AI SIGNORI QUESTORI DELLA REPUBBLICA - LORO SEDI
AI SIGNORI DIRIGENTI DELLE ZONE DI POLIZIA DI FRONTIERA - LORO SEDI
E, p.c. AL DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'MMIGRAZIONE - ROMA
ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA - ROMA
AI SIGNORI PREFETTI - U.T.G. DELLA REPUBBLICA - LORO SEDI
AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO
AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI TRENTO
AL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO PER LA REGIONE VAL D'AOSTA - AOSTA
Si comunica che sulla Gazzetta Ufficiale n. 41, del 19 febbraio scorso, e stato pubblicato il decreto legge indicato in oggetto, in vigore dal 20 febbraio 2015, che, per i profili correlati all'espulsione amministrativa, con le previsioni di cui all'articolo 4, è intervenuto:
- sulla lettera d) , del comma 1, dell'articolo 4, del decreto legislativo 159/2011 , sancendo che le misure di prevenzione personali applicate dall'autorità giudiziaria si comminano anche a coloro che, operanti in gruppi o isolatamente, pongano in essere atti preparatori, obiettivamente rilevanti, diretti ".. .a prendere parte ad un conflitto in territorio estero a sostegno di un 'organizzazione che persegue le finalità terroristiche di cui all'articolo 270-sexies del codice penale ";
- inserendo il nuovo articolo 75-bis (Violazione delle misure imposte con provvedimenti d'urgenza) al decreto legislativo 159/2011 , che, al comma 2 , riscrive la lettera c), del comma 2, dell'articolo 13 , del novellato decreto legislativo 286/98 .
Nello specifico, la lettera c) è stata sostituita con la previsione "c) appartiene a taluna delle categorie indicate negli articoli 1, 4 e 16, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 ", atteso che la vigenza del menzionato decreto legislativo n. 159/2011 , recante il Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136 , ha abrogato la legge n. 1423/1956 .
Il legislatore, pertanto, con il suddetto intervento emendativo puramente formale, ha esplicitamente eliminato, nell'ambito della lettera c), del comma 2, dell'articolo 13 del Testo Unico , il richiamo alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 , conformemente alla previsione di carattere generale già inserita all' articolo 116, del decreto legislativo n. 159/2011 , in cui, al comma 1, era stato chiarito che "Dalla data di entrata in vigore del...decreto, i richiami alle disposizioni contenute nella legge 27 dicembre 1956, n. 1423 , ovunque presenti, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni contenute nel...decreto".
In considerazione di quanto detto, va osservato che l'applicazione del combinato disposto dell' articolo 13, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 286/98 , e dell' articolo 4, comma 1, lettera d, del decreto legislativo 159/2011 , consente l'adozione, da parte del Prefetto, dell'espulsione amministrativa per motivi di prevenzione del terrorismo.
Nello specifico, tale provvedimento può applicarsi nei confronti di stranieri che, operanti in gruppi o isolatamente, pongano in essere atti preparatori, obiettivamente rilevanti, diretti:
a) alla commissione dei reati con finalità di terrorismo anche internazionale;
b) a prendere parte ad un conflitto in territorio estero a sostegno di un'organizzazione che persegue le finalità terroristiche di cui all'articolo 270-sexies del c.p. .
Il decreto legge in analisi, inoltre, con le previsioni di cui all'articolo 6, apporta modifiche al decreto legge 27 luglio 2005, n. 144 , convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155 , e, in particolare, con il comma 1, interviene sull' articolo 2, comma 1, del citato D.L. del 2005 (1), prevedendo che, nel contesto della prevenzione e contrasto del terrorismo, il Questore possa procedere al rilascio dei permessi di soggiorno a fini informativi anche in favore dello straniero la cui collaborazione informativa sia necessaria riguardo alle attività illecite riconducibili alla criminalità transnazionale (quale ad esempio l'immigrazione clandestina).
I Signori Dirigenti le Zone di Polizia di Frontiera sono pregati di voler estendere, con urgenza, il contenuto della presente, per la necessaria informazione, ai dipendenti presidi ed agli Uffici con attribuzioni di polizia di frontiera.
Nel restare a disposizione per eventuali, ulteriori delucidazioni, si confida nella consueta collaborazione delle SS.LL.
(1) Cfr. con il comma 1, dell'articolo 2, del decreto legge 27 luglio 2005, n. 144 , convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155 . Il dispositivo, infatti, già consentiva al Questore (autonomamente o su segnalazione dei responsabili di livello almeno provinciale delle Forze di polizia ovvero dei direttori dei Servizi informativi e di sicurezza, ovvero quando e richiesto dal Procuratore della Repubblica) di rilasciare permessi di soggiorno a fini informativi quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento relativi a delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine pubblico, vi è l'esigenza di garantire la permanenza nel territorio dello Stato dello straniero che abbia offerto all'autorità giudiziaria o agli organi di polizia una collaborazione.
IL DIRETTORE CENTRALE: Pinto