Prefettura di Torino
Si fa riferimento alla richiesta di chiarimenti sull'applicazione delle misure di accoglienza allo straniero a cui è stato rilasciato un permesso umanitario nella ipotesi prevista dall' articolo 32, comma.3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n.25 , in relazione a quanto riportato nella circolare di questo Dipartimento n.2255 del 30.10 2015 .
Il decreto legislativo n. 142/2015 disciplina il sistema di accoglienza dei richiedenti asilo e non si occupa, come specificato nelle premesse della circolare, delle forme di accoglienza riservate ai titolari di protezione internazionale, né di quelle accordate allo straniero che ha ottenuto un permesso umanitario a seguito del rigetto della domanda di asilo, che continuano ad essere regolate sulla base delle disposizioni in materia.
Lo straniero titolare di permesso umanitario ben può quindi usufruire delle misure previste nel Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati secondo quanto previsto nel DM 7 agosto 2015 , per il tempo indicato nelle linee guida allegate al decreto.
La circolare si limita a richiamare, ove si presenti il caso concreto, i principi contenuti nella stessa normativa di riferimento, per cui lo straniero che impugna (per revoca o anche mancato rilascio) il permesso umanitario di cui all' art. 32, cit. , non può essere considerato richiedente asilo ai sensi del D.lgs. n. 142 , con l'applicazione della conseguente disciplina anche in termini di durata dell'accoglienza, se, a suo tempo, non ha impugnato la decisione di rigetto della domanda di protezione internazionale adottata dalla commissione territoriale.
Il Capo Dipartimento: Morcone