi delle misure speditive messe a disposizione dei Prefetti, potranno essere rappresentate alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito dei già citati organismi di coordinamento, al fine di reperire soluzioni urgenti di alloggiamento e di assistenza temporanea.
Si evidenzia che tale supporto si configura come misura da adottare sia quando occorra ospitare persone in transito, non interessate cioè ad una significativa permanenza su quel territorio, sia ancora nelle more del reperimento di posti aggiuntivi CAS/SAI in caso, come detto, di insufficienza dei medesimi.
Un'ulteriore misura diretta a favorire l'incremento della capacità ricettiva del sistema nazionale di accoglienza, è quella prevista dall'art. 8 dell'OCDPC 872. Tale norma consente l'accelerazione delle procedure dirette all'attivazione, da parte degli enti locali, dei posti della rete SAI, che potranno essere reperiti anche in deroga ad alcune di disposizioni del codice dei contratti pubblici (artt. 36 e da 59 a 65 del D.Lgs. n. 50/2016 ) rimanendo ferma, tra l'altro, l'osservanza del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, con conseguente obbligo di acquisire la documentazione antimafia.
Inoltre, lo stesso art. 8, comma 2, stabilisce, ai fini dell?accesso al Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (FNPSA), la deroga ad alcune disposizioni delle Linee guida allegate al decreto del Ministro dell'Interno 18 novembre 2019.
Allo scopo di dispiegare, fin dall'ingresso nel territorio nazionale dei profughi ucraini, ogni utile misura di immediato sostegno, l'art. 7 dell'OCDPC 872 prevede che la sola richiesta di permesso di soggiorno presentata alla competente Questura consenta lo svolgimento di un'attività lavorativa, sia in forma subordinata, anche stagionale, che autonoma.
Tale misura verrà a riconnettersi all'applicazione del decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85 , conseguente alla decisione del Consiglio dei Ministri Affari interni e Giustizia dell'UE del 4 marzo 2022, n 2022/382, che ha disposto l'attivazione per la prima volta della Direttiva 2001/55/CE , la quale prevede, in caso di massiccio afflusso nell'Unione di sfollati, il i riconoscimento di una protezione temporanea in loro favore.
In merito, si fa riserva di ulteriori notizie non appena adottato, ai sensi degli artt. 3 e 4 del citato decreto legislativo 85/2003 , nonché dell' art. 20 del TUI , il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri volto a definire le discendenti misure di protezione temporanea che troveranno applicazione nel nostro Paese.
Il quadro appena descritto in materia di accoglienza, come detto, fa perno sulle attività di competenza dei prefetti, chiamati a intervenire nel primo momento dell?emergenza, coincidente con l'arrivo "a ondate", verosimilmente in maniera progressiva e non programmata, di profughi ucraini, e, dunque, con la necessità di approntamenti urgenti per la loro sistemazione alloggiativa.
Con tutta evidenza, si dispiegano, comunque, a partire da questo momento, collegate e contestuali attività che involgono competenze del sistema regionale di protezione civile, attinenti, prioritariamente, ai profili di assistenza socio-sanitaria, potendo comportare, pertanto, l'attivazione dei rispettivi piani territoriali. Ne discende la necessità, allo scopo di assicurare la piena e reciproca integrazione degli interventi, di proseguire le iniziative in materia di accoglienza in stretta sinergia e raccordo con i livelli di governo regionale e locale, anche mediante l'attivazione presso le prefetture di tavoli e/o unità di crisi, come peraltro già avvenuto in numerose Sedi, raccomandandone l'allargamento anche ad enti e soggetti del Terzo Settore, per il contributo che potrà essere da essi fornito in sussidiarietà orizzontale.
A tale ultimo riguardo, e con riserva di ulteriori precisazioni, si fa presente che le offerte di disponibilità alloggiative a titolo gratuito, anche provenienti da persone fisiche, non richiedono la piena conformità delle offerte agli standard prestazionali stabiliti in relazione ai posti della rete CAS/SAI.
Diversamente, tale conformità potrà essere richiesta, e previamente accertata, qualora venga a cessare il carattere gratuito delle offerte, in conseguenza della loro attrazione nella rete di accoglienza pubblica. Infine, onde favorire un'ordinata e condivisa gestione delle offerte alloggiative, appare indispensabile uno stretto raccordo con le autorità comunali per un reciproco scambio informativo, anche utile ai fini del monitoraggio dei flussi di ingresso e delle presenze in ambito provinciale e nazionale.
OCDPC 873
Con la successiva ordinanza del 6 marzo 2022 n. 873, di seguito OCDPC 873, sono state adottate dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile ulteriori disposizioni anche di carattere sanitario, la cui applicazione viene a determinare riflessi sull?attività di accoglienza e di sistemazione nella rete CAS/SAI.
Preliminarmente va rilevato che l'art.2, comma 2, dell'ordinanza stabilisce che i profughi ucraini si sottopongano a tampone, a mezzo di test molecolare o antigenico per SARS-CoV-2, entro 48 ore dal loro ingresso nel territorio nazionale.
Al riguardo, giova rammentare come la competente Direzione Centrale dell'Immigrazione e della polizia delle frontiere abbia predisposto un documento informativo, redatto in lingua ucraina, inglese e italiana, contenente le istruzioni salienti ai fini dell'indirizzamento dei profughi verso le strutture presso le quali potranno effettuare Tale documento, che contiene anche indicazioni per la regolarizzazione della presenza dei cittadini ucraini sul territorio nazionale, nonché per l'accesso al circuito di accoglienza, verrà nelle prossime ore messo a disposizione delle articolazioni di polizia di frontiera territorialmente interessate, per la relativa diffusione, e sarà pubblicato sui siti istituzionali della Polizia di Stato.
Riguardo al tema dell'accoglienza, si precisa che, a mente dell'art.2 dell?OCDPC 873, i profughi ucraini potranno accedere ai posti CAS/SAI previa effettuazione, nelle 72 ore antecedenti al loro accesso, di tampone molecolare con esito negativo, ovvero di tampone antigenico, con esito negativo, nelle 48 ore antecedenti al predetto accesso.
Si evidenzia che, ai sensi dell?art. 2, comma 1, dell'OCDPC 873, i profughi ucraini sono tenuti all'osservanza del regime di autosorveglianza per la durata di 5 giorni, che decorrono dal tampone effettuato nelle 48 ore successive al loro ingresso nel territorio nazionale, con il conseguente obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, anche ai fini della regolare circolazione sui mezzi di trasporto pubblico.
Inoltre, il predetto comma 1 dell'art. 2 prevede che anche i profughi ucraini effettuino la quarantena di cinque giorni prevista dall'ordinanza del Ministro della Salute del 22 febbraio 2022, esplicitamente richiamata dalla norma, fatto salvo il caso in cui siano in possesso di certificazione vaccinale riconosciuta.
La quarantena potrà essere effettuata anche presso le strutture CAS/SAI o altre strutture ricettive. Si attira l'attenzione, infine, anche per i profili di interrelazione con le autorità sanitarie regionali, sulle disposizioni recate dall'art. 2, volte a sollecitare l'adesione dei profughi ucraini alla somministrazione di vaccini anti-COVID, nonché alla sottoposizione ad altre misure di profilassi che pure avvengono a mezzo di vaccino.
Si ringrazia per l'attenzione e si contida nella consueta collaborazione delle SS.LL.
IL CAPO DI GABINETTO Frattasi