Regione Toscana
norma

 
MINISTERO DELL'INTERNO  
CIRCOLARE 28 agosto 2017, n. 400
  Oggetto: Legge 7 aprile 2017, n. 47  recante "Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati", in vigore dal 6 maggio 2017.  
 


 
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AI SIGNORI QUESTORI DELLA REPUBBLICA - LORO SEDI

AI SIGNORI DIRIGENTI LE ZONE DI POLIZIA DI FRONTIERA - LORO SEDI

E, p. c. AL DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE Direzione Centrale per le Politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo - ROMA

ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO - ROMA

ALLA DIREZIONE CENTRALE ANTICRIMINE DELLA POLIZIA DI STATO - ROMA


 

Come noto, nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 93, del 21 aprile u.s., è stata pubblicata la legge 7 aprile 2017, n. 47  , recante "Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati ", in vigore dal 6 maggio 2017, ove dopo aver definito il minore straniero non accompagnato (1) sono introdotte importanti novità legislative.

In particolare, e prioritariamente per gli aspetti relativi alle attività di controllo alle frontiere e all'adozione del provvedimento di respingimento, la legge in esame ha previsto la modificazione:

a) dell' art. 19, del decreto legislativo del 25 luglio 1998, n. 286  , mediante l'inserimento dopo il comma 1 del nuovo comma 1-bis, e ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano il divieto di respingimento dei minori stranieri non accompagnati (2);

b) del comma 1, dell'articolo 33, della novellata legge 4 maggio 1983, n. 184  , introducendo il divieto di respingimento anche per i minori stranieri adottati (3) che non sono muniti di visto di ingresso, rilasciato ai sensi del precedente articolo 32, e che non sono accompagnati da almeno un genitore o parenti entro il quarto grado (4).

L'articolato in analisi ha altresì sancito (5) in tema di espulsione del minore straniero non accompagnato, da parte del Tribunale dei Minorenni, ai sensi del comma 4, dell'articolo 31 del decreto legislativo del 25 luglio 1998, n. 286  , l'integrazione di tale comma, mediante l'inserimento:

a) della precisazione che il provvedimento sia sempre adottato "a condizione...che.non comporti un rischio di danni gravi per il minore"

b) del termine entro il quale deve essere assunta la decisione, da parte del competente Tribunale per i Minorenni (6).

La Legge 47  ha previsto, inoltre:

- con l' articolo 5  , recante l'identificazione dei minori stranieri non accompagnati, l'inserimento del nuovo articolo 19-bis, del decreto legislativo del 18 agosto 2015, n. 142  , in cui è stato sancito che l'accertamento socio-sanitario dell'età del minore sia svolto in un ambiente idoneo, mediante il ricorso a un approccio multidisciplinare curato da professionisti, adeguatamente formati, coadiuvati da mediatori culturali, utilizzando modalità meno invasive possibili e rispettose dell'età presunta, del sesso e dell'integrità fisica e psichica della persona; la norma anzidetta specifica, in particolare, che:

a) l'attività di accertamento di identità sia svolta dall'Autorità di pubblica sicurezza (7);

b) qualora sussista un dubbio circa l'età dichiarata, questa è accertabile preliminarmente attraverso un documento anagrafico, anche avvalendosi della collaborazione delle autorità diplomatico-consolari (8);

c) non debba essere richiesto l'intervento della rappresentanza diplomatico-consolare nei casi in cui il presunto minore abbia espresso la volontà di accedere alla protezione internazionale, ovvero quando dovesse emergere tale esigenza in esito al colloquio sostenuto, o anche qualora da tale intervento possano derivare pericoli di persecuzione e, in ultimo, nei casi in cui lo stesso minore dichiari di non voler avvalersene (9);

d) qualora permangano dubbi fondati in merito all'età dichiarata dal minore straniero non accompagnato, la Procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni può disporre esami socio-sanitari volti all'accertamento della stessa (10);

e) qualora, anche dopo l'accertamento socio-sanitario, permangano dubbi sulla minore età, questa si presume ad ogni effetto di legge (11).

- nell'ambito del successivo articolo 6  , recante le indagini familiari, che i compiti relativi alla richiesta del permesso di soggiorno (per minore età o per richiesta asilo), nonché la presentazione dell'istanza di protezione internazionale, sino alla nomina di un tutore, siano svolti dal responsabile della struttura di prima accoglienza (12);

- con il comma 1, dell'articolo 8  , che anche il rimpatrio assistito e volontario di un minore non accompagnato sia adottato, laddove il ricongiungimento con i suoi familiari nel Paese di origine o in un Paese terzo corrisponda al suo superiore interesse, dal tribunale per i minorenni competente, sentiti il minore e il tutore e considerati i risultati delle indagini familiari svolte all'estero e la relazione dei servizi sociali italiani, che hanno seguito la situazione; difatti, nel successivo comma 2 della Legge in esame, è stato modificato l' articolo 33, comma 2- bis, del decreto legislativo del 25 luglio 1998, n. 286  , sostituendo il riferimento al "Comitato di cui al comma 1" (13), con l'indicazione del "tribunale per i minorenni competente".

L'articolato in analisi ha inoltre affermato (14) che per i casi in cui sono vietati il respingimento o l'espulsione, il Questore rilasci un permesso di soggiorno per:

a) minore età; in caso di minore straniero non accompagnato, rintracciato nel territorio nazionale e segnalato alle autorità competenti, il permesso di soggiorno per minore età è rilasciato, su richiesta dello stesso minore, direttamente o attraverso l'esercente la responsabilità genitoriale, anche prima della nomina del tutore ai sensi dell' articolo 346 del codice civile  , ed è valido fino al compimento della maggiore età;

b) motivi familiari: per il minore di quattordici anni affidato, anche ai sensi dell' articolo 9, comma 4, della legge 4 maggio 1983, n. 184  , e successive modificazioni, o sottoposto alla tutela di un cittadino italiano con lo stesso convivente, ovvero per il minore ultraquattordicenne affidato, anche ai sensi del medesimo art. 9, comma 4, della legge n. 184 del 1983  , e successive modificazioni, o sottoposto alla tutela di uno straniero regolarmente soggiornante nel territorio nazionale o di un cittadino italiano con lo stesso convivente.

L'articolo 10 appena letto richiama, seppure integrandone i contenuti, le disposizioni già inserite:

a) con riguardo al permesso di soggiorno per minore età: nell' articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  , attuato alla luce dell' art. 28, comma 1, lettera a)  , del novellato DPR 394/99  ; il permesso di soggiorno per minore età continuerà, quindi, ad essere rilasciato, da codeste Questure, in formato cartaceo, con validità solo nazionale, annualmente rinnovabile e sulla base delle indicazioni operative rese con la circolare diramata da questa Direzione Centrale, il 24 marzo 2017, in cui si è chiarito che allo scopo di fornire la massima tutela a tale categoria di persone, il titolo autorizzatorio è concesso anche in assenza dell'esibizione di un passaporto (15), si rammenta, pertanto, che qualora sia adottato il provvedimento di affidamento o di tutela da parte della AG competente, al minore è rilasciato il permesso di soggiorno per affidamento, sostitutivo del permesso di soggiorno per minore età; come è noto, il permesso di soggiorno per affidamento è prodotto in formato elettronico, è biennalmente rinnovabile ed è valido ai fini dell'esercizio della libera circolazione nello Spazio comune, qualora esibito unitamente al documento di viaggio in corso di validità;

b) con riguardo al permesso di soggiorno per famiglia: negli articoli 29, comma 2  e 31 comma 1  , del decreto legislativo del 25 luglio 1998, n. 286  , laddove il minore sia affidato o sottoposto alla tutela di un cittadino straniero regolarmente soggiornante in Italia.

Con riguardo alla nuova norma introdotta dalla lettera b), comma 1, dell'art. 10, della legge  occorre inoltre porre all'attenzione di codeste Questure la particolare volontà legislativa espressa; è stato, infatti, specificamente disposto che laddove il minore straniero sia affidato o sottoposto alla tutela di un cittadino italiano, diversamente dal passato, ad esso è rilasciato il permesso di soggiorno per famiglia (in luogo, quindi, della carta per i familiari del cittadino comunitario ai sensi dell' art. 10 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30  , concessa in applicazione degli articoli 2, 3 e 23, dello stesso antecedente articolato del 2007). In tale contesto emerge l'esigenza di precisare che laddove il minore straniero sia affidato o sottoposto alla tutela di un cittadino dell'Unione potranno trovare applicazione, come nel passato, le norme di maggior favore contenute nel decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30  (in forza degli articoli 2 e 3) e nei casi in specie, al minore continuerà ad essere concessa, da codeste Questure, la carta per i familiari del cittadino comunitario ai sensi dell'articolo 10.

La Legge 47, in tema di misure di accompagnamento verso la maggiore età e di integrazione di lungo periodo, ha inoltre previsto l'integrazione del comma 1-bis dell'articolo 32  del decreto legislativo del decreto legislativo del 25 luglio 1998, n. 286  (16), disponendo che il mancato rilascio del parere da parte della Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche dell'Integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, previsto dalla medesima norma, non può legittimare il rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno. A tale proposito, la novella legislativa ha altresì previsto l'applicazione dell'art. 20, commi 1, 2 e 3 della novellata legge 7 agosto 1990, n. 241  , in tema di "silenzio assenso" (17).

Nell'ambito del medesimo articolo della legge in esame (18), il legislatore ha anche ribadito (19) che il tribunale per i minorenni, nel caso in cui un minore straniero non accompagnato, al compimento della maggiore età, pur avendo intrapreso un percorso di inserimento sociale, necessita di un supporto prolungato volto al buon esito di tale percorso finalizzato all'autonomia, può disporre, anche su richiesta dei servizi sociali, con decreto motivato, l'affidamento ai servizi sociali, fino al compimento del ventunesimo anno d'età. Chiaramente, in tali casi, laddove lo straniero non abbia i requisiti per accedere alla conversione, codeste Questure, potranno procedere al rinnovo, biennale, del permesso di soggiorno per affidamento in precedenza posseduto, comunque non oltre il compimento del ventunesimo anno d'età (20).

Infine, la Legge 47  ha previsto, per gli ulteriori aspetti di interesse anche di codesti Uffici:

- con l' articolo 15  , recante il diritto all'ascolto dei minori stranieri non accompagnati nei procedimenti, che:

a) sia sempre assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, l'assistenza affettiva e psicologica dei minori stranieri non accompagnati, con la presenza di persone idonee indicate dal minore, nonché di gruppi, fondazioni, associazioni O organizzazioni non governative di comprovata esperienza nel settore dell'assistenza ai minori stranieri e iscritti nel registro di cui all' articolo 42  del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  , previo consenso del minore, e ammessi dall'autorità giudiziaria o amministrativa che procede" (21);

b) il minore straniero non accompagnato ha diritto di partecipare per mezzo di un suo rappresentante legale a tutti i procedimenti giurisdizionali e amministrativi che lo riguardano e di essere ascoltato nel merito assicurando la presenza di un mediatore cuIturale (22);

- con l'articolo 16, recante il diritto all'assistenza legale, che il minore straniero non accompagnato coinvolto a qualsiasi titolo in un procedimento giurisdizionale ha diritto di essere informato dell'opportunità di nominare un legale di fiducia;

- con l'articolo 19, recante ! 'intervento in giudizio delle associazioni di tutela, che le associazioni iscritte nel citato registro, di cui all'articolo 42 del testo unico, possano intervenire nei giudizi riguardanti i minori stranieri non accompagnati e ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi.

Nel far riserva di fornire eventuali, ulteriori, chiarimenti, anche alla luce delle segnalazioni che le SS. LL. faranno pervenire, in relazione all'applicazione della novella legislativa, si confida nella consueta collaborazione affinchè sia assicurata la puntuale applicazione delle citate disposizioni normative e, con urgenza, la necessaria e ampia diffusione tra il personale interessato.

Note:

(1) Cfr. con l' art. 2 della legge 7 aprile 2017, n. 47  , in cui è previsto che "Ai fini di cui alla presente legge, per minore straniero non accompagnato presente nel territorio dello Stato si intende il minorenne non avente cittadinanza italiana o dell'Unione europea che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che è altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana, privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori e di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano".

(2) Cfr. Con l' art. 3, comma 1, lettera a) della legge 7 aprile 2017, n. 47  , in cui si dispone che "In nessun caso può disporsi il respingimento alla frontiera i minori stranieri non accompagnati".

(3) Come noto, ai minori stranieri adottati non è rilasciato a cura di codeste Questure alcun permesso di soggiorno, in forza della Direttiva del Ministero dell'Interno e del Ministro delle Politiche della famiglia, recante l'abolizione della richiesta del permesso di soggiorno per il minore straniero adottato affidato a scopo di adozione, del 21 febbraio 2007.

(4) Cfr. con l' art. 3 comma 2 della Legge 7 aprile 2017, n. 47  in cui è previsto che "Ai minori che non sono muniti di visto d'ingresso rilasciato ai sensi dell'art. 32 della presente legge e che non sono accompagnati da almeno un genitore o da parenti entro il quarto grado si applicano le disposizioni dell' art. 19, comma 1-bis  , del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  ".

(5) Cfr. con l' art. 3 comma 1 lett. b) della legge 7 aprile 2017, n. 47  .

(6) Cfr. con l' art. 3 comma 1 lett. b) della legge 7 aprile 2017, n. 47  , in cui è sancito che "il Tribunale per i minorenni decide tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni ".

(7) Cfr. con il nuovo articolo 19-bis, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142  .

(8) Cfr. con il nuovo articolo 19-bis, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142  .

(9) Cfr. con il nuovo articolo 19-bis, comma 3, terzo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142  .

(10) Cfr. con il nuovo articolo 19-bis , comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142  .

(11) Cfr. con il nuovo articolo 19-bis, comma 8, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142  , nonché con le indicazioni rese, già nel passato, con la Direttiva del Ministero dell'Interno pro tempore, recante l'indentificazione dei migranti minorenni, n. 17272/7, del 9 luglio 2007  .

(12) Cfr. con l' art. 6, comma 3 della legge 7 aprile 2017, n. 47  .

(13) Come noto il Comitato per i minori stranieri è stato un organismo interistituzionale, soppresso (nell'ambito della spending review), le cui competenze sono state assegnate alla Direzione generale dell'Immigrazione e delle Politiche dell'Integrazione del Ministero del Lavoro.

(14) Cfr. con l' art. 10 della legge 7 aprile 2017, n. 47  .

(15) Cfr. con la circolare N. 400/A/2017/12.214.32 del 24 marzo 2017  , avente ad oggetto "Permesso di soggiorno per minore età. Esclusione dell'obbligo di esibizione del passaporto o di altro documento equipollente, qualora non disponibili."

(16) Cfr. con l' art. 13, comma 1 della legge 7 aprile 2017, n. 47  .

(17) Cfr. con l' art. 20, commi 1  , 2  e 3  della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm., che testualmente prevede che: "1. Fatta salva l'applicazione dell'art. 19, nei procedimenti ad istanza di parte per rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all'interessato nel termine di cui all'art. 2 commi 2 o 3, il provvedimento di diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 2. Tali termini decorrono dalla data di ricevimento della domanda del privato. 2. L'amministrazione competente può indire entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al comma 1, una conferenza di servizi ai sensi del capo IV, anche tenendo conto delle situazioni giuridiche soggettive dei contro interessati. 3. Nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione equivale all'accoglimento della domanda, l'amministrazione competente può assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli artt. 21-quinquies e 21-nonies".

(18) Cfr. con l' art. 13, comma 2 della legge 7 aprile 2017, n. 47  .

(19) La norma anzidetta difatti trova origine negli articoli 29 del R.D. L.vo 1404/34  e 23 della legge 39/1975  .

(20) Cfr. in merito allo specifico punto anche con la circolare N. 400/A/2011/12.214.32 del 16 novembre 2011  , avente ad oggetto "Attuazione delle previsioni contenute nell' art. 32, del decreto legislativo 286/98  e successive modificazioni".

(21) Cfr. con l' art. 15, comma 1, primo periodo della legge 7 aprile 2017, n. 47  .

(22) Cfr. con l' art. 15, comma 1, secondo periodo della legge 7 aprile 2017, n. 47  .


 

Il Direttore Centrale Pinto