Regione Toscana
norma

 
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
CIRCOLARE 2 dicembre 2015, n. 3665
  Oggetto: Procedure di identificazione e di individuazione della nazionalità dei detenuti stranieri. Nuovo Certificato per l'Identificazione del Detenuto Immigrato: C.I.D.I.  
 


 
  urn:nir:ministero.giustizia:circolare:2015-12-02;3665

Ai Signori Provveditori regionali dell'Amministrazione penitenziaria - LORO SEDI

Ai Signori Direttori degli istituti penitenziari - LORO SEDI

e p.c. Al Signor Vice Capo del Dipartimento - SEDE

All'Ufficio Studi Ricerche Legislazione e Rapporti Internazionali - SEDE

All'Ufficio per lo Sviluppo e la Gestione del Sistema Informativo Automatizzato - SEDE

Al Ministero dell'Interno Dipartimento di Pubblica Sicurezza c.a. del Signor Direttore Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere - ROMA


 

In seguito alla diffusione del Protocollo sottoscritto in data 9 giugno 2015 relativo alle procedure di identificazione ed individuazione della nazionalità del detenuto straniero, questa Direzione Generale ha analizzato, così come previsto dagli artt. 2 (1) e 4 (2) dello stesso documento, l'attività compiuta dagli Istituti Penitenziari, in relazione all'obbligo di trasmissione alle Questure di riferimento - con cadenza quindicinale e attraverso la compilazione dei tre distinti elenchi allegati alla nota GDAP 0208240-2015 del 12.06.2015 - dei dati relativi ai detenuti stranieri, nonché le risultanze dell'attività di monitoraggio disposta a cura dei Provveditorati Regionali, relativamente al periodo compreso tra la data di sottoscrizione del Protocollo ed il 30 settembre 2015.

Parallelamente alla predetta attività di analisi, la Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento ha coordinato il proprio lavoro con quello di altri Uffici di staff incardinati presso l'Ufficio del Capo del Dipartimento, al fine di realizzare, per quanto di competenza dell'Amministrazione Penitenziaria, "le iniziative necessarie, anche di natura tecnica," a cui fa espresso riferimento l'art. 5 (3) del citato Protocollo.

Appare, pertanto, doveroso illustrare brevemente i risultati dell'attività di analisi del monitoraggio effettuato sulle procedure di identificazione dei detenuti stranieri.

1 - Esiti attività di monitoraggio sulle procedure di identificazione dei detenuti stranieri.

Con nota GDAP 0208240-2015 dell'11 giugno 2015 a firma del Capo del Dipartimento, è stata data massima attenzione alla comunicazione, con cadenza quindicinale, alle Questure territorialmente competenti, di notizie in merito all'ingresso in istituti penitenziari di soggetti stranieri e si è ritenuto opportuno, al fine di monitorare l'esatto adempimento di quanto previsto dal Protocollo, disporre un'attività di raccolta dei dati (contenuti negli elenchi, contestualmente previsti) trasmessi alle medesime Questure a cura delle articolazioni regionali.

Con successiva nota GDAP 0309988 del 17.09.2015 di questa Direzione Generale, sono stati sollecitati i Provveditorati - anche in considerazione del termine previsto dall'art.5 del suddetto Protocollo - alla massima osservanza della scadenza indicata (30 settembre 2015), invitandoli altresì ad evidenziare nella trasmissione dei dati d'interesse le eventuali criticità riscontrate ovvero ad indicare proposte migliorative.

Pertanto, con riferimento al quadrimestre giugno/settembre 2015, l'attività espletata dagli Istituti è stata visionata dapprima a livello provveditoriale, poi, a livello centrale, dalla Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento.

Tuttavia, nonostante il cospicuo lavoro svolto dalle Matricole degli Istituti Penitenziari nella comunicazione dei dati relativi agli ingressi e/o trasferimenti dei detenuti stranieri extracomunitari ai competenti Uffici delle Questure, le disposizioni impartite non trovano sempre puntuale riscontro.

Ed infatti, risulta acclarato solo il dato dell'invio periodico, da parte delle Direzioni Penitenziarie, degli elenchi nominativi dei detenuti extracomunitari alle Questure per consentire l'acquisizione di notizie utili all'identificazione dei medesimi (trattandosi, peraltro, di procedura, già introdotta con la circolare GDAP 043667 del 17.12.2014).

Al contrario, "le altre informazioni di particolare rilievo per una rapida ed efficace identificazione ed individuazione della nazionalità dello straniero detenuto" (elementi circa scambi epistolari, colloqui telefonici e visivi, ecc..), acquisite durante il periodo di detenzione sono state rese accessibili solo episodicamente.

Le criticità emerse nella disamina del materiale pervenuto (4) e la necessità di prevedere una procedura uniforme, che definisca, in maniera completa, le modalità di collaborazione tra Istituti Penitenziari e Questure nello spirito del Protocollo, hanno indotto la Direzione Generale Detenuti e Trattamento a predisporre una procedura informatizzata in grado di superare, attraverso l'applicativo Sidet-Web2, già accessibile all'Amministrazione di Pubblica Sicurezza, le anomalie accennate.

2 - Realizzazione del "Certificato per l'Identificazione del Detenuto Immigrato - C.I.D.I".

Per raggiungere l'obiettivo sopra accennato, il gruppo di lavoro istituito in seno al D.A.P. ha proceduto ad uno studio preliminare degli interventi di modifica della banca dati Siap-Afis, nonché di implementazione dell'applicativo Sidet-Web2, al fine di consentire modalità immediate di accesso - da parte del personale delle Questure debitamente autorizzato con apposite credenziali - ai dati necessari per l'identificazione dei detenuti stranieri e la visualizzazione di ulteriori informazioni, acquisite nel corso della detenzione, utili alla ricerca della loro nazionalità.

In primis, in stretta aderenza alla ratio del Protocollo sopra citato, è parso opportuno stabilire che la visualizzazione dei dati e delle informazioni in questione debba essere consentita, esclusivamente, per i detenuti stranieri per i quali viene avviata, ai sensi del 5° comma dell'art.14 del D.Lgs. 286/98 e successive modificazioni, la procedura di identificazione a cura della Questura, a seguito di specifica informativa dell'Ufficio Matricola dell'istituto penitenziario successiva all'immatricolazione. La stessa rimarrà attiva fintantochè la procedura di identificazione e di individuazione della nazionalità sarà in corso (5).

In ragione di ciò, si è elaborato un sistema di visualizzazione, la cui attivazione, previa comunicazione formale dell'Ufficio Immigrazione della Questura in ordine all'AVVIO della procedura di identificazione a carico di un determinato detenuto, dipenda da uno specifico "atto di impulso" proveniente dal personale delle Matricole degli II.PP., il quale è deputato all'inserimento, nel sistema informatico Siap-Afis, dei dati matricolari dei soggetti. Lo stesso personale provvederà alla disattivazione di tale sistema, nel momento della ricezione di formale comunicazione, da parte del predetto Ufficio Immigrazione, circa l'avvenuta CONCLUSIONE dell'iter identificativo del detenuto straniero.

Per quanto concerne, nel dettaglio, i dati ai quali il personale indicato nell'art.5 del citato Protocollo ("dirigenti e funzionari degli Uffici immigrazioni delle Questure, nonché gli ufficiali di P.G. delle 3° sezioni dei citati Uffici") è legittimato ad aver accesso, oltre ai dati anagrafici e matricolari (6) dello straniero, saranno resi visibili:

1. Il possesso o meno del documento di viaggio (passaporto), in corso di validità ovvero scaduto;

2. Il possesso o meno del titolo di soggiorno (permesso di soggiorno ecc..) in corso di validità ovvero scaduto;

3. Il possesso di ogni altra documentazione/certificazione, ancorchè scaduta, comprovante la nazionalità (carta di identità, patente di guida, attestazione consolare ecc.);

4. Elementi relativi ai colloqui visivi del detenuto con familiari o terze persone autorizzate;

5. Precedenti audizioni o colloqui con Autorità Consolari o rappresentanti diplomatici, richiesti dallo straniero nel corso della detenzione.

6. Elementi relativi a colloqui telefonici;

7. Elementi relativi a scambi epistolari;

8. Elementi relativi a pacchi;

9. Elementi relativi a vaglia postali

10. Elementi relativi a fax.

Orbene, quanto agli elementi richiamati nei punti 4), 5), 6), 7), 8) e 9) e 10), dovranno essere visibili solo le informazioni che possono "indirizzare" l'attività di individuazione del Paese di origine del detenuto, che, pertanto, sono esemplificabili in quelle relative a :

grado di parentela (o esistenza di altro rapporto, per le terze persone) e nazionalità del soggetto con il quale il detenuto effettua colloqui visivi;

1. prefisso dell'utenza e Stato/Nazione da cui dipende l'utenza utilizzata dal detenuto per i colloqui telefonici o per la ricezione/invio di fax;

2. Stato/Nazione da cui proviene o a cui è indirizzata la corrispondenza del detenuto (con esclusivo riferimento alle forme di corrispondenza epistolare/telegrafica che consentono di ricavare tale informazione (7), il pacco inviato o ricevuto, tramite posta o corriere, dal detenuto o il vaglia postale dal medesimo inviato/ricevuto.

Si è cercato, quindi, di semplificare il più possibile il tipo di intervento che il personale delle Matricole dovrà porre in essere per rendere operativa tale procedura.

Al tempo stesso, l'Amministrazione Penitenziaria ha potuto realizzare, attraverso l'attività congiunta del personale della D.G.D.T. e dell'U.S.G.I.A., uno specifico strumento conoscitivo, che è stato denominato "Certificato per l'Identificazione del Detenuto Immigrato - C.I.D.I."(allegato 1 - omissis).

Tale strumento, che sarà posto a disposizione del personale individuato degli Uffici Immigrazione delle Questure, ha il pregio di far visualizzare in tempo reale, attraverso l'interazione con la Banca Dati Siap-Afis, i dati, non solo anagrafici, matricolari e afferenti i documenti di riconoscimento, ma anche notizie, opportunamente selezionate tra quelle relative alla "sfera relazionale" del detenuto straniero, utili ad indirizzare nella ricerca dell'identità e della nazionalità del soggetto medesimo.Il risultato dell'attività svolta dal gruppo di lavoro del DAP è già stato condiviso con i referenti, a livello centrale, del Dipartimento di Pubblica Sicurezza e, nell'ambito di tali contatti, si sono poste le basi per la messa in funzione dell'applicativo "C.I.D.I." a decorrere dal prossimo 10 dicembre.

Di seguito vengono riportate le linee guida- elaborate dall'Ufficio per lo Sviluppo e la Gestione del Sistema Informativo Automatizzato - per la messa in funzione dell'innovativa procedura informatizzata.

3 - Sistema informatico Siap/Afis: illustrazione delle modifiche apportate.

. A far data dal 1° dicembre p.v., gli utenti di Siap/Afis con il profilo "MATRICOLISTA", troveranno nel ramo "GESTIONE DETENZIONE", la nuova funzionalità denominata "RICHIESTA IDENTIFICAZIONE QUESTURA" (si veda allegato 2 - omissis).

. Una volta selezionato il soggetto di interesse e dopo aver digitato il tasto "RICHIESTA IDENTIFICAZIONE QUESTURA", sarà proposto all'operatore il pannello di cui all'Allegato 3 - omissis, nel quale potrà essere "AVVIATA" o "TERMINATA" la procedura di identificazione presso la Questura.

. L'AVVIO della procedura di identificazione nel sistema Siap/Afis da parte degli operatori degli Uffici Matricola permette, conseguentemente, al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, di consultare in maniera autonoma, attraverso l'apposito programma Sidetweb2, tutte le informazioni relative al soggetto e, in particolare, quelle riguardanti i colloqui con i familiari, i pacchi ricevuti, le telefonate effettuate, la corrispondenza in arrivo ed in partenza, nelle modalità sopra evidenziate; informazioni che, come detto, saranno d'ausilio agli organi di P.S. ai fini dell'accertamento della nazionalità dei soggetti di cui trattasi.

. Di converso, il NON AVVIO della procedura non permette al Dipartimento di Pubblica Sicurezza di avere accesso alle informazioni di cui sopra.

. Si specifica che possono registrare nel sistema informatico la procedura di Avvio/Termine solo gli Istituti penitenziari che hanno in carico i soggetti . È disponibile per tutti i matricolisti, una stampa riepilogativa dei soggetti in carico con procedura avviata, cliccando sull'apposito tasto nel ramo "GESTIONE STAMPE" (allegato 4 - omissis).

. Il servizio di Help Desk, dell'Ufficio per lo Sviluppo e la Gestione del Sistema Informativo Automatizzato, è a disposizione per eventuali chiarimenti di natura tecnica.

. Visto quanto sopra rappresentato, si raccomanda la massima puntualità e precisione nel registrare nel sistema Siap/Afis i dati/informazioni d'interesse per i soggetti con procedura avviata, in ispecie ogni singola informazione riguardante pacchi, telefonate colloqui ecc. Si demanda pertanto alle Direzioni Penitenziarie l'adozione di ogni iniziativa necessaria a regolamentare e verificare, nel tempo, l'attività di inserimento integrale ed esaustivo dei dati in questione, tenuto conto che eventuali lacune e/o inesattezze nell'inserimento degli stessi saranno di pregiudizio alla corretta visualizzazione dei dati/informazioni nel Certificato per l'identificazione del detenuto immigrato - C.I.D.I.".

4 - Attivazione della procedura anche per i detenuti per i quali risulti già in corso l'attività di identificazione e di individuazione della nazionalità. Disposizioni transitorie.

In questa prima fase applicativa della procedura, come da accordi con i referenti del Dipartimento di Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere, è stata decisa l'attivazione della procedura informatizzata anche per quei detenuti per i quali è già in corso l'attività di identificazione e di individuazione della nazionalità.

Sarà peraltro cura della Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere del Dipartimento di Pubblica Sicurezza, predisporre un'elencazione completa dei soggetti stranieri per i quali è in itinere la procedura di identificazione. Tale elencazione verrà suddivisa tra le Questure competenti per territorio e le stesse, a loro volta, inoltreranno elenchi nominativi agli Istituti Penitenziari di riferimento.

Qualora il detenuto fosse assegnato all'Istituto penitenziario ove, ab origine, è stata avviata l'attività di identificazione, sarà cura del personale delle Matricole avviare la descritta procedura che consentirà, in tempo reale, la consultazione del C.I.D.I. al personale autorizzato della Questura; di contro, nel caso in cui il detenuto fosse stato nel frattempo trasferito ad altro Istituto penitenziario, la Direzione destinataria dovrà inoltrare immediatamente la comunicazione ricevuta dalla Questura alla Direzione penitenziaria di nuova assegnazione, al fine di consentire a quest'ultima, che ha in carico il soggetto in esame, di dare avvio alla procedura di consultazione del C.I.D.I.

È evidente quanto sia necessario procedere ad un costante e sistematico inserimento delle notizie nell'applicativo Siap/Afis 2.0 (colloqui, telefonate, pacchi, vaglia, ecc.) al fine di consentire un'elaborazione in tempo reale dei dati ed un'altrettanto immediata visualizzazione del C.I.D.I. aggiornato al personale delle Questure.

In questa prima fase applicativa, oltre al sopra citato servizio di "Help Desk" dell'Ufficio per lo Sviluppo e la Gestione del Sistema Informativo Automatizzato che potrà essere contattato per le problematiche di natura strettamente tecnica, qualora sorgessero difficoltà interpretative in merito a quanto disposto, potrà essere parimenti contattato il personale della Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento di seguito indicato ai rispettivi indirizzi e-mail e recapiti telefonici: Dott. Fabio Vanni (fabio.vanni@giustizia.it; utenza telefonica n. 06/66591259); Commissario Capo Penitenziario Dott.ssa Tiziana Babbini (tiziana.babbini@giustizia.it); ut. tel. n. 06/66591234); Assistente Capo di Polizia Penitenziaria Mario Litta (mario.litta@giustizia.it); ut. tel. N. 06/66591281).

Si raccomanda un'attenta e scrupolosa applicazione di quanto disposto.

NOTE

- Art. 2. " Ai medesimi fini di cui all'articolo precedente, nel rispetto delle norme di legge vigenti, la Direzione dell'Istituto Penitenziario segnala, con cadenza quindicinale, alla Questura, in cui ha sede ciascuna struttura carceraria, in 3 distinti elenchi, i detenuti stranieri:

1. In possesso di documento di viaggio, ancorchè scaduto, e sprovvisti di permesso di soggiorno;

2. Sprovvisti di documento di viaggio, ma in possesso di altra documentazione/certificazione, ancorchè scaduta, comunque comprovante la nazionalità (permesso di soggiorno, cartà d'identità, patente di guida, attestazione consolare, etc);

3. Sprovvisti di qualsiasi documentazione/ certificazione che consenta l'individuazione della nazionalità.".

- Art.4. " Alle Questure individuate ai sensi dell'articolo 1 dovranno essere fornite, altresì, con cadenza quindicinale, tutte le informazioni di particolare rilievo per una rapida ed efficace identificazione ed individuazione della nazionalità delo straniero detenuto. In particolare, ai soli fini dell'identificazione di che trattasi, ciascun Istituto di Pena dovrà rendere fruibili le seguenti notizie:

1. Elementi circa scambi epistolari, colloqui telefonici, visite con parenti e amici, che possano indirizzare l'attività di individuazione del Paese di origine del detenuto;

2. Ogni altra notizia utile per tale finalità, quale il possesso di altra documentazione/certificazione, ancorchè scaduta, comunque comprovante la nazionalità (carta d'identità, patente di guida, attestazione consolare, etc.);

3. Precedenti audizioni o colloqui con rappresentanti diplomatico - consolari, richiesti dallo straniero nel corso del periodo di detenzione.".

- Art. 5. "entrambe le Amministrazioni si impegnano a porre in essere tutte le iniziative necesarie, anche di natura tecnica, affinchè le informazioni, di cui al succitato elenco, confluiscano nel S.I.Det, il cui accesso è disponibile alle Forze di Polizia, attraverso il portale dello S.D.I. - CED Interforze, come banca dati esterna.".

- Non vanno sottaciute neppure le difficoltà e le incertezze sul piano operativo, connesse alla ripetizione delle procedure già avviate, nei casi di trasferimento dei detenuti in attesa di identificazione ad altre sedi penitenziarie.

- Quindi, una volta conclusasi anche la procedura di individuazione della nazionalità dei detenuti stranieri identificati, la visualizzazione dei dati/informazioni di cui sopra deve essere inibita.

- Conformemente a quanto indicato all'art. 3 del citato Protocollo, dovrà essere indicata la data di fine pena ovvero quella di scarcerazione anticipata, nel caso di detenuto sottoposto a misura cautelare detentiva.

- Si fa riferimento, quindi, ai telegrammi e alle lettere raccomandate/assicurate.


 

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO: Santi Consolo