Regione Toscana
norma

 
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA DIREZIONE GENERALE PER LO STUDENTE LO SVILUPPO E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE SUPERIORE  
CIRCOLARE 28 febbraio 2017
  Procedure per l'ingresso, il soggiorno e l'immatricolazione degli studenti stranieri/internazionali ai corsi di formazione superiore in Italia per l'anno accademico 2017 - 2018 presso: 1. le Università italiane statali e non statali autorizzate a rilasciare titoli aventi valore legale 2. le Istituzioni italiane statali per l'alta formazione artistica e musicale e non statali autorizzate a rilasciare titoli aventi valore legale e le Istituzioni autorizzate a rilasciare titoli di Alta formazione artistica, musicale e coreutica.  
 


 
  urn:nir:ministero.istruzione.universita.ricerca:circolare:2017-02-28;nir-1

 

AVVERTENZE GENERALI

Competenze per il riconoscimento accademico dei titoli e per l'idoneità all'immatricolazione

La valutazione di titoli esteri finalizzata all'iscrizione a corsi di studio italiani di formazione superiore, è competenza esclusiva delle istituzioni di formazione superiore, come stabilito dall' art. 2 della Legge 148/2002  . La documentazione prodotta dalle rappresentanze diplomatiche italiane non incide sulle decisioni valutative di competenza delle singole istituzio ni di formazione superiore in merito alle qualifiche estere di ingresso ai corsi.

Competenza per il rilascio del visto per motivi di studio

La decisione sul rilascio di un visto per motivi di studio è competenza esclusiva della Rappresentanza diplomatico - consolare. La documentazione prodotta dalle istituzioni di istruzione superiore relativa ai singoli candidati ai corsi richiedenti visto è da considerarsi di supporto alle procedure valutative delle rappresentanze diplomatiche, e non implica automaticamente il rilascio del visto.

Competenza per il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno

Il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno è di competenza del Ministero dell'Interno ed è disciplinato dal Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero ( D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286  ), dal relativo Regolamento di attuazione ( D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394  ) e della Legge 28 maggio 2007, n. 68  relativa alla disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo e studio.

AMBITO DI APPLICAZIONE

Le seguenti procedure si applicano esclusivamente agli studenti stranieri/internazionali che necessitano di visto di ingresso in Italia per soggiorni di lungo periodo. Le seguenti procedure non si applicano agli studenti beneficiari di borse di studio nell'ambito di programmi dell'Unione Europea di istruzione, formazione e ricerca, ai quali si applicano, in analogia, le istruzioni impartite per il programma "Erasmus Mundus" estese al programma "Erasmus Plus", nonché eventuali, ulteriori istruzioni in materia di visti di ingresso fornite dal Centro Visti della D.G.I.E.P.M. del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

In caso di doppia cittadinanza, una delle quali sia quella italiana o di un altro Paese UE, è la cittadinanza italiana o quella di altro Paese UE che prevalgono ai fini della presente circolare ( legge 31 maggio 1995, n. 218  , art. 19 paragrafo 2).

Per l'accesso ai corsi è necessario aver compiuto 17 anni al momento del rilascio del visto di ingresso per motivi di studio, a condizione che l'ordinamento scolastico di provenienza permetta allo studente l'ammissione alla frequenza scolastica in età precoce e l'acquisizione del titolo di studio finale in età antecedente al compimento del diciottesimo anno di età.

Sono esclusi dall'obbligo di visto per soggiorni di lungo periodo i cittadini:

- dei Paesi dell'Unione Europea;

- di Norvegia, Islanda, Lichtenstein e della Confederazione Elvetica;

- della Repubblica di San Marino e della Santa Sede;

- stranieri/internazionali già regolarmente presenti in Italia a qualunque titolo (inclusi i titolari di protezione internazionale).

Per quanto riguarda la procedura e la documentazione richiesta per la valutazione dei titoli di ingresso a corsi organizzati congiuntamente tra due o più istituzioni italiane e straniere, si rimanda a quanto stabilito dalle apposite convenzioni (art. 3 comma 10 del DM 270/2004 e art. 3 comma 8 del D PR 212/2005  ) sottoscritte dalle istituzioni di formazione superiore per la realizzazione del corso. Le istituzioni di formazione superiore forniranno gli elenchi degli studenti stranieri/internazionali selezionati all'interno di tali programmi congiunti direttamente alle rispettive Rappresentanze diplomatico - consolari al fine della richiesta di visto da parte di tali studenti, indicando a questi ultimi che l'avvenuta selezione all'interno del corso congiunto non comporta automaticamente l'ottenimento del visto di ingresso in Italia.

I termini previsti per le procedure relative ai corsi di laurea e di laurea magistrale il cui inizio è fissato dagli Atenei nel secondo semestre dell'anno, sono definiti nel calendario che viene annualmente pubblicato dal MIUR.

Le procedure relative alle iscrizioni ai corsi di Master universitari, di Dottorato, delle scuole di specializzazione non mediche e dei corsi propedeutici (foundation course) non seguono le scadenze previste per le immatricolazioni ai corsi di laurea e di laurea magistrale, ma si svolgono in ragione dei termini autonomamente decisi dalle singole Università, in relazione all'inizio dei corsi stessi (vedi Parte V).

Il permesso di soggiorno per motivi di studio, rilasciato per la frequenza di corsi singoli, può esser e rinnovato, alla luce della previsione contenuta nel D.P.R. n. 394/1999  , ultima parte del comma 4 dell?articolo 46, per l?accesso ai diversi corsi di formazione post lauream (scuole di specializzazione, dottorati di ricerca, master universitari ), purché siano funzionali a tali corsi.

La formale domanda di accesso ai corsi di laurea e laurea magistrale degli studenti stranieri non dell'Unione Europea, residenti all'estero, dovrà aver luogo attraverso una preventiva procedura di preiscrizione universitaria, che precede le successive fasi di immatricolazione. La preiscrizione potrà aver luogo soltanto con l'espletamento delle procedure prescritte presso le competenti sedi Diplomatico - consolari anche nel caso in cui abbiano avuto corso contatti preliminari tra lo studente e l'Ateneo prescelto. In relazione a detti contatti, lo studente accerterà nel sito dello stesso Ateneo se debba svolgere adempimenti aggiuntivi, correlati ad eventuali, autonome esigenze locali. Dettagliate informazioni circa i servizi e gli interventi a favore degli studenti meritevoli e privi di mezzi possono essere reperite nel sito dell'ateneo prescelto.

PARTE PRIMA

Gli studenti

CAPITOLO PRIMO

Immatricolazioni ai corsi di laurea e laurea magistrale presso le Università

Il corso di laurea ha durata triennale.

Il corso di laurea magistrale si distingue in:

- laurea magistrale a ciclo unico di durata quinquennale;

- laurea magistrale della durata di un biennio successivo al corso di laurea

STUDENTI STRANIERI /INTERNAZIONALI RESIDENTI ALL'ESTERO (RICHIEDENTI VISTO)

PREMESSA

I documenti redatti in lingua straniera da presentare alle Rappresentanze diplomatico - consolari, salvo i casi espressamente previsti, vanno corredati di traduzione ufficiale in lingua italiana (gli interessati possono rivolgersi a traduttori locali e devono richiedere alla Rappresentanza italiana competente per territorio la certificazione della conformità della stessa traduzione ove le stesse traduzioni non siano già apostillate).

La Rappresentanza restituirà i titoli di studio originali muniti di legalizzazione consolare, salvo il caso in cui il Paese dove tali titoli siano stati rilasciati non applichi già l'Apostille.

Detti documenti non dovranno essere inviati alle Università dalle Rappresentanze, ma dovranno essere consegnati direttamente dallo studente all'Ateneo in sede di perfezionamento delle procedure di immatricolazione, secondo le modalità e la tempistica stabilite dallo stesso.

Per la procedura di valutazione dei titoli svolta dalle istituzioni, lo studente potrà verificare direttamente presso l'ateneo, quale tipologia di traduzione dovrà essere prodotta (giurata, certificata, ecc.) e per quali lingue straniere sia o meno esonerato.

Nel caso in cui lo studente straniero già iscritto presso un Ateneo italiano abbia effettuato la rinuncia agli studi e richieda una nuova iscrizione presso la stessa o altra Università, non può utilizzare lo specifico permesso di soggiorno per studio rilasciato in occasione della precedente immatricolazione. La formalizzazione della rinuncia agli studi determina il venir meno dei requisiti richiesti per il soggiorno nel territorio dello Stato e, conseguentemente, la revoca del titolo autorizzatorio (cfr. articolo 5, comma 3  , 4  e 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" e successive modificazioni).

1.1 Domanda di preiscrizione

A) Gli studenti interessati ai corsi di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico:

- producono alla Rappresentanza italiana nel Paese di provenienza la domanda in originale, secondo il Modello A/Form A (versione in lingua inglese), in duplice copia;

- se sono in possesso di uno dei titoli di studio di cui all'Allegato 1, indicano uno solo dei corsi di studio presenti nell'elenco dei posti disponibili. Per i corsi di studio che prevedono un test di accesso unico nazionale (Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi dentaria, Medicina Veterinaria e corsi finalizzati alla formazione di Architetto), la domanda di preiscrizione è da considerarsi presentata anche per tutte le altre Università indicate al momento dell'iscrizione al test;

- se sono in possesso di un titolo di cui all'Allegato n. 2, scelgono il corso indipendentemente dal numero dei posti riservati. In entrambi i casi, la domanda è accettata dalle Rappresentanze diplomatico - consolari con riserva se lo studente frequenta l'ultimo anno di scuola secondaria ed è in procinto di sostenere sia l'esame finale, sia gli speciali esami di idoneità accademica laddove previsti.

Documenti da allegare obbligatoriamente alla domanda di preiscrizione presso le Rappresentanze diplomatico - consolari:

a) titolo finale in originale degli studi secondari, conseguito con almeno 12 anni di scolarità, oppure certificato sostitutivo a tutti gli effetti di legge, corre dato da Dichiarazione di valore, sempre necessaria ai fini dell'eventuale rilascio del visto;

b) certificato attestante il superamento dell'eventuale prova di idoneità accademica eventualmente prevista per l'accesso all'Università del Paese di provenienza (Selectividad in Spagna, Prova de Aferiçao o Prova Geral de Acessoao Ensino Superior in Portogallo, ecc..);

c) due fotografie (di cui una autenticata dalla Rappresentanza italiana competente per territorio).

Documenti da allegare all a domanda di immatricolazione presso le istituzioni di formazione superiore:

a) titolo finale in originale (o copia conforme) degli studi secondari conseguito con almeno 12 anni di scolarità, oppure certificato sostitutivo a tutti gli effetti di legge; il titolo finale può essere corredato da Dichiarazione di valore o attestazione di enti ufficiali esteri o attestazione rilasciata da centri ENIC - NARIC;

b) certificato attestante il superamento della prova di idoneità accademica eventualmente prevista per l'accesso all'Università del Paese di provenienza (Selectividad in Spagna, Prova de Aferiçao o Prova Geral de Acesso ao Ensino Superior in Portogallo, ecc..);

c) eventuali traduzione in italiano dei documenti indicati ai punti a) e b);

d) eventuale altra documentazione richiesta dall'ateneo.

La documentazione prodotta dalle rappresentanze diplomatiche italiane non incide sulle decisioni valutative delle singole istituzioni di formazione superiore in merito alle qualifiche estere di ingresso ai corsi. A tal proposito si ricorda che la richiesta della Dichiarazione di valore "non esclude il potere - dovere dell'Amministrazione di compiere le proprie autonome valutazioni anche qualora la rappresentanza diplomatica interessata non abbia fornito il riscontro richiesto o l'abbia fornito in termini generici od insufficienti" (cfr. Consiglio di Stato sentenza n. 4613 del 4/9/07).

Non è richiesto il superamento di esami in loco qualora essi siano previsti per l'accesso a corsi a numero programmato.

Qualora il titolo degli studi secondari sia stato conseguito al termine di un periodo inferiore a 12 anni di scolarità, (v. all. 1), va allegato:

- il certificato attestante gli studi accademici parziali già compiuti. In caso di richiesta di abbreviazione di corso il predetto certificato dovrà specificare gli esami superati e contenere la documentazione ufficiale circa i programmi degli esami stessi. Lo studente può verificare al momento della pubblicazione dei posti che ciascun Ateneo riserva per i singoli corsi di laurea, se e per quali lingue straniere sia o meno esonerato dal tradurre tale certificato;

- il titolo post - secondario conseguito in un Istituto Superiore non universitario;

- il certificato di corso propedeutico (foundation course) rilasciato dalle istituzioni di formazione superiore italiane quale titolo integrativo del percorso scolastico estero.

B) Gli studenti interessati ai corsi di laurea magistrale non a ciclo unico:

- in possesso di titolo di studio conseguito all'estero presso una Università o presso Istituti di Istruzione superiore post - secondaria, producono alla Rappresentanza italiana nel Paese di provenienza la domanda di preiscrizione in originale, secondo il Modello A/FormA (versione in lingua inglese).

L'elenco dei corsi e del corrispondente contingente di posti riservato da ogni Ateneo sono consultabili sul sito web del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, all'indirizzo http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/

L'elenco è pubblicizzato anche dalle Università e dalle Rappresentanze italiane all'estero.

Sono accettate "con riserva" le domande di coloro che, pur avendo concluso il corso di studi, non siano ancora materialmente in possesso del relativo titolo.

Documenti da allegare obbligatoriamente alle domande di preiscrizione presso le Rappresentanze diplomatico - consolari:

a) titolo di studio conseguito presso una Università o titolo post - secondario conseguito in un Istituto Superiore non universitario che consenta in loco il proseguimento degli studi presso istituzioni accademiche nel livello successivo, corredato da Dichiarazione di valore, sempre necessaria ai fini dell'eventuale rilascio del visto;

b) certificato rilasciato dalla competente Università attestante gli esami superati, nonché per ogn i disciplina, i programmi dettagliati per il conseguimento dei titoli predetti. Lo studente può verificare al momento della pubblicazione dei posti che ciascun Ateneo riserva per i singoli corsi di laurea, se e per quali lingue straniere sia o meno esonerato dal tradurre tale certificato. Gli studi post secondari (esami e crediti) già compiuti possono essere attestati dal "Diploma Supplement", ove adottato;

c) due fotografie (di cui una autenticata dalla Rappresentanza italiana competente per territorio).

Documenti da allegare alla domanda di immatricolazione presso le istituzioni di formazione superiore:

a) titolo di studio conseguito presso una Università o titolo post - secondario conseguito in un Istituto Superiore non universitario che consenta in loco il proseguimento degli studi presso istituzioni accademiche nel livello successivo; il titolo finale può essere corredato da Dichiarazione di valore o attestazione di enti ufficiali esteri o attestazione rilasciata da centri ENIC - NARIC;

b) certificato rilasciato dalla competente Università attestante gli esami superati (transcript), nonché per ogni disciplina, i programmi per il conseguimento dei titoli predetti; il programma degli studi può essere attestato dal "Diploma Supplement", ove adottato;

c) eventuali traduzione in italiano dei documenti indicati ai punti a) e b);

d) eventuale altra documentazione richiesta dall'ateneo.

La documentazione prodotta dalle rappresentanze diplomatiche italiane non incide sulle decisioni valutative delle singole istituzioni di formazione superiore in merito alle qualifiche estere di ingresso ai corsi. A tal proposito si ricorda che la richiesta della Dichiarazione di valore "non esclude il potere - dovere dell'Amministrazione di compiere le proprie autonome valutazioni anche qualora la rappresentanza diplomatica interessata non abbia fornito il riscontro richiesto o l'abbia fornito in termini generici od insufficienti" (cfr. Consiglio di Stato sentenza n. 4613 del 4/9/07).

In ogni caso, i candidati devono esibire alla Rappresentanza Diplomatica Consolare italiana i titoli di studio già legalizzati dalle competenti Autorità del Paese che li ha rilasciati ove previsto dalle norme locali. Per i Paesi che hanno aderito alla convenzione dell'Aja del 05.10.1961, i documenti devono essere muniti di timbro "Apostille" previsto da tale Convenzione ed apposto a cura delle competenti Autorità locali, salvo esonero anche da tale atto per i Paesi aderenti alla Convenzione Europea di Bruxelles del 25 maggio 1987 ratificata dall'Italia con legge 24 aprile 1990, n. 106 (Belgio, Danimarca, Francia, Irlanda), nonché per la Germania, in virtù della Convenzione italo - tedesca in materia di esenzione dalla legalizzazione di atti, conclusa a Roma il 7 giugno 1969 e ratificata con legge 12 aprile 1973, n. 176  .

1.2 Casi particolari

I candidati possono presentare domanda presso la Rappresentanza italiana sita in un Paese terzo. Il Capo di tale Rappresentanza deciderà l'accettazione o meno della stessa, in base alla valutazione delle singole situazioni e tenendo conto anche del pubblico interesse.

Nei casi in cui il titolo di studio sia stato rilasciato da scuola con ordinamento diverso da quello del Paese in cui il candidato risieda (es. studente INDIANO che studi in scuola IN INDIA appartenente all'ordinamento TEDESCO ) oppure nel quale il candidato studi o abbia studiato (es. studente EGIZIANO che studi in Kenia in una scuola appartenente all'ordinamento STATUNITENSE ), il titolo deve comunque essere munito di legalizzazione della Rappresentanza italiana nel Paese al cui ordinamento appartiene la scuola che lo ha rilasciato (nei due precedenti esempi si tratta, rispettivamente, di una sede consolare in Germania e di una sede consolare negli Stati Uniti ).

Nei casi in cui il titolo di studio sia stato rilasciato da una Università o da un Istituto superiore non universitario deve, comunque, essere munito di legalizzazione e di dichiarazione di valore, sempre necessaria ai fini del rilascio del visto.

1.3 Valutazione preventiva delle candidature

In attesa dell'avvio delle procedure di preiscrizione, gli studenti possono contattare l'Ateneo prescelto, fornendo copia della documentazione di studio , per segnalare a quale corso di laurea intenderebbero iscriversi e consentire una preventiva valutazione delle singole candidature. L'Università potrà comunicare agli interessati la possibile ammissione all'immatricolazione con eventuali obblighi formativi da recuperare, ovvero l'ammissione alle eventuali prove attitudinali ove definite dall'Ateneo, o consigliare l'iscrizione ad altro corso di studio ritenuto idoneo.

L'accettazione preventiva delle Università non sostituisce in nessun caso la effettiva preiscrizione al corso, che ha luogo comunque solo ed esclusivamente attraverso il rilascio del visto da parte delle Rappresentanze diplomatico - consolari (Part e III), fermo restando che le procedure di valutazione di idoneità dei titoli esteri finalizzate all'ingresso ai corsi, sono di esclusiva competenza delle istituzioni universitarie.

1.4 Esonero dalla prova di lingua italiana e dal contingentamento

1. Per le immatricolazioni ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico sono esentati, indipendentemente dal numero dei posti riservati:

a) gli studenti in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale o quadriennale conseguito presso le scuole italiane statali e paritarie all'estero;

b) gli studenti in possesso di uno dei titoli finali di Scuola secondaria di cui all'allegato 2;

c) i possessori di certificati complementari al titolo finale di Scuola Media conseguito in Argentina, che attestano la frequenza di un corso di studi comprensivo dell'insegnamento, per almeno 5 anni, della lingua italiana, ai sensi della Legge n. 210 del 7.6.1999  (G.U. n. 152 dell'1.7.199 9) che ratifica l'Accordo con l'Argentina del 3.12.1997, entrato in vigore il 28.12.1999;

d) gli studenti che abbiano conseguito il Diploma di lingua e cultura italiana presso le Università per Stranieri di Perugia e di Siena;

e) gli studenti che abbiano ottenuto le certificazioni di competenza di lingua italiana, nel grado corrispondente ai livelli C1 e C2 del Consiglio d'Europa, emesse nell'ambito del sistema di qualità CLIQ (Certificazione Lingua Italiana di Qualità), che riunisce in associazione gli a ttuali enti certificatori (Università per stranieri di Perugia, Università per stranieri di Siena, Università Roma Tre e Società Dante Alighieri), anche in convenzione con gli Istituti italiani di Cultura all'estero o altri soggetti.

2. Per le immatricolazioni ai corsi di laurea magistrale non a ciclo unico sono esonerati (nel caso la prova sia prevista autonomamente dall'Ateneo):

a) gli studenti in possesso dei titoli indicati alle precedenti lettere d), e).

1.5 Visto di ingresso

1. VISTO DI INGRESSO DI BREVE DURATA PER PARTECIPARE ALLE PROVE DI AMMISSIONE.

Se le prove di ammissione o gli esami di lingua si svolgono prima del conseguimento del diploma di maturità o in tempi che non consentono di completare la preiscrizione, gli studenti dovranno chie dere un visto di ingresso di breve durata (Visto Schengen Uniforme per soggiorni inferiori a 90 giorni).

Paesi i cui cittadini hanno obbligo di visto di breve durata: http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/stranieri/ingressosoggiornoinitalia/visto_ingresso/paesi_soggetti_visto.html

Paesi i n cui i cittadini non hanno obbligo di visto di breve durata: http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/stranieri/ingressosoggiornoinitalia/visto_ingresso/paesi_esenti_visto.html

Requisiti per ottenere un visto di breve durata: http://esteri.it/visti/home.asp

Nel menu, indicare cittadinanza, paese di residenza, motivo turismo e periodo di soggiorno inferiore a 90 giorni.

2. Una volta completata la preiscrizione, tutti gli studenti dovranno chiedere alla rappresentanza diplomatico consolare italiana del Paese di residenza il visto per studio/immatricolazione università.

Il rilascio del visto per STUDIO per "immatricolazione università" può essere concesso solo per l'immatricolazione ad un corso di laurea e di laurea magistrale ed in nessun caso è previsto il rilascio di tale visto in favore di stranieri iscritti ad anni accademici successivi a quello di immatricolazione.

Per ottenere il visto d'ingresso per motivi di STUDIO per Immatricolazione Università (tipo D "nazionale") e, successivamente, del permesso di soggiorno, lo studente straniero deve dimostrare il possesso dei seguenti requisiti:

A. Mezzi economici di sussistenza per il soggiorno previsto.

Tali mezzi sono quantificati nell'importo di euro 448,07 al mese , pari ad euro 5.824,91 annuali ( Circolare n. 8  , avente per oggetto - Rinnovo delle pensioni e delle prestazioni assistenziali per l'anno 2017, diramata dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, il 17 gennaio 2017, con la quale, al punto 2.1 sono stati resi noti i valori dell'assegno sociale ) per ogni mese di durata dell'anno accademico.

La disponibilità in Italia di tali mezzi di sostentamento deve essere comprovata medi ante garanzie economiche personali o dei genitori, o fornite da Istituzioni ed Enti italiani di accertato credito, comprese le Università, da Governi locali, da Istituzioni ed Enti stranieri considerati affidabili dalla Rappresentanza diplomatica italiana; non può essere dimostrata attraverso l?esibizione di una fidejussione bancaria, o di una polizza fideiussoria, ne? di denaro contante o garanzie fornite da terze persone.

La semplice candidatura ad una borsa di studio del Governo italiano non costituisc e documento di copertura economica. Gli studenti che, avendo chiesto ma non ancora ottenuto una borsa di studio del Governo italiano, intendano presentare domanda di iscrizione anche ai sensi delle presenti norme devono produrre un documento di copertura e conomica come gli altri candidati.

B. La disponibilità della somma occorrente per il rimpatrio, comprovabile anche con l'esibizione del biglietto di ritorno.

C. Un idoneo alloggio nel territorio nazionale;

D. Un'adeguata copertura assicurativa ( art. 39 c.3 T.U. n. 286/1998  e Direttiva 01.03.2000 del Ministero dell'Interno), di cui lo studente dovrà dimostrare il possesso, all'atto della richiesta del permesso di soggiorno;

E. Dichiarazione di valore sulla validità locale del titolo di studio ai fini dell'accesso agli studi universitari (ex art.46 c.6 del DPR 334/99  ) rilasciata dalla competente rappresentanza diplomatico - consolare italiana.

Sono ammesse le seguenti formule:

1. dichiarazione consolare attestante il diritto all'assistenza sanitaria che derivi da Accordo tra l'Italia ed il Paese di appartenenza;

2. polizza assicurativa straniera, accompagnata da dichiarazione consolare sulla sua validità in Italia, sulla sua durata e sulle forme di assistenza previste, che non dovranno comportare limitazioni od eccezioni alle tariffe stabilite per il ricovero ospedaliero urgente per tutta la sua durata;

3. polizza assicurativa con Enti o società nazionali accompagnata da una dichiarazione dell'ente assicuratore che specifichi l'assenza di limitazioni od eccezioni alle tariffe previste per il ricovero ospedaliero urgente per tutta la sua durata. I partecipanti ai test di ammissione, compresa la prova di lingua italiana, che si svolgono successivamente al conseguimento del diploma di maturità o al perfezionamento della preiscrizione, si presentano presso l'Università prescelta muniti del passaporto con lo specifico visto d'ingresso per motivi di STUDIO (Immatricolazione Università) o dell'eventuale permesso di soggiorno, ovvero della ricevuta rilasciata dall'Ufficio postale attestante l'avvenuto deposito della richiesta di permesso. Ricevono dall'Università prescelta le indicazioni per la consegna della domanda di preiscrizione, autenticata della firma e della fotografia e dei documenti di studio, muniti dei prescritti atti consolari, ritirati presso la Rappresentanza diplomatico consolare italiana.

1.6 Adempimenti al momento dell'arrivo in Italia

Entro otto giorni dall'arrivo in Italia con un visto tipo D "nazionale" per STUDIO (Immatricolazione Università) i candidati devono inoltrare la richiesta di permesso di soggiorno per STUDIO (Università) alla Questura competente della città in cui intendono stabilire la propria dimora.

L'istanza potrà essere presentata tramite gli Uffici postali, avvalendosi dello sportello istituito eventualmente presso gli Atenei, utilizzando l'apposito kit a disposizione presso gli stessi Uffici. All'atto della presentazione della richiesta di permesso di soggiorno lo straniero sarà identificato e dovrà provvedere al pagamento dei relativi oneri.

Al momento della presentazione della pratica allo sportello postale, lo studente straniero riceverà una comunicazione di convocazione nella quale sarà indicato il giorno in cui dovrà presentarsi negli appositi uffici della Questura, munito di fotografie, per essere sottoposto ai rilievi foto - dattiloscopici. Qualora l'istanza debba essere integrata con ulteriore documentazione, lo studente sarà informato tramite sms o lettera raccomandata.

Nella predisposizione delle richieste di permesso di soggiorno lo straniero può avvalersi dell'assistenza gratuita e qualificata dei Patronati e dei Comuni che abbiano attivato tale servizio. L'Ufficio postale rilascia la ricevuta di presentazione della richiesta di permesso di soggiorno che equivale alla ricevuta di presentazione delle istanze rilasciata dalla Questura e che, tra l'altro, consentirà di attestare la regolare presenza in Italia; l'operatore dell'Ufficio Postale rilascia anche una lettera contenente tutte le informazioni relative all'appuntamento fissato presso la Questura di competenza; sono indicate la data, l'ora ed il luogo in cui presentarsi per le successive attività di istruttoria della domanda.

Informazioni sulla procedura possono essere acquisite tramite:

- il sito www.poliziadistato.it al fine di poter verificare lo stato della pratica in trattazione presso la Questura competente;

- il sito www.portaleimmigrazione.it, per le informazioni di carattere generale sulle procedure, per conoscere gli indirizzi dei Comuni e dei Patronati abilitati, per conoscere gli indirizzi degli Uffici postali abilitati all'accettazione delle istanze di richiesta del permesso di soggiorno, per conoscere lo stato di avanzamento della pratica entrando in un'area riservata inserendo userid e password riportati sulla ricevuta;

- il numero verde 803.160 per conoscere l'indirizzo degli Uffici postali abilitati. Gli studenti che fanno ingresso con un visto di breve durata (Visto Schengen Uniforme - VSU) assolvono alle prescritte procedure di soggiorno ai sensi della Legge n. 68 del 28/5/2007  secondo le modalità stabilite con circolare del Ministro dell'Interno del 26.07.2007, recante "Modalità di presentazione della Dichiarazione di Presenza resa dagli stranieri per soggiorni di breve durata".

1.7 Ammissione "con riserva" alle prove e iscrizione "con riserva" all'Università

I candidati, nelle more della verifica del possesso di tutti i requisiti prescritti, sono ammessi alle prove con riserva, in ogni caso (1).

1.8 Prova di conoscenza del la lingua italiana

È organizzata dalla sede universitaria scelta da ciascun candidato, preferibilmente a distanza, ed è obbligatoria per tutti i corsi universitari, ad eccezione dei casi di esonero indicati nel paragrafo successivo. La prova di conoscenza della lingua italiana non è richiesta nel caso in cui i corsi di laurea si svolgano esclusivamente in lingua straniera. In quest'ultimo caso i singoli atenei possono prevedere, nell'ambito dell'autonomia universitaria, il possesso di specifica certificazione. Non può essere ammesso alle ulteriori prove di concorso o attitudinali - quando previste - chi non abbia superato la prova di lingua italiana. Per quanto attiene ai corsi di laurea magistrale non a ciclo unico, autonome decisioni degli Atenei possono prevedere il superamento della prova di conoscenza della lingua italiana.

1.9 Esonero dalla prova di conoscenza della lingua italiana

Per tutti i corsi di studio (a ciclo unico e non) sono esonerati dalla prova di lingua italiana, ma sottoposti al limite dello specifico contingente di posti riservato ai cittadini stranieri residenti all'estero:

- gli studenti che abbiano ottenuto le certificazioni di competenza in lingua italiana nei gradi non inferiori al livello B2 del Consiglio d'Europa, emesse nell'ambito del sistema di qualità CLIQ (Certificazione Lingua Italiana di Qualità), che riunisce in associazione gli attuali enti certificatori (Università per stranieri di Perugia, Università per stranieri di Siena, Università Roma Tre e Società "Dante Alighieri"), anche in convenzione con gli Istituti italiani di Cultura all'estero o altri soggetti. Tali certificazioni possono essere conseguite nel paese di origine, nelle sedi d'esame convenzionate presenti in tutto il mondo. Sono esonerati dall'esame preliminare di lingua italiana e sono iscritti indipendentemente dal numero dei posti riservati a gli studenti aventi le caratteristiche indicate al punto 1.4.

1.10 Prove di ammissione

E' obbligatorio sostenere una prova di ammissione per accedere ai corsi universitari a numero programmato nazionale:

- Corsi di laurea e di laurea magistrale direttamente finalizzati alla formazione di Architetto;

- Corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia;

- Corso di laurea magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria;

- Corso di laurea magistrale in Medicina Veterinaria;

- Corsi di laurea e di laurea magistrale delle Professioni Sanitarie ;

- Corso di laurea magistrale in Scienze della Formazione Primaria.

Sono altresì obbligatori gli esami di ammissione ai corsi individuati dalle Università, secondo la normativa vigente, le cui date di svolgimento vengono fissate nei bandi predisposti e affissi agli albi dai singoli Atenei (i siti dei vari Atenei possono risultare utili per specifiche informazioni).

L'iscrizione alle prove di accesso ai corsi di laurea magistrale in: medicina e chirurgia, medicina e chirurgia in lingua inglese ove attivati dagli atenei, odontoiatria e protesi dentaria, medicina veterinaria, e per i corsi finalizzati alla formazione di architetto, avviene secondo le procedure attive nel portale http://www.universitaly.it/. L'iscrizione alla prova è effettuata online a cura dello studente e non è subordinata all'avvio preliminare delle procedure di preiscrizione universitaria presso le rappresentanze diplomatico-consolari, che devono, invece, essere avviate e formalizzate, nei modi previsti, entro e non oltre le scadenze stabilite dai calendari.

Per i relativi visti di ingresso si rimanda alla Parte Terza ("Le Rappresentanze" - punto 4).

Secondo quanto statuito dal Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria n. 1/2015, il superamento del test di accesso ai corsi di laurea e di laurea magistrale dell'area sanitaria previsto dall' art. 4, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264  non è obbligatorio per gli studenti che provengono da Università estere e richiedono il trasferimento ad anni successivi al primo dei predetti corsi. Il nulla osta al trasferimento è in ogni caso subordinato al rispetto del limite ineludibile del numero di posti disponibili fissato dall'Università di destinazione per ciascun anno di corso in sede di programmazione annuale e alla verifica del percorso formativo compiuto dallo studente: a tal fine, gli Atenei specificano analiticamente nei loro bandi sia i criteri per il riconoscimento dei crediti acquisiti nell'Ateneo estero e per la valutazione delle equipollenze sia il numero di posti disponibili per il trasferimento a ciascun anno successivo al primo. Ciascun Ateneo può altresì prevedere, nell'ambito della propria autonomia, la possibilità di organizzare ulteriori prove di ingresso valutative degli studenti che richiedono il trasferimento ad anni successivi al primo, finalizzate a verificarne le conoscenze, competenze e abilità, in ossequio ai principi della Convenzione di Lisbona.

1.11 Esiti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale programmati e formazione delle graduatorie

A seguito delle prove di ammissione ai corsi a numero programmato o di altre eventuali prove autonomamente disposte dalle singole Università, ciascun Ateneo definisce e pubblica secondo le modalità dettate dal rispettivo bando la graduatoria di merito relativa al contingente riservato per l'anno di riferimento.

1.12 Posti rimasti disponibili nell'ambito dei singoli contingenti

Gli studenti che non si siano classificati in graduatoria in posizione utile rispetto al numero dei posti loro riservati, entro i termini fissati nei calendari, possono, a seguito della pubblicizzazione di quelli ancora 13 disponibili, presentare una sola domanda di:

a) ammissione ad altro corso universitario presso la stessa sede (a condizione che dalla dichiarazione di valore in loco risulti che il titolo di studio posseduto è valido anche per tale corso);

b) riassegnazione, per lo stesso corso universitario o per altro, ad altra sede (a condizione che dalla dichiarazione di valore in loco risulti che il titolo di studio posseduto sia valido anche per tale corso, unitamente all'attestazione del superamento delle prove sostenute dall'Università presso la sede prescelta originariamente).

Le domande di cui alla lettera b) devono essere presentate dai candidati al Rettore dell'Università prescelta, nonché al Rettore dell'Università dove si è sostenuto l'esame di ammissione.

1.13 Immatricolazione

Le informazioni relative alle immatricolazioni vanno acquisite presso ciascuna sede universitaria. Qualora anche in fase di immatricolazione lo studente straniero non risulti in possesso del prescritto titolo di soggiorno, l'iscrizione al richiesto corso di laurea o di laurea magistrale è effettuata con riserva fino al mese di giugno dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda. In dette circostanze, su richiesta del competente Ateneo, entro e non oltre lo stesso mese di giugno, la Questura invierà una comunicazione in ordine all'effettivo rilascio del permesso di soggiorno, ovvero all'eventuale adozione di un provvedimento di rigetto dell'istanza.

1.14 Restituzione dei documenti

Ai candidati che non superano le prove di ammissione viene restituita immediatamente la documentazione presentata, secondo modalità definite da ogni singolo Ateneo. I candidati esclusi per altri motivi ottengono direttamente o, su loro richiesta, a mezzo posta, la documentazione a suo tempo presentata, dagli Atenei che informano la Rappresentanza italiana competente nel Paese di provenienza.

Entro il termine massimo del mese di giugno dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda, gli interessati potranno ritirare presso le Rappresentanze le domande che non siano risultate conformi alle presenti disposizioni ed i documenti allegati, salvo che i medesimi non chiedano prima la restituzione presentandosi personalmente o dando delega a terzi.

I candidati che non superano le prove o non ottengono né l'ammissione ad altro corso universitario né la riassegnazione ad altra sede, devono lasciare l'Italia entro e non oltre la scadenza del visto o del permesso di soggiorno per studio, salvo che non abbiano altro titolo di soggiorno che consenta loro di rimanere legalmente oltre tale data.

1.15 Rinnovo del permesso di soggiorno

Gli studenti, successivamente all'immatricolazione ad un corso universitario, devono richiedere al Questore della Provincia in cui si trovano, il rinnovo del permesso di soggiorno per l'intero anno, almeno sessanta giorni prima della scadenza. In occasione del rinnovo, lo studente straniero che ha fatto ingresso in Italia con un visto (tipo "D" nazionale) per motivi di STUDIO immatricolazione università deve dimostrare di essere in possesso della medesima copertura economica richiesta per l'ingresso, non inferiore ad euro 448,07 al mese, pari ad euro 5.824,91 annuali, del certificato di iscrizione all'Università e di tutte le condizioni già previste per il rilascio del permesso di soggiorno.

I permessi di soggiorno per motivi di STUDIO (Università) sono rinnovati "agli studenti che nel primo anno di corso abbiano superato una verifica di profitto e negli anni successivi almeno due verifiche", così come determinate dalle Università in termini di crediti. Inoltre, "per gravi motivi di salute o di forza maggiore, debitamente documentati, il permesso di soggiorno può essere rinnovato anche allo studente che abbia superato una sola verifica di profitto, fermo restando il numero complessivo di rinnovi. Essi non possono essere comunque rilasciati per più di tre anni oltre la durata del corso di studio" ( art. 46, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394  ).

E' prevista la rinnovabilità del permesso di soggiorno per motivi di studio anche ai fini della prosecuzione degli studi con l'iscrizione ad un corso di laurea diverso da quello per il quale lo studente straniero abbia fatto ingresso in Italia, ai sensi dell' art. 1, comma 1, lett. b) del D.L.vo 10 Agosto 2007 n. 154  . Al riguardo, nel precisare che la possibilità di transitare ad un corso di studio diverso da quello per il quale è stato rilasciato il visto è prevista per i soli corsi universitari, con esclusione, quindi dei passaggi a corsi privati, sono state individuate le relative modalità applicative nella circolare n. 400/C/2008/899/P/12.214.27BI datata 21 febbraio 2008 del Ministero dell'Interno.

Gli indirizzi aggiornati delle Università italiane sono disponibili sul sito web del MIUR ( http://www.miur.it ) secondo i seguenti percorsi: pagina "Università"> logo "Cerca Università"; pagina "Università"> rubrica "Atenei"

CAPITOLO SECONDO

CITTADINI ITALIANI, DELL?UNIONE EUROPEA E STRANIERI REGOLARMENTE SOGGIORNANTI IN ITALIA (NON RICHIEDENTI VISTO), IN POSSESSO DI TITOLO ESTERO, CHE RICHIEDANO L?INGRESSO A CORSI UNIVERSITARI

2.1 Indicazioni generali

I candidati italiani con titolo estero, dell'Unione Europea ovunque residenti e quelli non dell'Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia, di cui all' art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25.07.98, n. 286  , come modificato dall' art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189  "Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo" accedono senza limitazioni di contingente:

A) ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico, se in possesso di un titolo di studio valido (allegati n. 1 e n.2 ) e della seguente documentazione:

a) titolo finale in originale (o copia conforme) degli studi secondari conseguito con almeno 12 anni di scolarità, oppure certificato sostitutivo a tutti gli effetti di legge; il titolo finale va corredato da Dichiarazione di valore o attestazione di enti ufficiali esteri o attestazione rilasciata da centri ENIC-NARIC;

b) certificato attestante il superamento della prova di idoneità accademica eventualmente prevista per l'accesso all'Università del Paese di provenienza (Selectividad in Spagna, Prova de Aferiçao o Prova Geral de Acesso ao Ensino Superior in Portogallo, ecc..);

c) eventuale altra documentazione richiesta dall'ateneo. Sono accettate "con riserva" le domande di coloro che frequentino l'ultimo anno di scuola secondaria e di coloro che siano in procinto di sostenere gli speciali esami di idoneità accademica previsti dall'ordinamento scolastico cui il titolo di studio si riferisce.

B) ai corsi di laurea magistrale non a ciclo unico:

- se in possesso di un titolo di studio di primo ciclo rilasciato da una Università o di un titolo post secondario conseguito in un Istituto superiore non universitario che consenta, in loco, il proseguimento degli studi universitari nel livello successivo, e superino le eventuali prove di ammissione stabilite per il corso di laurea magistrale non a ciclo unico prescelto.

Sono accettate "con riserva" le domande di coloro che, pur avendo concluso il corso di studi, non siano ancora materialmente in possesso del relativo titolo. Secondo quanto statuito dal Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria n. 1/2015, il superamento del test di accesso ai corsi di laurea e di laurea magistrale dell'area sanitaria previsto dall' art. 4, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264  non è obbligatorio per gli studenti che provengono da Università estere e richiedono il trasferimento ad anni successivi al primo dei predetti corsi. Il nulla osta al trasferimento è in ogni caso subordinato al rispetto del limite ineludibile del numero di posti disponibili fissato dall'Università di destinazione per ciascun anno di corso in sede di programmazione annuale e alla verifica del percorso formativo compiuto dallo studente: a tal fine, gli Atenei specificano analiticamente nei loro bandi sia i criteri per il riconoscimento dei crediti acquisiti nell'Ateneo estero e per la valutazione delle equipollenze sia il numero di posti disponibili per il trasferimento a ciascun anno successivo al primo. Ciascun Ateneo può altresì prevedere, nell'ambito della propria autonomia, la possibilità di organizzare ulteriori prove di ingresso valutative degli studenti che richiedono il trasferimento ad anni successivi al primo, finalizzate a verificarne le conoscenze, competenze e abilità, in ossequio ai principi della Convenzione di Lisbona.

2.2 Presentazione domande di immatricolazione

I candidati presentano la domanda di immatricolazione direttamente all'Università prescelta, secondo le modalità, i termini e la documentazione che viene richiesto di allegare, stabiliti da ciascun Ateneo e accedono a parità di condizioni dei cittadini italiani.

2.3 Documenti di studio

I titoli di studio rilasciati da autorità estere vanno corredati dai documenti indicati dagli atenei nel rispetto della Convenzione di Lisbona: lo studente ha l'obbligo di produrre la documentazione che l'Università ritenga di acquisire ai fini della valutazione del titolo estero, con riferimento a: eventuali traduzioni, legalizzazioni, Diploma Supplement, certificati degli esami, dichiarazioni di valore o attestazioni di centri ENIC-NARIC o altra attestazione utile al fine di verificare gli elementi del titolo estero.

2.4 Titolo di soggiorno

I cittadini appartenenti ai Paesi dell'Unione richiedono l'iscrizione anagrafica al Comune ove intendono stabilire la propria dimora alle condizioni, modalità e termini fissati dal decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30  .

CAPITOLO TERZO

Immatricolazioni a corsi di formazione presso le Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM)

Disposizioni Generali

Per l'accesso ai corsi di diploma accademico di primo livello e ai corsi di diploma accademico di secondo livello, attivati dalle Istituzioni AFAM ovvero le Accademie di Belle Arti, l'Accademia Nazionale di Danza, l'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica, le Accademie di Belle Arti Legalmente Riconosciute, i Conservatori di Musica, gli Istituti Musicali Pareggiati, gli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, che sono in Italia le istituzioni autorizzate a rilasciare titoli di Alta formazione artistica, musicale e coreutica ai sensi dell' art. 11 D.P.R. 8.7.2005, n. 212  , si fa rinvio alle disposizioni che disciplinano l'accesso ai corsi di laurea e di laurea magistrale presso le Istituzioni universitarie, nelle seguenti parti:

Parte Prima: "Gli studenti"

- Capitolo I "Studenti stranieri residenti all'estero (richiedenti visto)" (I.1 - I.15);

- Capitolo II "Cittadini italiani, dell'Unione Europea e stranieri regolarmente soggiornanti in Italia (non richiedenti visto), in possesso di titolo estero, che richiedano l'ingresso a corsi universitari (II.1 - II.4).

Parte Seconda: "Le Rappresentanze"

- da punto 1 a punto 6

Parte Terza: "Le Università"

- da punto 1 a punto 10

Parte Quarta: Capitolo I "Iscrizione ai MASTER di primo e secondo livello" e Capitolo II "Iscrizione a corsi singoli"

ALLEGATI: - Allegato 1 - Allegato 2 - Modelli A bis; C bis; E bis; L bis

Avvertenze specifiche

L'elenco dei corsi e del corrispondente contingente di posti riservato, da ogni Istituzione AFAM, ai cittadini non comunitari residenti all'estero, parte integrante delle disposizioni, è consultabile sul sito web, all'indirizzo: http://afam.miur.it/studentistranieri/, tale elenco sarà pubblicizzato anche dalle Istituzioni AFAM. Gli indirizzi delle istituzioni statali e non statali autorizzate a rilasciare titoli aventi valore legale nell'ambito del sistema AFAM sono disponibili sul sito web del Ministero http://www.afam.miur.it/ alla rubrica "Istituzioni" del settore AFAM - alta formazione artistica, musicale e coreutica.

Ogni comunicazione riguardante il settore AFAM va inoltrata al Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca - Direzione generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore - Via Michele Carcani, 61 - 00153 ROMA. In particolare, dovranno essere inviati gli elenchi dei candidati stranieri ammessi ai corsi, nonché gli elenchi dei candidati effettivamente iscritti. Le istituzioni del settore AFAM per qualsiasi comunicazione riguardante i candidati stranieri non comunitari residenti all'estero si rivolgeranno direttamente alle Rappresentanze Diplomatico-consolari italiane e competenti, i cui indirizzi sono disponibili sul sito internet del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ( http://www.esteri.it/mae/it/ministero/laretediplomatica/ ).

PARTE SECONDA

Le Rappresentanze

1. Accettazione delle domande

Ciascuna Rappresentanza riceve le domande di preiscrizione dei cittadini stranieri non dell'Unione Europea residenti nella propria circoscrizione, redatte in originale e in duplice copia, sul Modello "A"/Form A (versione in lingua inglese) corredate della documentazione prescritta. In casi particolari, il Capo della Rappresentanza può accettare o meno la domanda presentata da candidati provenienti da Paesi terzi e temporaneamente residenti nella Circoscrizione di propria competenza, in base alla valutazione delle singole situazioni e tenendo conto anche del pubblico interesse. Vengono accolte "con riserva" le domande di preiscrizione dei candidati che al momento della presentazione della richiesta di preiscrizione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico, frequentino l'ultimo anno di scolarità e debbano ancora sostenere gli esami finali e - ove previsto dall'ordinamento locale - uno speciale esame di idoneità accademica. La Rappresentanza italiana competente riceverà il titolo finale o l'attestato sostitutivo a tutti gli effetti di legge, al fine di sciogliere la predetta riserva. Sono accettate "con riserva" le domande dei candidati che al momento della presentazione della domanda di preiscrizione ai corsi di laurea magistrale non a ciclo unico, pur avendo concluso il corso di studi, non siano ancora materialmente in possesso del relativo titolo. Le rappresentanze Diplomatiche hanno competenza esclusiva per la predisposizione e nella finalizzazione delle dichiarazioni di valore, e tale competenza non può essere delegata agli Istituti Italiani di Cultura.

2. Inoltro alle Istituzioni di formazione superiore dell?elenco dei candidati

Le Rappresentanze inoltrano alle sedi universitarie prescelte dagli studenti, per posta elettronica, ove possibile certificata, il foglio excel (allegato 3), contenente l'elenco dei candidati, divisi per corso di laurea e di laurea magistrale, con l'indicazione di tutte le informazioni necessarie riguardanti i singoli interessati. Restituiscono agli studenti le domande di preiscrizione accolte, autenticate della firma e della fotografia, allegando:

A) per i corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico:

- i titoli di studio in originale, di cui all'allegato 1, legalizzati, nonché i titoli di cui all'allegato 2 per i quali siano previsti atti di legalizzazione; fotocopia autenticata dei titoli di studio stessi, corredata di traduzione e della dichiarazione di valore (Mod. E).

B) per i corsi di laurea magistrale non a ciclo unico:

a) titolo conseguito presso una Università o titolo post-secondario conseguito in un Istituto superiore non universitario che consenta in loco il proseguimento degli studi universitari nel livello successivo;

b) certificato rilasciato dalla competente autorità accademica - confermato dalla Rappresentanza diplomatica - attestante gli esami superati nonché per ogni disciplina i programmi dettagliati per il 20 conseguimento dei titoli di cui alle lettere a) e b.

Gli studi post secondari (esami e crediti), eventualmente già compiuti, possono essere attestati dal "diploma supplement", ove adottato.

La dichiarazione di valore relativa ai titoli di cui ai punti a) e b) è prodotta sul Modello L.

Copia conforme delle domande e di tutta la documentazione deve essere conservata agli atti d'ufficio della Rappresentanza per cinque anni, a disposizione delle Amministrazioni centrali. Qualora risulti che gli Atenei abbiano pubblicizzato, unitamente all'elenco dei posti riservati per ogni singolo corso di laurea, la possibilità di curare nella propria sede la traduzione dell'ulteriore documentazione di studio, le Rappresentanze, ove possibile, ne danno informazione ai candidati interessati.

Le Rappresentanze forniscono alle Università recapito telefonico, numero di fax e indirizzo di posta elettronica cui rivolgersi, per eventuali contatti. La documentazione prodotta dalle rappresentanze diplomatiche italiane non incide sulle decisioni valutative delle singole istituzioni di formazione superiore in merito alle qualifiche estere di ingresso ai corsi. A tal proposito si ricorda che la richiesta della Dichiarazione di valore "non esclude il potere-dovere dell'Amministrazione di compiere le proprie autonome valutazioni anche qualora la rappresentanza diplomatica interessata non abbia fornito il riscontro richiesto o l'abbia fornito in termini generici od insufficienti" (cfr. Consiglio di Stato sentenza n. 4613 del 4/9/07).

3. Pubblicizzazione notizie

Le Rappresentanze pubblicizzano le seguenti informazioni ricevute da ogni Università:

- data, orario e indirizzo della sede d'esame, sia per la prova di lingua italiana ove obbligatoria, sia per eventuali ulteriori prove di accesso o attitudinali;

- scheda informativa sulle modalità, sui criteri e sui contenuti delle predette prove.

4. Rilascio dei visti di ingresso

Come già anticipato alla Parte I par. 1.5, il visto di ingresso per STUDIO per Immatricolazione Università (visto "nazionale" di tipo "D", di lunga durata), è indispensabile per lo svolgimento delle procedure relative all'immatricolazione.

Il visto per STUDIO per Immatricolazione Università può essere rilasciato - in una sola circostanza ed esclusivamente nei termini e nei tempi previsti dalle presenti Disposizioni soltanto per consentire l'immatricolazione in Italia degli studenti stranieri. In nessun caso è previsto il rilascio di tale tipologia di visto in favore di stranieri iscritti ad anni accademici successivi a quello di immatricolazione, né sarà possibile rilasciare visti di reingresso a studenti immatricolati ed in attesa di rilascio di primo permesso di soggiorno in quanto ciò non è previsto dalla normativa vigente.

La Rappresentanza, previa acquisizione della documentazione che attesti il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, può rilasciare tale visto d'ingresso al candidato che risulti regolarmente preiscritto secondo le procedure in vigore, - anche se "con riserva" - al fine di consentire al richiedente di sostenere l'esame di ammissione all'Università e immatricolarsi.

Si precisa che, a coloro che risultino ammessi "con riserva" ai corsi di laurea e ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico, il relativo visto d'ingresso per STUDIO per Immatricolazione Università (tipo D "nazionale") può essere concesso solo dopo che i medesimi abbiano presentato il diploma di maturità e/o l'attestato sostitutivo a tutti gli effetti di legge e, se necessario, l'attestato di idoneità accademica.

Detto visto, rilasciato secondo le procedure indicate dalla Direzione Generale per gli Italiani all'estero e le Politiche Migratorie del Ministero degli Affari Esteri ed in presenza dei requisiti economici ed assicurativi appresso specificati, dovrà essere di tipo "D" (nazionale) con ingressi multipli e validità sempre superiore a 90 giorni (onde consentire agevolmente l'eventuale proroga del relativo permesso di soggiorno in caso di successiva immatricolazione ad un corso universitario).

Il visto d'ingresso è rilasciato, se soddisfatti tutti i requisiti e condizioni della normativa vigente, entro le date stabilite dagli appositi calendari MIUR per consentire in tempi utili l'arrivo dello studente per le prove. I periodi di validità e durata del visto sono correlati al tipo di corso di laurea per il quale è stata richiesta la prescrizione e ai predetti calendari. Apposite e specifiche istruzioni operative in materia di visti (validità/durata o altro), sono stabilite e diramate alle Rappresentanze diplomatico-consolari dal Centro Visti della D.G.I.E.P.M. del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

Per consentire al candidato di partecipare alle prove di ammissione ed esami di lingua, se queste si svolgono in tempi anticipati rispetto ai tempi di conseguimento del diploma di maturità del Paese di provenienza del candidato e/o in tempi che non consentono il perfezionamento della preiscrizione, le Rappresentanze concedono un visto di ingresso di breve durata (Visto Schengen Uniforme - VSU), accertata la sussistenza delle condizioni e requisiti previsti per tale tipologia di visto. In tale evenienza, la Rappresentanza rilascerà solo successivamente, al candidato rientrato nel proprio Paese dopo aver sostenuto e superato le prove, il visto di ingresso "nazionale" per STUDIO "Immatricolazione Università" in tempo utile per l'inizio del corso di laurea. Il visto stesso potrà essere rilasciato solo dopo il perfezionamento della domanda di preiscrizione e l'avvenuta dimostrazione del possesso/conseguimento dell'idoneo diploma di maturità e/o l'attestato sostitutivo a tutti gli effetti di legge e, se necessario, l'attestato di idoneità accademica.

Lo studente che dovrà sostenere prove di ammissione a qualsiasi corso di laurea universitario, anticipate rispetto agli stessi calendari delle preiscrizioni, da disposizioni dei singoli atenei o dal MIUR, o comunque laddove la prescrizione non potrà essere ritenuta perfezionata per l'ottenimento della tipologia di visto di cui sopra (tipo "D" Nazionale STUDIO "Immatricolazione Università") richiederà un visto di ingresso di breve durata rapportato alle specifiche esigenze, presentando a sostegno della domanda di visto la ricevuta di iscrizione alle prove, oltre alla dimostrazione del possesso dei requisiti e condizioni previste dalla normativa Schengen che disciplina il rilascio dei visti di breve durata, sia esso richiesto per studio o per turismo.

REQUISITI PREVISTI

Per ottenere il visto d'ingresso per motivi di STUDIO "Immatricolazione Università" (tipo D "nazionale") e, successivamente, del permesso di soggiorno, lo studente straniero deve dimostrare il possesso dei seguenti requisiti:

A. Mezzi economici di sussistenza per il soggiorno previsto

Tali mezzi sono quantificati nell'importo di euro 448,07 al mese, pari ad euro 5.824,91 annuali, per ogni mese di durata dell'anno accademico (Circolare n. 8, avente per oggetto "Rinnovo delle pensioni e delle prestazioni assistenziali per l'anno 2017", diramata dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, il 17 gennaio 2017, con la quale, al punto 2.1 sono stati resi noti i valori del "assegno sociale"). La disponibilità in Italia di tali mezzi di sostentamento deve essere comprovata mediante garanzie economiche personali o dei genitori, o fornite da Istituzioni ed Enti italiani di accertato credito, comprese le Università, da Governi locali, da Istituzioni ed Enti stranieri considerati affidabili dalla Rappresentanza diplomatica italiana; non può essere dimostrata attraverso l'esibizione di una fidejussione bancaria o di una polizza fideiussoria, nè di denaro contante o di garanzie fornite da terze persone.

La semplice candidatura ad una borsa di studio del Governo italiano non costituisce documento di copertura economica. Gli studenti che, avendo chiesto ma non ancora ottenuto una borsa di studio del Governo italiano, intendano presentare domanda di iscrizione anche ai sensi delle presenti norme devono produrre un documento di copertura economica come gli altri candidati.

B. La disponibilità della somma occorrente per il rimpatrio, comprovabile anche con l?esibizione del biglietto di ritorno.

C. Un idoneo alloggio nel territorio nazionale;

D. Un'adeguata copertura assicurativa, per cure mediche e ricoveri ospedalieri ( art. 39 c.3 T.U. n. 286/1998  e Direttiva 01.03.2000 del Ministero dell'Interno), di cui lo studente dovrà dimostrare il possesso, all'atto della richiesta del permesso di soggiorno.

Sono ammesse le seguenti formule:

1. dichiarazione consolare attestante il diritto all'assistenza sanitaria che derivi da Accordo tra l'Italia ed il Paese di appartenenza;

2. polizza assicurativa straniera, accompagnata da dichiarazione consolare sulla sua validità in Italia, sulla sua durata e sulle forme di assistenza previste, che non dovranno comportare limitazioni od eccezioni alle tariffe stabilite per il ricovero ospedaliero urgente per tutta la sua durata;

3. polizza assicurativa con Enti o società nazionali, quali ad esempio l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, I.N.A. che offre in Convenzione con il Ministero della Salute una apposita polizza per la copertura di tali rischi; in caso di altri Enti o società diversi dall'I.N.A. la polizza dovrà essere accompagnata da una dichiarazione dell'ente assicuratore che specifichi l'assenza di limitazioni od eccezioni alle tariffe previste per il ricovero ospedaliero urgente per tutta la sua durata.

Ai fini dell'iscrizione a corsi di laurea tenuti in lingua italiana, è necessaria una adeguata conoscenza dell'italiano che dovrà essere provata dallo studente e/o accertata dalla Rappresentanza. A tale scopo, lo straniero ai fini del rilascio del visto di ingresso per studi universitari, potrà dimostrare l'adeguata conoscenza della lingua italiana attraverso l'esibizione di certificazioni delle Università per Stranieri di Siena e di Perugia, della Terza Università degli studi di Roma, della Società Dante Alighieri anche in convenzione con gli Istituti italiani di Cultura all'estero o altri soggetti, o di attestati di frequenza rilasciati da altre Università che abbiano istituito corsi, ovvero di altre certificazioni/diplomi riconosciuti ai fini dell'esonero dalle prova di conoscenza della lingua italiana indicati nel capitolo primo, paragrafo 1.10. Qualora non sia possibile il conseguimento in loco della suddetta certificazione, le Rappresentanze potranno richiedere analoga certificazione rilasciata da altri soggetti operanti in loco. Nell'ipotesi in cui lo studente straniero non sia in grado di produrre tale documentazione, la sua conoscenza della lingua italiana potrà essere verificata dalle Rappresentanze diplomatico-consolari anche in collaborazione con gli Istituti Italiani di Cultura - ove presenti - attraverso un colloquio o nei modi ritenuti più opportuni. Le Rappresentanze diplomatico-consolari forniscono adeguate informazioni sulle certificazioni o sulle verifiche, di cui al comma precedente, alle università di destinazione dei candidati, affinché le medesime possano valutarle, nella loro autonomia, ai fini dell'eventuale esonero dall'esame di competenza linguistica previsto in sede.

La Rappresentanza rilascia ai candidati una propria dichiarazione con la quale certifica in base a quale dei requisiti ed alla relativa documentazione probatoria, sia stato rilasciato lo specifico visto per motivi di studio "Immatricolazione Università".

5. Scioglimento della riserva

Le Rappresentanze restituiscono agli studenti interessati all'immatricolazione ai corsi di laurea e di laurea magistrale i documenti di studio muniti dei prescritti atti consolari, entro il termine di rilascio del visto di ingresso "nazionale" per STUDIO per Immatricolazione Università, unitamente alle domande di preiscrizione. Qualora non sia possibile - per limiti di tempo - provvedere in tal senso, i candidati interessati sono ammessi alle prove stesse "con riserva". Le Rappresentanze, in questo specifico caso, devono comunque confermare alle Università, via mail, l'elenco (in formato excel) dei nominativi di coloro che abbiano conseguito il titolo finale (indicando la votazione ottenuta) e/o di coloro che siano risultati idonei negli speciali esami di idoneità accademica previsti per l'accesso alle Università locali. Devono essere precisati i voti ottenuti per l'eventuale autonoma valutazione da parte delle Università anche di tale elemento, ai fini della determinazione del punteggio complessivo per la formazione delle graduatorie. Laddove non sia previsto un voto finale la Rappresentanza ne darà specifica precisazione, per evitare che in alcune sedi universitarie venga assegnato d'ufficio il voto minimo. In tale ipotesi, la documentazione è inviata dalle Rappresentanze agli studenti interessati tramite assicurata, o con altro mezzo che fornisca analoghe garanzie, entro i termini stabiliti nel calendario annuale di riferimento.

6. Restituzione documenti

Entro la scadenza fissata nel calendario annuale, le Rappresentanze restituiscono agli interessati le domande che non siano risultate conformi alle presenti norme con i documenti allegati, con lettera motivata e tramite assicurata, o con altro mezzo che fornisca analoghe garanzie, salvo che i medesimi non chiedano prima la restituzione presentandosi personalmente o dando delega a terzi.

Gli indirizzi aggiornati delle Università italiane sono disponibili sul sito web del MIUR (http://www.miur.it) secondo i seguenti percorsi: pagina "Università"> logo "Cerca Università"; pagina "Università" > rubrica "Atenei".

PARTE TERZA

Le Istituzioni di formazione superiore

1. Elenco dei posti disponibili

Ciascuna Istituzione (Università e AFAM) pubblicizza l'elenco dei posti riservati per ogni singolo corso agli studenti stranieri, al fine di consentire agli interessati di presentare la domanda di preiscrizione. Nell'elenco deve risultare anche se gli studenti devono o meno provvedere alla traduzione della documentazione da allegare alla domanda. L'elenco dei posti riservati da tutte le Università per ogni singolo corso di laurea agli studenti stranieri così come i posti riservati dalle Istituzioni AFAM, sono pubblicati sul sito http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/.

2. Ricezione degli elenchi con l?indicazione delle richieste di preiscrizione.

Le Istituzioni ricevono dalle Rappresentanze per posta elettronica il foglio excel contenente i nominativi dei candidati non comunitari residenti all'estero e le relative notizie necessarie per la preiscrizione, di cui all'allegato 3).

3. Contatti preliminari con le Istituzioni in vista della prescrizione ai corsi di primo ciclo (non a ciclo unico)

Nel caso di richiesta di prescrizione ai corsi di primo ciclo (non a ciclo unico), per la quale è previsto che gli studenti possano, attraverso mezzi informatici o di comunicazione, contattare l'Istituzione prescelta per segnalare a quale corso intendano iscriversi, le Istituzioni valutano la documentazione di studio acquisita informalmente, in modo da effettuare una preventiva valutazione delle singole candidature. L'Istituzione potrà in tale modo comunicare agli interessati la possibile ammissione all'immatricolazione con eventuali obblighi formativi da recuperare, ovvero l'ammissione alle eventuali prove attitudinali ove definite dall'Istituzione o consigliare l'iscrizione ad altro corso di studio ritenuto idoneo. La effettiva prescrizione al corso avviene comunque solo ed esclusivamente secondo le previste procedure da parte delle Rappresentanze diplomatico-consolari (Parte II). I contatti preliminari diretti tra lo studente e l'Istituzione prescelta e le eventuali comunicazioni di accettazione che ne derivino non sono sostitutivi delle predette procedure. La circostanza dovrà essere evidenziata nel sito web dell'Istituzione, in particolare nel caso di procedura di iscrizione online.

4. Invio notizie alle Rappresentanze

Le Istituzioni provvedono a:

- inviare alle Rappresentanze e a pubblicizzare l'indirizzo della sede di esame, la data e l'orario per:

. la prova di lingua italiana;

. le specifiche prove di accesso a ciascuno dei corsi programmati sia a livello nazionale, sia dalle Istituzioni;

. eventuali ulteriori prove di ammissione o attitudinali, anche con riferimento ai candidati provenienti dai Paesi nei quali l'iscrizione al primo ciclo sia effettuata col sistema del numero chiuso;

- inviare alle Rappresentanze una scheda informativa sulle modalità, sui criteri e sui contenuti degli esami di ammissione, per opportuna informazione degli studenti interessati.

Tale scheda è contestualmente pubblicizzata nella stessa data con l'esposizione all'albo di ciascuna Istituzione.

5. Prove di ammissione

Fatte salve specifiche procedure previste nella parte prima, capitolo primo 1.10, le Istituzioni ammettono alle prove i candidati "con riserva" e ricevono direttamente dallo studente, anziché dalle Rappresentanze, la domanda di preiscrizione autenticata della firma e della fotografia nonché i documenti di studio, muniti dei prescritti atti. Forniscono, inoltre, agli interessati istruzioni su modalità e tempistica per la consegna di detti documenti.

Entro i termini stabiliti nel calendario annuale, le Istituzioni ricevono dalle Rappresentanze, via mail, le comunicazioni relative ai titoli di studio che per limiti di tempo non siano stati ancora restituiti ai candidati, con l'indicazione della votazione ottenuta e/o le informazioni riferite a coloro che abbiano superato gli speciali esami di idoneità accademica previsti per l'accesso alle Istituzioni locali, precisando i voti ottenuti per l'eventuale autonoma valutazione da parte delle stesse Istituzioni anche di tale elemento ai fini della determinazione del punteggio complessivo per la formazione delle graduatorie. Laddove non sia previsto un voto finale la Rappresentanza ne darà specifica precisazione, per evitare che in alcune istituzioni venga assegnato d'ufficio il voto minimo. La prova di conoscenza della lingua italiana si svolge presso la sede dell'istituzione richiesta da ciascun candidato ed è obbligatoria, ad eccezione dei casi di esonero previsti.

6. Esiti delle prove di ammissione e formazione delle graduatorie

A seguito delle prove di ammissione ai corsi a numero programmato a livello nazionale, ciascuna Istituzione elabora ed espone la graduatoria di merito entro il numero dei posti disponibili nel contingente riservato, come dettato dal decreto ministeriale che regola i contenuti e le modalità di accesso ai corsi stessi per l'anno di riferimento. Nelle prove di accesso ai corsi a numero programmato locale o in altre eventuali prove disposte dalle Istituzioni, sulla base degli esiti delle stesse e/o della valutazione dei certificati di competenza in lingua italiana, ciascuna Istituzione elabora ed espone una specifica graduatoria comprendente i vincitori dei posti disponibili nel contingente riservato, entro quindici giorni dallo svolgimento delle prove di ammissione. Nei casi in cui sia prevista la valutazione anche del titolo finale di Scuola Secondaria, la traduzione in centesimi del voto o del giudizio del titolo di studio estero sarà effettuata dall'Istituzione sulla base di criteri matematici individuati a livello di ateneo in corrispondenza della scala valutativa estera, tenendo comunque presente:

a) qualora si tratti di titoli conseguiti presso istituzioni di Paesi dell'Unione Europea, i criteri matematici indicati nella tabella di corrispondenza elaborata a suo tempo da parte del M.I.U.R.

b) qualora si tratti di titoli conseguiti presso istituzioni di Paesi non dell'Unione Europea, in base alle informazioni fornite dalla competente Rappresentanza italiana nella "Dichiarazione di valore" sul sistema di valutazione locale e sulla scala di valori cui si riferisce il voto o il giudizio del titolo stesso. A tal fine, le Università possono utilmente riferirsi alle disposizioni emanate a suo tempo dal M.P.I. per la conversione in 100.mi nei procedimenti di equipollenza di titoli di studio conseguiti all'estero da cittadini italiani - D.M. 20.7.78; Circ. M.P.I. n. 280 del 14.11.1978 e n. 172 (punto 6.) del 13.6.80.

7. Posti rimasti disponibili nell'ambito dei singoli contingenti

La determinazione dei posti residui dei corsi programmati a livello nazionale, le cui prove di ammissione si svolgeranno nel mese di settembre ha luogo secondo i termini stabiliti nel rispettivo calendario annuale. Per tutti gli altri corsi, ogni Istituzione fornisce, secondo i tempi e le modalità stabiliti nel rispettivo calendario annuale, i dati relativi al numero dei posti rimasti eventualmente disponibili. Ogni Istituzione provvede alla pubblicizzazione dei medesimi posti, al fine di permettere a coloro che non si siano classificati in graduatoria in posizione utile rispetto ai posti disponibili, di presentare domanda di:

a) ammissione ad altro corso presso la stessa sede (a condizione che il titolo di studio posseduto sia valido anche per tale corso);

b) riassegnazione, per lo stesso corso o per altro, ad altra sede (a condizione che il titolo di studio posseduto sia valido anche per tale corso, unitamente all'attestazione del superamento delle prove sostenute dall'Istituzione presso la sede prescelta originariamente). Ogni Istituzione stabilisce autonomamente i criteri per l'accoglimento delle domande (comprese eventuali altre prove attitudinali) e provvede ad acquisire la documentazione relativa ai candidati ammessi, richiedendola all'Istituzione che ha trasmesso le domande stesse. Le comunicazioni relative all'assegnazione degli studenti ad altra sede e/o ad altro corso e alla trasmissione dei relativi documenti, devono essere indirizzate per conoscenza alle Rappresentanze italiane nonché alle Questure interessate, con l'indicazione della cittadinanza di ciascun candidato.

8. Immatricolazione degli studenti privi del titolo di soggiorno

Se in fase di immatricolazione lo studente straniero non risulta in possesso del prescritto titolo di soggiorno, l'iscrizione al richiesto corso è effettuata con riserva fino al 10 luglio dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda. In dette circostanze, su richiesta della competente Istituzione, la Questura invierà una comunicazione in ordine all'effettivo rilascio del permesso di soggiorno, ovvero all'eventuale adozione di un provvedimento di rigetto dell'istanza entro e non oltre lo stesso mese di luglio.

9. Valutazione dei titoli esteri ai fini dell'immatricolazione

La valutazione di titoli esteri finalizzata all'iscrizione a corsi di studio italiani di formazione superiore, è competenza esclusiva delle istituzioni di formazione superiore, come stabilito dall' art. 2 della Legge 148/2002  . La documentazione prodotta dalle rappresentanze diplomatiche italiane non incide sulle decisioni valutative delle singole istituzioni di formazione superiore in merito alle qualifiche estere di ingresso ai corsi. A tal proposito si ricorda che la richiesta della Dichiarazione di valore "non esclude il potere-dovere dell'Amministrazione di compiere le proprie autonome valutazioni anche qualora la rappresentanza diplomatica interessata non abbia fornito il riscontro richiesto o l'abbia fornito in termini generici od insufficienti" (cfr. Consiglio di Stato sentenza n. 4613 del 4/9/07). Durante le procedure di valutazione dei titoli esteri finalizzate all'immatricolazione, la documentazione richiesta allo studente è stabilita dalle singole istituzioni di formazione superiore.

10. Restituzione dei documenti

La documentazione dei candidati definitivamente esclusi può essere restituita dalle Istituzioni agli interessati, direttamente o, su loro richiesta, a mezzo posta, informandone la Rappresentanza italiana competente nel Paese di provenienza.

11. Notifica degli esiti finali della procedura di iscrizione

Per la notifica degli esiti finali della procedura di iscrizione - che non deve essere trasmessa ai Ministeri degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, dell'Interno e dell'Istruzione - le Istituzioni:

- restituiscono per posta elettronica, il foglio excel alle Rappresentanze, con l'indicazione degli studenti che si sono effettivamente iscritti, che sono risultati assenti alle prove di ammissione, o non idonei, o idonei riassegnati ad altra sede e/o ad altro corso, o idonei non ammessi;

- inviano le stesse informazioni alle competenti Questure;

- aggiornano l'Anagrafe degli studenti consultabile dal sito web del MIUR, all'indirizzo http://anagrafe.miur.it/index.php Per qualsiasi comunicazione riguardante i candidati stranieri non comunitari residenti all'estero le Istituzioni si rivolgeranno direttamente alle Rappresentanze diplomatico-consolari italiane competenti, i cui indirizzi sono disponibili sul sito internet del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (http://www.esteri.it/mae/it/ministero/laretediplomatica/ ).

12. Riconoscimento delle qualifiche dei rifugiati e dei titolari di protezione sussidiaria

L'Articolo VII della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea - ratificata in Italia tramite la Legge 11 luglio 2002, n.148  - prevede che: Ogni Parte, nell'ambito del proprio sistema di istruzione ed in conformità con le proprie disposizioni costituzionali, giuridiche e normative, adotterà tutti i provvedimenti possibili e ragionevoli per elaborare procedure atte a valutare equamente ed efficacemente se i rifugiati, i profughi e le persone in condizioni simili a quelle dei rifugiati soddisfano i requisiti per l'accesso all'istruzione superiore, a programmi complementari di insegnamento superiore o ad attività lavorative, anche nei casi in cui i titoli di studio rilasciati da una delle Parti non possono essere comprovati dai relativi documenti. Inoltre, l' articolo 26 del Decreto Legislativo 251/2007  , come modificato ai sensi del Decreto legislativo n.18 del 21 febbraio 2014  (introduzione del comma 3 bis), prevede che:

1. I minori titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria hanno accesso agli studi di ogni ordine e grado, secondo le modalità previste per il cittadino italiano.

2. I maggiorenni, titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, hanno diritto di accedere al sistema di istruzione generale e di aggiornamento e perfezionamento professionale nei limiti e nei modi stabiliti per gli stranieri regolarmente soggiornanti.

3. Si applicano ai titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria le disposizioni concernenti il riconoscimento di diplomi, certificati ed altri titoli stranieri per i cittadini italiani.

3-bis. Per il riconoscimento delle qualifiche professionali, dei diplomi, dei certificati e di altri titoli conseguiti all'estero dai titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, le amministrazioni competenti individuano sistemi appropriati di valutazione, convalida e accreditamento che consentono il riconoscimento dei titoli ai sensi dell' articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394  , anche in assenza di certificazione da parte dello Stato in cui è stato ottenuto il titolo, ove l'interessato dimostra di non poter acquisire detta certificazione.

Si invitano pertanto le istituzioni di istruzione superiore, sulla base della propria autonomia e in linea con la possibilità data dall'attuale normativa di svolgere riconoscimenti "dei cicli e dei periodi di studio svolti all'estero e dei titoli di studio stranieri, ai fini dell'accesso all'istruzione superiore, del proseguimento degli studi universitari e del conseguimento dei titoli universitari italiani" ( art. 2 Legge 148/2002  ), a porre in essere tutti gli sforzi necessari al fine di predisporre procedure e meccanismi interni per valutare le qualifiche dei rifugiati e dei titolari di protezione sussidiaria, anche nei casi in cui non siano presenti tutti o parte dei relativi documenti comprovanti i titoli di studio. Le istituzioni di istruzione superiore, al fine del riconoscimento di tali qualifiche e per la predisposizione delle relative procedure valutative, potranno avvalersi dell'esperienza dei centri ENIC-NARIC e delle buone pratiche stabilite a livello internazionale.

PARTE QUARTA

- SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE NON MEDICHE

- CORSI DI DOTTORATO E DI PERFEZIONAMENTO PER IL CONSEGUIMENTO DI MASTER UNIVERSITARI DI PRIMO E DI SECONDO LIVELLO

- CORSI SINGOLI

- CORSI DI LINGUA E CULTURA ITALIANA PRESSO LE UNIVERSITA' PER STRANIERI DI PERUGIA, DI SIENA E DI REGGIO CALABRIA "DANTE ALIGHIERI"

- CORSI PROPEDEUTICI (FOUNDATION COURSE)

Avvertenza: Per l'accesso ai diversi corsi di formazione post-lauream (scuole di specializzazione, dottorati di ricerca, master universitari), può essere rinnovato, alla luce della previsione contenuta nel D.P.R. n. 394/1999  , ultima parte del comma 4 dell'articolo 46, il permesso di soggiorno per motivi di STUDIO, rilasciato per la frequenza di corsi singoli, purché gli stessi siano necessari per la frequenza dei corsi post-lauream (tale necessità deve essere certificata dall'Ateneo prescelto).

CAPITOLO PRIMO

CITTADINI ITALIANI CON TITOLO ESTERO, CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA OVUNQUE RESIDENTI E CITTADINI NON DELL'UNIONE EUROPEA REGOLARMENTE SOGGIORNANTI IN ITALIA DI CUI ALL' ART. 39, COMMA 5, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 286/1998  , COME MODIFICATO DALL' ART. 26 DELLA LEGGE 30 LUGLIO 2002, N. 189  "MODIFICA ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE ED ASILO"

1.1 Iscrizione alle scuole di specializzazione non mediche e Iscrizione ai Master universitari di primo e di secondo livello

Possono richiedere l'iscrizione i candidati in possesso di un titolo accademico estero equiparabile per livello, natura, contenuto e diritti accademici (accesso ad ulteriori corsi), al titolo accademico italiano richiesto per l'accesso al corso prescelto. L'iscrizione, tuttavia, resta subordinata alla valutazione della idoneità del titolo da parte degli organi accademici ai soli fini dell'iscrizione, nonché al superamento dei rispettivi esami di ammissione, ove previsti. I candidati presentano la domanda di iscrizione direttamente all'Università prescelta, secondo le modalità ed i termini stabiliti da ciascun Ateneo. I titoli di studio rilasciati da autorità estere vanno corredati dai documenti indicati dagli atenei nel rispetto della Convenzione di Lisbona: lo studente ha l'obbligo di produrre la documentazione che l'Università ritenga di acquisire ai fini della valutazione del titolo estero, con riferimento a: eventuali traduzioni, legalizzazioni, Diploma Supplement, certificati degli esami, dichiarazioni di valore o attestazioni di centri ENIC-NARIC o altra attestazione utile al fine di verificare gli elementi del titolo estero. I candidati devono soddisfare il requisito dell'abilitazione professionale, laddove richiesto.

CITTADINI NON DELL'UNIONE EUROPEA RESIDENTI ALL'ESTERO (RICHIEDENTI VISTO)

1.2 Iscrizioni ai corsi di Dottorato e di Master

Per le iscrizioni ai master universitari e ai corsi di dottorato non si applicano le disposizioni previste per le immatricolazioni ai corsi di laurea e laurea magistrale, atteso che le procedure di ingresso ai master non seguono un calendario definito a livello di disposizioni generali.

A) Presentazione della domanda

Possono presentare domanda di iscrizione i candidati stranieri in possesso di un titolo accademico equiparabile per livello, natura, contenuto e diritti accademici (accesso ad ulteriori corsi), al titolo accademico italiano richiesto per l'accesso al corso prescelto. I candidati presentano la domanda di partecipazione ad un corso di Dottorato o di un Master unitamente ad una copia del titolo di studio, direttamente alle Università seguendo le procedure ed entro i termini previsti dal bando delle relative sedi. Tale procedura deve applicarsi anche nel caso di Master istituiti da Università in collaborazione con enti pubblici o privati. A seguito della conferma di accettazione da parte dell'Ateneo, i candidati presentano il titolo di studio alla Rappresentanza Diplomatica, per i prescritti atti consolari. In funzione dell'inizio dei corsi, richiedono alla Rappresentanza il rilascio del visto di ingresso per motivi di STUDIO di validità correlata a quella del corso, ovvero il visto di ingresso di breve durata, in conformità di quanto specificato alla successiva lettera B). Al momento dell'accesso all'Ateneo, i candidati presentano il titolo di studio, debitamente corredato dai documenti richiesti per l'immatricolazione.

B) Ruolo delle Rappresentanze

Le Rappresentanze diplomatico-consolari, tenuto conto della tempistica prevista per l'inizio dei corsi di Master e dell'accettazione dell'Università che dovrà specificare se il corso richiesto sia un master di primo o di secondo livello, concedono un visto d'ingresso per motivi di STUDIO di validità correlata a quella del corso che lo studente intende seguire, nei seguenti casi:

- laddove non siano previste prove di ammissione;

- nel caso in cui le predette prove si svolgano con modalità non richiedenti la presenza fisica in Italia (per esempio online o mediante intervista telefonica), dietro presentazione di documentazione rilasciata dalle Università, attestante il superamento delle stesse.

Le Rappresentanze concedono un visto di ingresso di breve durata (Visto Schengen Uniforme - VSU) laddove il candidato debba partecipare a prove di ammissione in presenza, che hanno luogo con molto anticipo rispetto all'inizio dei corsi. In tale evenienza, successivamente la Rappresentanza rilascerà al candidato, rientrato nel Proprio Paese dopo aver sostenuto le prove con esito favorevole, un nuovo visto di ingresso per STUDIO, in coerenza con l'inizio e la durata del corso. Per i visti di breve durata si applicano le disposizioni generali di cui alla normativa Schengen che disciplina il rilascio dei visti di breve durata (visto Schengen uniforme VSU), sia esso richiesto per studio o per turismo.

C) Ruolo delle Università

Le Università che ricevono la richiesta di ammissione ai Master comunicano l'accettazione dello studente e l'esito delle prove di accesso, ove previste, alle Rappresentanze competenti, sia per il successivo perfezionamento della documentazione necessaria, che sarà effettuato solo nel caso in cui i candidati superino le citate procedure concorsuali sia per il rilascio del relativo visto.

La valutazione dei titoli, ai fini della partecipazione ai master universitari, è di esclusiva competenza degli Organi accademici. Informazioni specifiche sui corsi attivati possono essere assunte direttamente presso le singole sedi.

Gli indirizzi aggiornati delle Università italiane sono disponibili sul sito web del MIUR ( http://www.miur.it ) secondo i seguenti percorsi:

- studenti e diritto allo studio>cerca università;

- università>atenei

CAPITOLO SECONDO

2.1 Iscrizione ai corsi singoli

I cittadini italiani con titolo estero, dell'Unione Europea ovunque residenti ed i cittadini non dell'Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia di cui all' art. 39, comma 5, del decreto legislativo n. 286/1998  e successive modifiche che intendono frequentare uno o più corsi singoli o "stage" possono iscriversi, nei termini previsti dalle singole Università:

- presentando il libretto universitario o altro documento dell'Ateneo estero e producendo la documentazione richiesta dalla singola Università italiana (eventuali traduzioni, legalizzazione o altro documento utile)

- seguendo le modalità autonomamente stabilite dall'Università, se non immatricolati presso Atenei esteri, ma comunque interessati alla frequenza dei corsi.

I cittadini non dell'Unione Europea residenti all'estero che intendono frequentare uno o più corsi singoli o "stage" presso gli Atenei, possono iscriversi presentando la domanda alle Rappresentanze Diplomatiche italiane nei termini fissati nel calendario allegato, parte integrante delle disposizioni. Conseguentemente, le medesime Rappresentanze inviano alle istituzioni universitarie, entro i termini previsti nel predetto calendario, il foglio excel con l'indicazione dei nominativi dei richiedenti e degli estremi dei rispettivi libretti universitari o altri documenti dell'Ateneo estero tradotti e legalizzati, ovvero di altra eventuale documentazione atta a dimostrare l'interesse alla frequenza del corso singolo da parte di candidati non iscritti presso Atenei esteri.

I documenti verranno consegnati dallo studente direttamente all'Ateneo prescelto.

Per il rilascio dei visti di ingresso relativi ai corsi summenzionati, si applicano le disposizioni generali di cui alla normativa Schengen ed alla legge nazionale in materia di immigrazione, in particolare per quanto riguarda la valutazione del rischio migratorio. Il candidato straniero non può ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno ai fini della prosecuzione degli studi per la frequenza di un ulteriore corso singolo, diverso da quello che ha reso possibile l'ingresso dello studente in Italia, (la rinnovabilità del permesso di soggiorno per motivi di studio è consentita per la prosecuzione degli studi con iscrizione ad un "corso di laurea"- Recepita Direttiva 2004/114/CE all' art. 39 del Decreto legislativo n. 268/1998  ). Il candidato straniero può ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno ai fini della prosecuzione degli studi per l'iscrizione ad un corso di laurea attinente o conseguente al corso singolo concluso (attinenza o consequenzialità debbono essere certificate dall'Ateneo interessato).

2.2 Iscrizione ai corsi di lingua e cultura italiana presso le Università per stranieri di Perugia, di Siena e di Reggio Calabria ?Dante Alighieri?

Nei confronti di cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero, in possesso di regolare iscrizione ai corsi di lingua e cultura italiana istituiti dalle Università per Stranieri di Perugia, di Siena e di Reggio Calabria "Dante Alighieri", possono essere rilasciati visti per studio con validità commisurata alla durata dei corsi stessi. Per il rilascio dei visti di ingresso relativi ai corsi summenzionati, si applicano le disposizioni generali di cui alla normativa Schengen ed alla legge nazionale in materia di immigrazione, in particolare per quanto riguarda la valutazione del rischio migratorio.

2.3 Iscrizione ai corsi propedeutici (foundation course)

In base a quanto stabilito dall'art. 6 comma 1 del DM 270/2004 per il settore universitario e all' art. 7 comma 2 del DPR 212/2005  per il settore AFAM, le istituzioni di formazione superiore possono organizzare attività formative propedeutiche di ingresso ai corsi di studio di Laurea, proponendo corsi propedeutici (foundation course) al fine di colmare i requisiti di ammissione richiesti per l'ingresso ai corsi di formazione superiore italiani, in linea con quanto stabilito dall'Allegato 1. Per quanto riguarda l'iscrizione a tali corsi, si applicano le medesime procedure previste per l'immatricolazione ai Master universitari. Le istituzioni di formazione superiore comunicheranno alle rispettive Rappresentanze diplomatico-consolari tutte le informazioni relative alla durata e alla natura del corso in oggetto.

Note:

(1) Qualora i tempi di rilascio del permesso di soggiorno si prolunghino a causa degli adempimenti connessi con la sottoposizione a rilievi foto-dattiloscopici, anche la successiva iscrizione all'Università è effettuata con riserva, fino all'esibizione di copia del titolo di soggiorno, ovvero su richiesta dell' Ateneo interessato, all'eventuale comunicazione della competente Questura, riguardante l'adozione di un provvedimento di rigetto dell'istanza (nel l'ipotesi in cui siano emerse condizioni ostative non riconosciute in sede di rilascio del visto di ingresso).

 


ALLEGATI:  
- Allegato 1   -

 
- Allegato 2   -

 
- Allegato 3   -

 
- Allegato 4   -

 
- Allegato 5   -

 
- Allegato 6   -

 
- Allegato 7   -

 
- Allegato 8   -

 
- Allegato 9   -

 
- Allegato 10   -

 
- Allegato 11   -

 
- Allegato 12   -