Regione Toscana
norma

 
MINISTERO DELL'INTERNO  
CIRCOLARE 11 maggio 2023, n. 2723
  Oggetto: Emersione dei rapporti di lavoro irregolari - decreto legge 19 maggio 2020, n. 34  convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77   
 


 
  urn:nir:ministero.interno:circolare:2023-05-11;2723

AI SIGG. PREFETTI - LORO SEDI

ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

ALLA REGIONE SICILIANA - PALERMO

ALLA REGIONE AUT. FRIULI VENEZIA GIULIA - TRIESTE

e, p.c AL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI - ROMA

ALL'ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO - ROMA

AL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA - ROMA

ALLA DIREZIONE CENTRALE PER LA PROGRAMMAZIONE E I SERVIZI GENERALI - SEDE


 

L' art. 103 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34  convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77  , nel disciplinare la procedura di emersione da lavoro irregolare introdotta in piena emergenza sanitaria da COVID per contrastare il fenomeno del lavoro nero, non ha previsto alcun termine di definizione del relativo procedimento.

Al riguardo, si evidenzia che il Consiglio di Stato, con le recenti sentenze n. 3578/2022 e n. 3645/2022, rivedendo parzialmente il proprio consolidato avviso, ha affermato che, pur in assenza di una puntuale indicazione nelle disposizioni di cui all'art. 103, è, comunque, rinvenibile nelle maglie della normativa vigente un implicito termine applicabile ai procedimenti in argomento, fissato in 180 giorni dalla presentazione dell'istanza.

A fronte di tali pronunce e allo scopo di favorire l'accelerazione della definizione dei procedimenti di emersione 2020 tuttora pendenti, secondo criteri di coerenza con la normativa vigente in tema di procedimento amministrativo e nel rispetto degli interessati si ritiene necessario fornire le seguenti indicazioni.

Va rilevato che se è vero che l' art. 103, comma 15, del decreto legge n. 34/2020  subordina la convocazione delle parti innanzi allo Sportello Unico dell'immigrazione per la stipula del contratto di soggiorno, all'acquisizione dei pareri della Questura territorialmente competente e dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro, ciò non consente, in ogni caso, di prescindere dai principi generali dell'ordinamento in tema di procedimento amministrativo, e segnatamente alle disposizioni di cui all' art. 16 della legge n. 241/1990  e ss.mm.ii. "....in caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere....l'Amministrazione richiedente procede indipendentemente dall'espressione del parere......".

Sul punto, tenuto conto del numero di pratiche ancora pendenti e nella prospettiva di evitare un impatto dirompente sotto il profilo del contenzioso, supportati dall'Avvocatura Generale dello Stato, cui è stato sottoposto apposito quesito condividendo l'opzione giuridica prescelta, si ritiene che tutte le pratiche relative all'emersione 2020, allo stato, in attesa dei cennati pareri possano avanzare alla fase di convocazione da parte degli Sportelli Unici.

D'altronde, come chiarito dall'Avvocatura Generale, lo stesso comma 15, dell'art. 103, del decreto legge n. 34/2020  "....non appare subordinare la convocazione delle parti e la stipula del contratto di lavoro alla sussistenza dei pareri di segno positivo, si da concludere che se ne possa prescindere".

Tale impostazione risulta, peraltro, in linea con il più recente orientamento del legislatore, che all' art. 42 del decreto legge n. 73/2022  convertito dalla legge n. 122/2022  ha previsto analogo rilascio del nulla osta al lavoro nell'ambito dei decreti flussi 2021 e 2022 anche in assenza dell'esame di consimili elementi ostativi, di competenza della Questura e dell'.T.L..

Va da sé che qualora medio tempore, una volta stipulato il contratto di lavoro, dovesse pervenire il parere negativo della Questura ovvero dell'I.T.L., lo Sportello Unico possa comunque agire in via di autotutela ricorrendone i presupposti di legge di cui all'art. 21-quinguies (revoca del provvedimento) della legge n. 241/1990  , previa attenta valutazione e comparazione degli interessi pubblici e quelli privati in ragione delle posizioni nelle more consolidatesi in capo ai singoli beneficiari e dunque del loro legittimo affidamento

Ciò premesso, si informa che a decorrere dal 15 maggio p.v. si darà corso agli interventi tecnici sul sistema centrale per l'automatico avanzamento fino alla convocazione delle parti a cura dello Sportello Unico di tutte quelle istanze ancora pendenti innanzi allo Sportello medesimo ed in attesa di parere della Questura e/o dell'..T.L.. Le connesse modalità tecniche verranno curate dall'Ufficio Il sistema informatico della Direzione centrale per la Programmazione e i Servizi Generali.

Al riguardo si allega apposita scheda tecnica per i dettagli operativi. Per le sedi di Roma Milano e Napoli tenuto conto della maggiore complessità delle operazioni verranno rese specifiche separate indicazioni.

Da ultimo, si invita ai fini della comunicazione con gli utenti e finanche in occasione delle convocazioni, a voler potenziare al massimo il ricorso ad ogni utile ed idoneo strumento offerto dalla tecnologia informatica e dalla moderna digitalizzazione, allo scopo di imprimere assoluta speditezza nella definizione dei procedimenti pendenti, in piena coerenza con il principio generale fissato dall' art. 30, comma 2 del D.P.R. n. 394/1999  ,

Nel ringraziare per la collaborazione si prega di dare un cortese cenno di assicurazione.


 

IL VICE CAPO DIPARTIMENTO DIRETTORE CENTRALE Forte



ALLEGATI:  
- Allegato   -