AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA - LORO SEDI
AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI TRENTO
AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO
AL SIG. PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA - Servizio Affari di Prefettura - AOSTA
e, per conoscenza: AL COMMISSARIO DELLO STATO PER LA REGIONE SICILIANA - PALERMO
AL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO PER LA REGIONE SARDEGNA - CAGLIARI
AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE - ROMA
AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio Legislativo - ROMA
AL GABINETTO DELL'ON. MINISTRO
ALL'ANCI - ROMA
ALL'ANUSCA CASTEL. S.PIETRO TERME (BO)
ALLA DeA - Demografici Associati c/o Amministrazione Comunale - CASCINA (PI)
Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, a seguito della problematica sollevata da alcuni comuni circa la trascrivibilità dei certificati di nascita rilasciati dalle autorità cinesi, ha fornito elementi di informazione, acquisiti tramite l'Ambasciata d'Italia a Pechino all'uopo interpellata, in merito all'ordinamento di stato civile cinese, con particolare riguardo al rilascio degli atti di nascita.
Detto Dicastero ha riferito che nella Repubblica Popolare cinese il certificato medico di nascita è il documento di norma emesso dalle competenti autorità locali per attestare l'evento nascita e, come tale idoneo a permettere la registrazione del neonato nelle anagrafi locale.
Per i cittadini cinesi la normativa locale prevede un sistema unico di registrazione all'interno di un libretto denominato "hukou" , sul quale vengono riportate le registrazioni e le informazioni relative a tutto il nucleo familiare, relative alla residenza, allo stato civile ,all' appartenenza etnica, all'appartenenza alla categoria di lavoratori.
In particolare la registrazione della nascita all'interno dell'hukou avviene mediante la presentazione del certificato medico di nascita alla locale autorità di polizia.
Per i neonati cittadini stranieri nati nella Repubblica cinese invece non è previsto l'hukou e, di conseguenza, l'unico documento attestante la nascita è il certificato medico di nascita emesso dalle autorità sanitarie.
In merito a quanto informato si chiarisce che i suddetti certificati medici di nascita non possono essere direttamente trascritti nei registri dello stato civile dei comuni, trattandosi di meri certificati medici e non di atti di stato civile.
Pertanto, la Rappresentanza diplomatico consolare italiana in loco dovrà procedere, ai sensi dell' articolo 15 del D.P.R. n. 396/2000 , alla formazione dell'atto di nascita relativo ai cittadini italiani nati in Cina, sulla base del "certificato medico di nascita" , da inviare al competente comune italiano perla trascrizione.
Si precisa infine che, nelle Regioni amministrative speciali di Hong Kong e di Macao non vige il sistema della registrazione tramite hukou, ma sono previsti degli uffici di stato civile locali, il Birth Registry di Hong Kong e la Conservatoria do Registro civil di Macao, i quali, sulla base dei certificati medici, emettono un vero e proprio atto di nascita, valido ai fini della trascrizione in Italia.
Si pregano le SS.LL. di voler informare i Sigg. Sindaci di quanto comunicato con la presente circolare e si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione.
IL DIRETTORE CENTRALE: Torraco