Regione Toscana
norma

 
MINISTERO DELL'INTERNO  
CIRCOLARE 17 febbraio 2016, n. 4
  Oggetto: Ucraina - Abolizione dell'obbligo di presentazione del nulla osta a contrarre matrimonio da parte dei cittadini stranieri che si sposano in loco.  
 


 
  urn:nir:ministero.interno:circolare:2016-02-17;4

AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA - LORO SEDI

AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI TRENTO

AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO

AL SIG. PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA - Servizio Affari di Prefettura - AOSTA

e, per conoscenza: AL COMMISSARIO DELLO STATO PER LA REGIONE SICILIANA - PALERMO

AL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO PER LA REGIONE SARDEGNA

AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI Direzione Generale Italiani all'Estero e Politiche Migratorie Uff. lll - ROMA

AL MINISTERO DELLA GIUSTIZA Ufficio Legislativo - ROMA

AL GABINETTO DELL'ON. MINISTRO - SEDE

AL DIPARTIMENTO PER GLIA AFFARI INTERNI E TERRITORIALI Direzione Centrale peri Servizi Demografici

AL DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE Direzione Centrale per i Diritti Civili, la Cittadinanza e le Minoranze - SEDE

ALL'ANCI Via dei Prefetti, 46 - ROMA

ALL'ANUSCA Via dei Mille, 35E/F - CASTEL S.PIETRO TERME (BO)

ALLA DeA - Demografici Associati c/o Amministrazione Comunale V.le Comaschi n. 1160 - CASCINA (PI)


 

L'Ambasciata d'Italia a Kiev, per il tramite del Ministero per gli Affari Esteri, ha reso noto le modifiche recentemente intervenute nella legislazione ucraina in materia di registrazione statale dei matrimoni.

In particolare, risulta essere stato abolito l'obbligo della presentazione del Certificato di Stato Libero, ovvero di analoga dichiarazione (es. nulla osta a contrarre matrimonio) rilasciata dalla Rappresentanza diplomatico-consolare del nubendo straniero ai fini della celebrazione in loco del matrimonio.

Con decorrenza immediata, il possesso dei requisiti richiesti per poter contrarre validamente matrimonio in Ucraina, ed in particolare quello dello stato libero, è adesso dichiarato dal cittadino straniero in regime di autocertificazione.

In virtù di quanto sopra esposto, per il nubendo italiano, viene meno la possibilità di verificare, preventivamente alla celebrazione del matrimonio, l'assenza degli impedimenti previsti dal codice civile. Ciò anche in considerazione del fatto che la normativa locale da sempre non prevede l'istituto delle pubblicazioni di matrimonio a cui pertanto non sono tenuti i nubendi italiani che si sposano in Ucraina in virtù dell'abrogazione dell'art. 115, comma 2 del codice civile.

Si pregano le SS.LL. di voler informare i Sigg. Sindaci di quanto comunicato con la presente circolare e si ringrazia perla consueta fattiva collaborazione.


 

IL DIRETTORE CENTRALE: Torraco