Regione Toscana
norma

 
MINISTERO DELL'INTERNO  
CIRCOLARE 24 marzo 2020, n. 3511
  Oggetto: Decreto legge 17 marzo 2020, n.18  recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" - Sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi.  
 


 
  urn:nir:ministero.interno:circolare:2020-03-24;3511

AI SIGG.RI PREFETTI DELLA REPUBBLICA - LORO SEDI

AI SIGG.RI COMMISSARI DEL GOVERNO DELLE PROVINCE DI TRENTO E BOLZANO

AL SIG. PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA - AOSTA

e, p.c. AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

AL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI - ROMA

AL GABINETTO DEL MINISTRO

AL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

AL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA - SEDE


 

Come è noto, nella Gazzetta Ufficiale Edizione Straordinaria n. 70 del 17 marzo 2020 è stato pubblicato il decreto legge in oggetto, c.d. decreto legge "cura Italia".

L' articolo 103, comma 1, del suddetto decreto legge  prevede che ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Allo stesso tempo, la norma demanda alle pubbliche amministrazioni ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati.

Il comma 2 prevede, inoltre, che tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020.

Al riguardo, si ritiene opportuno procedere ad una ricognizione, in particolare, dei procedimenti di competenza degli Sportelli Unici per l'Immigrazione e in materia di cittadinanza, ai fini di una uniforme interpretazione ed applicazione delle disposizioni in esame.

1. Sportelli Unici per l'Immigrazione

Per quanto riguarda le attività degli Sportelli Unici per l'Immigrazione, la sospensione dei termini fino al 15 aprile si applica ai procedimenti conseguenti alle istanze di:

- rilascio del nulla osta al lavoro stagionale, previsto dal comma 2 dell'art. 24 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  ;

- rilascio del nulla osta al lavoro per casi particolari di cui agli artt. 27 e ss. del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  (ricerca, blue card, trasferimenti infra-societari);

- conversione dei permessi di soggiorno da studio a lavoro subordinato e da lavoro stagionale a lavoro subordinato non stagionale;

- rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare ai sensi degli artt. 29 e ss. del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  .

Rientrano, altresì, nella sospensione dei termini di cui al citato art. 103, le procedure relative alla gestione dell'accordo di integrazione previste dal d.P.R 14 settembre 2011 n.179  .

In particolare sono sospesi i termini relativi:

- allo svolgimento delle sessioni di formazione civica e sulla vita civile in Italia, di cui al comma 1 dell'art. 3 del d.P.R. 179/2011  ;

- all'avvio delle verifiche per l'adempimento dell'accordo e alla trasmissione da parte del sottoscrittore della documentazione necessaria ad ottenere il riconoscimento dei crediti, ai sensi del comma 1 dell' art.6 del d.P.R. 179/2011.

Analogamente sono sospesi i termini previsti dal d.m. 4 giugno 2010 per lo svolgimento del test di conoscenza della lingua italiana per i richiedenti il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Si fa, altresì, presente che restano sospesi gli ulteriori termini connessi alle fasi endoprocedimentali di competenza degli Sportelli Unici quali, ad esempio, la produzione di documentazione integrativa da parte degli interessati, l'acquisizione dei pareri nonché la convocazione dei cittadini stranieri.

Inoltre, in virtù della proroga della validità dei provvedimenti che scadono tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, ai sensi del comma 2 del citato art. 103, i nulla osta al lavoro e al ricongiungimento familiare, in scadenza nel predetto arco temporale, manterranno la propria validità fino al 15 giugno 2020, ai fini della richiesta del relativo visto di ingresso.

Gli Sportelli Unici per l'Immigrazione vorranno, comunque, adottare modalità organizzative idonee ad assicurare la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati, compatibilmente con le misure straordinarie in materia di lavoro agile adottate ai sensi dell'art. 87 del d.l. "cura Italia" e con la chiusura al pubblico degli Sportelli medesimi e degli Uffici immigrazione delle Questure.

2. Cittadinanza

In materia di cittadinanza, la disposizione dell'art. 103 comma 1 del decreto legge in oggetto si applica ai termini dei procedimenti in materia di cittadinanza per matrimonio e per residenza, di cui agli articoli 8, 9 ter e 10 bis della legge 91/92  , agli articoli 5 e 7 del DPR n. 572/93  e agli articoli 2, 4 e 8 del d.P.R. n. 362/94  . Restano altresì sospesi, dal 23 febbraio 2020 al 15 aprile 2020, gli ulteriori termini connessi alle fasi endoprocedimentali e propedeutiche all'adozione dei provvedimenti finali, quali ad esempio la convocazione dei richiedenti in Prefettura, su cui è stata già richiamata l'attenzione con circolare n. 2537 della competente Direzione centrale in data 10 marzo 2020. Si informa che tale sospensione è stata già attivata nel sistema informatico di cittadinanza Sicitt per i procedimenti di cittadinanza per residenza e per matrimonio dall'estero, di competenza di questo Dipartimento e di quelli per matrimonio in Italia, di competenza delle Prefetture.

L'inevitabile rallentamento dell'attività relativa ai procedimenti in materia di cittadinanza, pur in costanza della continuità assicurata attraverso gli strumenti previsti dalle disposizioni in atto vigenti, richiederà, al termine dell'emergenza, l'adozione da parte degli Uffici periferici di misure organizzative finalizzate alla conclusione dei procedimenti più urgenti, in relazione alla scadenza ovvero alle esigenze motivate degli interessati.

La competente Direzione centrale provvederà ad individuare opportune soluzioni tecniche e amministrative per assicurare l'efficienza dell'azione amministrativa e il supporto agli Uffici periferici, con particolare considerazione per le realtà territoriali che versano in particolare situazione di emergenza.

Al fine di garantire informazione ai Comuni e alle Rappresentanze diplomatiche, si evidenzia che rientrano nella prevista sospensione anche i termini connessi ai procedimenti di acquisto della cittadinanza che esulano dalla competenza di questo Dipartimento e appartengono a quella degli Ufficiali di Stato civile in Italia e all'estero. Si tratta, in particolare, delle disposizioni di cui all'art. 4, comma 2, per l'elezione di cittadinanza da parte dello straniero nato in Italia al diciottesimo anno di età, nonché della disposizione di cui all'articolo 10, per la prestazione del giuramento.

Con riguardo alle certificazioni, anche del Paese di origine, in scadenza tra il 31 gennaio ed il 15 aprile 2020, prodotte dai richiedenti la cittadinanza nell'ambito dei cennati procedimenti per matrimonio e per residenza, trova applicazione, infine, la disposizione dell'art. 103, comma 2 del decreto legge in oggetto che ne assume la validità fino al 15 giugno 2020.

3. Ulteriori procedimenti amministrativi

Per completezza, si evidenzia, nell'ambito dei procedimenti di competenza, che la sospensione di cui al menzionato articolo 103 comma 1 si applica, altresì:

- ai procedimenti per l'attestazione della condizione di apolidia, di cui all'art. 17 del d.P.R. 572/93  e al d.P.C.M. n. 58/2013  e a quelli endoprocedimentali collegati;

- ai procedimenti per l'erogazione dei benefici in favore delle vittime di terrorismo, compresa la concessione dell'onorificenza di vittima del terrorismo, e della criminalità organizzata di cui alle leggi n. 302/1990, n. 407/1998, al d.P.R. n. 510/1999  , alle leggi n. 206/2004, n. 222/2007, n. 244/2007 e ogni altra disposizione in materia. In particolare, restano sospesi i termini per la presentazione delle domande di accesso ai benefici, per la definizione dei procedimenti amministrativi, anche in itinere, e ogni altro termine riguardante subprocedimenti connessi ai procedimenti principali, previsto dalle citate norme e dal già richiamato dPCM 58/2013  ;

- al termine previsto dall' art. 75 del d.P.R. 309/90  , relativo ai colloqui da effettuarsi presso i Nuclei Operativi per le Tossicodipendenze (N.O.T.) delle Prefetture, di cui è stata già disposta la sospensione con circolare n. 2537 della competente Direzione centrale in data 10 marzo 2020;

- ai termini dei procedimenti, per il recupero degli alimenti all'estero, a favore dei figli di genitori di nazionalità diversa, ai sensi della Convenzione di N.Y. del 20.6.1956 e del d.P.C.M. 58/2013  ;

- ai termini previsti per la trasmissione dei propri bilanci da parte degli Enti vigilati ANVCG, ANPPIA, ANED, a cui è già stata fornita debita informazione;

- ai procedimenti di riconoscimento della personalità giuridica degli Enti ecclesiastici ai sensi della l. n. 222/85  , nonché del relativo Regolamento di attuazione ( d.P.R. n. 33/87  );

- ai procedimenti relativi alla nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione e del Presidente delle Fabbricerie ( art. 35, D.P.R. 13.02.1987  );

- ai procedimenti di riconoscimento della personalità giuridica degli Enti di culto diversi dal cattolico (art. 2, l. 24.06.1929, n. 1159, e art. 10, r.d. 28.02.1930, n. 289  );

- ai procedimenti di approvazione governativa delle nomine dei ministri di culti diversi dal cattolico (art. 3, l. 24.06.1929, n. 1159, e art. 20, r.d. 28.02.1930, n. 289  ).

 

IL CAPO DIPARTIMENTO Michele di Bari