Regione Toscana
norma

 
MINISTERO DELL'INTERNO - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOICIALI  
CIRCOLARE 20 dicembre 2019, n. 4338
  Oggetto: Art. 27-quinquies, comma 13  "ingresso e soggiorno nell'ambito di trasferimenti intra-societari" e art. 27-sexies, comma 7  "stranieri in possesso di permesso di soggiorno ICT rilasciato da altro Stato membro" del D.Lgs.vo 286/98  . Procedure operative relative alla stipula dei Protocolli d'Intesa.  
 


 
  urn:nir:ministero.interno:circolare:2019-12-20;4338

Ai Sigg.ri Prefetti - LORO SEDI

Al Sig. Commissario del Governo per la Provincia Autonoma di TRENTO

Al Sig. Commissario del Governo per la Provincia Autonoma di BOLZANO

Al Sig. Presidente della Regione Valle d'Aosta - AOSTA

All'Ispettorato nazionale del lavoro - ROMA

Agli Ispettorati interregionali del lavoro MILANO - VENEZIA - ROMA - NAPOLI

Agli Ispettorati territoriali del lavoro (per il tramite degli Ispettorati interregionali del lavoro) - LORO SEDI

Alla Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia - Servizio per il Lavoro - TRIESTE

Alla Provincia Autonoma di Bolzano Ripartizione 19 - Ufficio Lavoro Isp. Lavoro - BOLZANO

Alla Provincia Autonoma di Trento Dipartimento Servizi Sociali - Servizio Lavoro - TRENTO

Alla Regione Siciliana Assessorato Reg.le della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro - PALERMO

All'IN.P.S.- Istituto Nazionale della Previdenza Sociale Via Ciro il Grande, 21 - ROMA

All'IN.A.I.L.- Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro Via Stefano Gradi, 55 - ROMA

Al Ministero dell'Interno - Gabinetto - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere - Uff. VI - Sistema Informatico del Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione - SEDE

Al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale - Gabinetto - ROMA

Al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Gabinetto - ROMA


 

In riferimento agli articoli 27-quinquies, comma 13  e 27-sexies, comma 7  del D.Lgs. 286/98 , concernenti le condizioni di ingresso, e soggiorno e mobilità di cittadini di Paesi terzi nell'ambito di trasferimenti intra-societari (ICT - Intra Corporate Transfer), e di seguito alla Circolare congiunta col Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 517 del 9 febbraio 2017  , si forniscono le indicazioni operative relative al recepimento di quanto disposto relativamente alla stipula dei Protocolli d'Intesa di cui all'oggetto.

Le norme in oggetto riguardano l'ingresso, il soggiorno in Italia e la mobilità per un periodo superiore a tre mesi, di lavoratori stranieri altamente qualificati, per svolgere prestazioni di lavoro subordinato nell'ambito di trasferimenti intra-societari al di fuori delle quote previste dall' art. 3 comma 4 del D.Lgs. 286/98  (TUI).

Si rammenta che per trasferimento intra-societario si intende il distacco temporaneo in Italia di personale straniero impiegato da almeno tre mesi in un'impresa stabilita al di fuori dell'Unione Europea, presso una filiale/rappresentanza della stessa impresa, ovvero presso un'impresa appartenente allo stesso gruppo (art. 2359 c.c. ), definita dalla norma " entità ospitante ".

In particolare, la nuova disciplina riguarda i lavoratori stranieri con la qualifica di dirigente (come indicato all' art. 27-quinquies, comma 1, lett. a)  , i lavoratori specializzati ( art. 27-quinquies, comma 1, lett. b)  , i lavoratori in formazione ( art. 27-quinquies, comma 1, lett. c)  e i lavoratori già in possesso di permesso di soggiorno ICT rilasciato da altro Stato membro e in corso di validità ( art. 27-sexies, comma 2  ).

Per questo tipo di trasferimenti è stata prevista la possibilità, che l'entità ospitante (datore di lavoro), sostituisca la richiesta di nulla osta con una mera comunicazione allo Sportello Unico per l'Immigrazione della proposta di contratto di lavoro/ lettera di incarico.

In tal caso la norma prevede che la procedura così semplificata possa aver luogo solo per quelle entità ospitanti che abbiano sottoscritto col Ministero dell'Interno, d'intesa col Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, un apposito Protocollo d'Intesa, nel quale si impegnano a garantire la sussistenza dei requisiti in essa previsti.

Ciò premesso, questi Ministeri hanno predisposto uno schema di Protocollo sottoscrivendo il quale l'entità ospitante garantisce che i lavoratori dei quali si comunica l'ingresso:

- usufruiscono delle medesime condizioni di lavoro e di occupazione previste dai contratti collettivi di cui all' articolo 51, D. L.gs n. 81/2015  per i lavoratori che effettuano prestazioni lavorative subordinate analoghe nel luogo in cui si svolge il distacco e, in particolare, la sussistenza di quanto indicato dall' art. 27- quinquies, comma 5 del T.U.I  ;

- siano in possesso della qualifica di dirigente;

- ovvero, nel caso di lavoratori specializzati, siano in possesso di conoscenze specialistiche per il settore di attività, le tecniche o la gestione dell'entità ospitante, nonché di un'adeguata esperienza professionale compresa l'eventuale appartenenza ad un albo professionale o il possesso del riconoscimento delle qualifiche professionali previste dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206  , nell'ipotesi di esercizio della professione regolamentata;

- ovvero, nel caso di lavoratori in formazione, siano in possesso di un diploma universitario nonché di un piano formativo individuale contenente la durata, gli obiettivi formativi e le condizioni dello svolgimento della formazione;

- ovvero sono già in possesso di permesso di soggiorno ICT rilasciato da altro Stato membro e in corso di validità, ex articolo 27-sexies, comma 2  .

L'entità ospitante dichiara, inoltre, di non trovarsi nelle condizioni di cui al commi 15  e 18  dell'art. 27-quinquies del TUI e dei commi 8  e 10  dell'art. 2-sexies. .

Si precisa, altresì, che non potrà essere rilasciato il permesso di soggiorno qualora lo Sportello Unico dell'Immigrazione verifichi che la documentazione esibita dall'entità ospitante nella persona del rappresentante legale o suo delegato sia carente dei requisiti su richiamati. In tale ipotesi, il visto concesso sarà annullato.

Pertanto, l'entità ospitante, nella persona del rappresentante legale o suo delegato, che intenderà sottoscrivere il Protocollo potrà far pervenire la richieste in tal senso al seguente indirizzo di posta elettronica: politicheimmigrazione@pecdlci.interno.it inviando tale richiesta debitamente sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente, ovvero da una persona delegata (in tal caso sarà necessario acquisire la relativa delega notarile), corredata dalla visura camerale dell'ente stesso.

La sottoscrizione del Protocollo con questo Ministero consentirà di utilizzare la procedura semplificata utilizzando il Modulo CICT. La compilazione del Modulo CICT sarà consentita soltanto a chi, dopo aver sottoscritto il Protocollo, avrà ottenuto l'abilitazione a compilare il modulo in argomento.

A tal fine, il personale che l'entità ospitante incaricherà di operare sul sistema si dovrà registrare, come utente privato , mediante un ID SPID sul sistema di inoltro telematico delle istanze https://nullaostalavoro.dlci.interno.it. Una volta effettuata la registrazione, dovrà essere inviata alla Prefettura UTG della Provincia ove ha sede l'ente, l'apposita richiesta di accesso al Sistema Informatico, mediante i consueti modelli 7 e 8, già in uso per gli altri Protocolli, nei quali saranno indicati i dati relativi alle persone che si intenderanno abilitare all'accesso.

Sarà cura di codeste Sedi inoltrare i modelli 7 e 8 all'indirizzo di posta politicheimmigrazione@pecdlci.interno.it di questa Direzione Centrale, corredati dal parere del Prefetto all'esito delle verifiche ritenute opportune.

Acquisito il citato parere, questa Direzione Centrale disporrà, per il tramite dell'Ufficio Informatico del Dipartimento, la trasformazione delle utenze dal profilo "privato" al profilo corrispondente alla funzionalità derivante dal Protocollo sottoscritto.

Si evidenzia che, per la procedura in questione, non è previsto alcun parere da parte degli Ispettorati Territoriali del Lavoro (ITL), ma è consentito agli stessi la visibilità, in sola lettura, delle pratiche anche ai fini di procedere, ove necessario, ad eventuali controlli successivi sulle entità ospitanti.

Le Questure continueranno ad effettuare le verifiche relative all'insussistenza di motivi ostativi all'ingresso dei lavoratori extracomunitari sul territorio nazionale, ai sensi del DPR 394/99  .

Per consentire al lavoratore straniero di richiedere il visto di ingresso, l'entità ospitante potrà controllare lo stato di avanzamento dell'istanza consultando lo stato della pratica sulla home page utente dalla quale è stata inviata l'istanza, raggiungibile all'indirizzo https://nullaostalavoro.interno.it.

Allorquando la domanda sarà nello step "nulla osta inviato all'Autorità Consolare", il lavoratore extracomunitario dovrà recarsi presso la Rappresentanza diplomatica competente per richiedere il visto di ingresso.

Si rammenta altresì che, entro 8 giorni dall'ingresso sul territorio nazionale, il lavoratore, unitamente all'entità ospitante nella persona del rappresentante legale o suo delegato, dovrà recarsi presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione per effettuare la richiesta di permesso di soggiorno, esibendo la necessaria documentazione completa.

Tutto ciò premesso, si invitano codeste Prefetture, anche per il tramite dei Consigli Territoriali per l'Immigrazione, e gli Ispettorati territoriali del lavoro a diramare la presente Circolare in sede locale e ai soggetti che potrebbero essere interessati alla nuova procedura.

Si ringrazia per la consueta collaborazione.

 

IL DIRETTORE CENTRALE PER LE POLITICHE DELL'IMMIGRAZIONE E DELL'ASILO Di Lullo

IL DIRETTORE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE Esposito



ALLEGATI:  
- Allegato   -