Regione Toscana
norma

 
MINISTERO DELL'INTERNO  
CIRCOLARE 17 aprile 2003, n. 300
  Oggetto: posizione di soggiorno dei figli minorenni degli stranieri titolari di permesso di soggiorno per lavoro subordinato ex art. 33 L.189/02  e D.L.195/02  convertito in L.222/02  .  
 


 
  urn:nir:ministero.interno:circolare:2003-04-17;300

ALLA QUESTURA DI LIVORNO

E, p.c. ALLE QUESTURE DELLA REPUBBLICA LORO SEDI


 

Con la nota suindicata codesto ufficio ha sollevato la problematica connessa alla regolarizzazione della posizione di soggiorno dei minori, figli di stranieri che hanno visto perfezionata, con il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, la procedura di emersione e legalizzazione di lavoro irregolare.

In particolare viene posto l'accento sui requisiti da accertare, specificamente quello concernente il reddito necessario, nell'ipotesi in cui il genitore appena regolarizzato proponga istanza volta ad ottenere l'iscrizione del figlio infraquattordicenne sul proprio permesso ovvero il rilascio in suo favore di un titolo per motivi familiari.

Al riguardo questo ufficio non può ribadire quanto già più volte sostenuto: poiché il diritto a riacquistare l'unità familiare è riconosciuto, tra gli altri, ai titolari di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, indipendentemente dal momento in cui hanno iniziato lo svolgimento di attività lavorativa, ne consegue che la disponibilità del reddito debba essere dimostrata non necessariamente mediante l'esibizione del mod. 101 o del modello unico, che riguarda, evidentemente, redditi già consolidati. Del resto, l' art.6 del D.P.R. 394/99  in tema di documentazione da esibire, di detta certificazione, limitandosi a prevedere genericamente la documentazione attestante la disponibilità del reddito di cui all' art. 29 comma 3 lettera b del Testo Unico  .

Ciò premesso, nel caso in cui, terminata la procedura di emersione legalizzazione di lavoro nero irregolare con il rilascio del relativo permesso di soggiorno, lo straniero richieda l'iscrizione del figlio infraquattordicenne sul proprio permesso ovvero il rilascio dell'autonomo titolo per motivi familiari al minore ultraquattordicenne, il requisito reddituale potrà essere ritenuto dimostrato da quanto indicato nel contratto sottoscritto dalle parti in sede di convocazione presso la Prefettura U.T.G., ovvero da buste paga, comunque idonee a prognosticare un reddito sufficiente.

 

Il Direttore Centrale Pansa