AI SIGNORI QUESTORI DELLA REPUBBLICA - LORO SEDI
E, p. e. AL DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILIE L'IMMIGRAZIONE - ROMA
ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO - ROMA
In considerazione delle molteplici segnalazioni recentemente pervenute, si rendenecessario fornire puntuali indicazioni operative in ordine alla corretta applicazione del dispositivo, inserito all' articolo 22, comma 11 , del novellato decreto legislativo 25 luglio1998, n. 286 .
Va preliminarmente osservato che il legislatore, con la legge 28 giugno 2012, n. 92 , recante "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita", ha operato rilevanti modificazioni alla disciplina, integrando i contenuti del comma 11 , ed ampliandone la portata attuativa. In forza del novellato articolo 22, comma 11 , pertanto, il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinatoche perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può essere iscritto nelle liste dicollocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno e, comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non interiore ad un anno ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore.
La norma in esame, pertanto, nel prevedere un termine di validità minima del permesso di soggiorno per attesa occupazione ("un periodo non interiore ad un anno ") non ha posto limiti all'eventuale rinnovo del titolo autorizzatorio conferito, dalle SSLL, per tale motivazione, rendendo possibile, peraltro, da parte dell'interessato, anche il successivo rinnovo nelle annualità successive alla prima concessione.
Per la puntuale attuazione del dispositivo in esame, le SSLL dovranno, tuttavia, tenereconto delle previsioni, di carattere generale, sancite, nel TUI, all' articolo 5, commi 5 , 5 bis , 6 e all'articolo 28 , ove è prevista, sempre, la valutazione del singolo caso, compendiata anche, come noto, dall'esame della relativa inclusione sociale (1), ancorché siano venuti meno irequisiti del rilascio.
Con riguardo, peraltro, all'ultima parte del comma 1, dell'articolo 22 , il legislatore ha voluto chiarire che ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno per attesa occupazione, trovano applicazione i requisiti reddituali di cui all' articolo 29, comma 3, lettera b) , ciò a dire che, ai fini della determinazione del reddito, si potrà tenere conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente.
In tale contesto e, più nel dettaglio, con riguardo all'accertamento del requisito del reddito minimo, appaiono di interesse, peraltro, le motivazioni recentemente addotte dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, nella Sentenza N. 2730/16 (2). Il dispositivo, infatti, nel ribadire che la valutazione sul reddito debba aver luogo anche sotto il profilo prognostico enuncia taluni, specifici, criteri in base ai quali, l'Autorità amministrativa, deve compiere la prognosi. In particolare, è detto che si dovrebbe tener conto "...della natura del contratto di lavoro, valutando se si tratti di contratto full-time o part-time, considerando in tal caso quante siano le ore lavorative, se si tratti di contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato, prendendo in considerazione in tale ultimo caso la sua durata, al fine di compiere una prognosi sull'idoneità del contratto di lavoro a produrre un reddito corrispondente al limite previsto dall'ordinamento".
Nel restare a disposizione per ogni eventuale, ulteriore, chiarimento, si ritiene d'interesse rammentare che, al momento della pubblicazione in G.U. della legge n. 92/12 (3), questa Direzione Centrale intervenne con l'unita circolare informativa (4), di cui si richiamano comunque i contenuti di massima.
(1) Cfr. con articolo 5, comma 5, ultimo periodo, del TUI .
(2) Cfr. con Sentenza del Consiglio di Stato N. 2730/16 REG. PROV. COLL. n. 10644/2015 REG.RIC.
(3) G.U. n. 153 del 3 luglio 2012.
(4) N. 400/A/2012/12.214.22/12.214.22 prot. 5792 del 09.07.2012 , allegata.
IL DIRETTORE CENTRALE: Pinto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10644 del 2015, proposto da: *****, rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Milan, con domicilio eletto presso la Segreteria del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro n. 13;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12 è domiciliata per legge;
per la riforma
della sentenza breve del T.A.R. Veneto, Sezione III n. 571/2015, resa tra le parti, il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, di cui al decreto del Questore di Rovigo 29.1.2015.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 maggio 2016 il Cons. Stefania Santoleri e udita per la parte appellata l'Avvocato dello Stato Paola Saulino;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. - Con ricorso RG 641/2015 proposto dinanzi al T.A.R. Veneto, il signor *****, cittadino del Marocco, ha impugnato il decreto della Questura di Rovigo del 29 gennaio 2015 di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato disposto per insufficienza reddituale. A sostegno dell'impugnativa, il cittadino straniero ha dedotto di aver stipulato in data 3 settembre 2014 un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con orario part time al 75%, con la qualifica di bracciante agricolo con la ditta ***, e di aver documentato detta circostanza in sede procedimentale.
2. - Il T.A.R. ha respinto il ricorso sostenendo che "dalla documentazione presentata dal ricorrente non sia possibile desumere il carattere "stabile" del rapporto di lavoro instaurato, tale da permettergli di acquisire quei mezzi di sussistenza che sono il presupposto per il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi di quanto previsto dall' art.4 comma 3 del D.Lgs. 286/1998 ". Il primo giudice ha poi rilevato che in passato il ricorrente non aveva maturato sufficienti redditi, mentre le buste paga relative all'anno 2014 depositate non consentivano di raggiungere il limite minimo annuo dell'assegno sociale.
3. - Avverso detta sentenza ha proposto appello il signor ***** deducendo l'erroneità della decisione in quanto il T.A.R. non avrebbe correttamente valutato l'attività lavorativa, prendendo in considerazione soltanto i primi mesi di lavoro senza consentirgli di dimostrare la costanza e la qualità dell'attività lavorativa intrapresa.
4. - L'Amministrazione dell'Interno si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello.
5. - Con ordinanza n. 297/2016 la domanda cautelare è stata accolta.
6. - All'udienza pubblica del 19 maggio 2016 l'appello è stato trattenuto in decisione.
7. - L'appello è fondato e va dunque accolto.
L'appellante ha prodotto in sede amministrativa la documentazione attestante l'avvenuta stipulazione del contratto di lavoro subordinato ed ha depositato in giudizio la copia delle buste paga relative ai mesi di settembre, ottobre, novembre, dicembre 2014, tutte antecedenti l'adozione del provvedimento impugnato.
Da detta documentazione - relativa a pochi mesi lavorativi - non si evince il possesso del reddito minimo necessario per ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno, nondimeno ritiene il Collegio che detta documentazione avrebbe dovuto essere valutata dalla Questura, ai sensi dell' art. 5 comma 5 del D.Lgs. n. 286/98 , sotto il profilo prognostico.
In buona sostanza, la Questura - in presenza di un contratto di lavoro stipulato da pochi mesi - non può limitarsi a valutare il reddito storico che è sicuramente insufficiente, ma deve compiere una prognosi che tenga conto della natura del contratto di lavoro, valutando se si tratti di contratto full time o part time, considerando in tal caso quante siano le ore lavorative, se si tratti di contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato, prendendo in considerazione in tale ultimo caso la sua durata, al fine di compiere una prognosi sull'idoneità del contratto di lavoro a produrre un reddito corrispondente al limite previsto dall'ordinamento per il rinnovo del permesso di soggiorno.
In questo modo si evita di pregiudicare i cittadini stranieri che hanno stipulato il contratto di lavoro a ridosso del momento in cui la loro domanda di rinnovo del permesso di soggiorno viene esaminata dalla Questura, specie in un periodo storico caratterizzato dalla difficoltà a reperire un lavoro in modo stabile.
La Questura di Rovigo dovrà dunque riesaminare la posizione del cittadino straniero valutando la documentazione attestante il suo rapporto di lavoro.
L'appello va dunque accolto e, per l'effetto, deve essere riformata la sentenza di primo grado che ha respinto il ricorso di primo grado. Le spese di lite possono compensarsi tra le parti in considerazione della particolarità della fattispecie.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto,
accoglie l'appello RG 10644/2015 e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 571/2015 del T.A.R. Veneto, accoglie il ricorso di primo grado RG 641/2015 ed annulla il provvedimento della Questura di Rovigo Cat. A. 12/Imm. N. 27/2015 del 29 gennaio 2015. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 maggio 2016.