Ai signori Prefetti - LORO SEDI
Al Sig. Commissario del Governo per la Provincia Autonoma di TRENTO
Al signor Commissario del Governo perla Provincia Autonoma di BOLZANO
Al signor Presidente della Giunta Regionale della Valle d'Aosta - AOSTA
Al Dipartimento della Pubblica Sicurezza Direzione Centrale dell'immigrazione e della Polizia delle Frontiere - ROMA
Al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Generale per le Politiche Attive, i Servizi per il Lavoro e la Formazione Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione - ROMA
e, pc Al Gabinetto dell'on.le Ministro - SEDE
All'Ufficio Affari Legislativi e Relazioni Parlamentari - SEDE
Si fa riferimento alla normativa riguardante la conversione dei permessi di soggiorno prevista dall' art. 14 del D. P. R. n. 394/1999 .
Tale normativa, come noto, non prevede la conversione del permesso di soggiorno per motivi religiosi in permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo. Quindi, in linea con quanto stabilito dal legislatore, questa Amministrazione ha ritenuto non accoglibili le istanze presentate dai religiosi finalizzate ad ottenere la predetta conversione.
Al riguardo, si è rilevata una giurisprudenza non sempre univoca rispetto alla linea seguita da questa Amministrazione nell'applicazione di tali disposizioni normative.
Infatti, negli ultimi anni questa Amministrazione è risultata più volte soccombente nei ricorsi proposti innanzi ai Tribunali Amministrativi Regionali per l'annullamento dei provvedimenti di diniego delle citate richieste di conversione.
Atteso tale non univoco orientamento, ed a seguito dell'Atto Camera n. 9/02977-A/008 del 10/06/2015,con il quale la Camera dei Deputati ha presentato all'ordine del giorno l'impegno del Governo a dipanare i dubbi interpretativi in merito alla normativa in oggetto, questo Ufficio ha ritenuto opportuno richiedere l'avviso del Consiglio di Stato nella controversa materia.
Al riguardo il Consiglio di Stato, con parere N.1048/2015, espresso nell'adunanza in data 15 luglio 2015, ed acquisito in data 25 agosto 2015, ha ritenuto di confermare l'applicazione della normativa così come operata da questo Ministero, in quanto la specificità ed eccezionalità del permesso di soggiorno per motivi religiosi esclude, in mancanza di una disposizione esplicita, la facoltà di conversione di detto permesso in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
E' stato, infatti, sottolineato dal Consiglio di Stato che l'unica ragione per la quale un cittadino straniero ottiene il permesso di soggiorno per motivi religiosi e quella di svolgere nel territorio nazionale l'attività strettamente collegata al proprio ministero religioso e che se tali presupposti vengono meno perché il titolare di tale permesso intende dedicarsi ad attività lavorativa - viene a mancare l'unico presupposto di entrata e di permanenza nel territorio nazionale.
Difatti, il rilascio del permesso di soggiorno per motivi religiosi, ai sensi dell' art. 5 comma 2 del TU. immigrazione , segue un iter particolare ed agevolato, ed il suo rinnovo è previsto fin quando il beneficiario si dedica ad attività religiose e di culto; oltre a ciò, tali permessi di soggiorno non sottostanno alle restrizioni quantitative fissate per i permessi di lavoro e, qualora commutati, influirebbero sulla par condicio a carico dei richiedenti non"privilegiati".
Secondo l'Alto Consesso, infatti, le disposizioni contenute rispettivamente nell' art. 6 del DPR 286/98 e nell' art. 14 del DPR 394/99 , in base ai quali solo i permessi di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo e familiari possono essere utilizzati anche per le altre attività consentite, e solo i permessi di soggiorno rilasciati per motivi di studio e formazione possono essere convertiti, si devono ritenere non suscettibili di interpretazione estensiva.
Pertanto, la normativa vigente non consente di accogliere la richiesta di conversione dei permessi di soggiorno per motivi religiosi in permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo.
Il Vice Capo Dipartimento, Direttore Centrale: Scotto Lavina