Regione Toscana
norma

 
MINISTERO DELL'INTERNO  
CIRCOLARE 22 giugno 2021, n. 46888
  Oggetto: Procedure informatizzate di rilascio/rinnovo dei titoli di soggiorno. Rilascio della carta di soggiorno per familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro.  
 


 
  urn:nir:ministero.interno:circolare:2021-06-22;46888

ALLE QUESTURE DELLA REPUBBLICA - LORO SEDI

ALLE ZONE POLIZIA DI FRONTIERA - LORO SEDI

e, per conoscenza: AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - ROMA

ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO - SEDE

ALL'UFFICIO PER IL COORDINAMENTO E LA PIANIFICAZIONE DELLE FORZE DI POLIZIA - ROMA

ALLA DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA CRIMINALE - ROMA

ALLA DIREZIONE CENTRALE ANTICRIMINE DELLA POLIZIA DI STATO - SEDE

AL CENTRO ELETTRONICO NAZIONALE - NAPOLI

ALL'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - ROMA

ALLA SOCIETA' POSTE ITALIANE - ROMA


 

Con l'entrata in vigore del regolamento (UE) 2019/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 sul rafforzamento della sicurezza delle carte d'identità dei cittadini dell'Unione e dei titoli di soggiorno, è previsto il rilascio del titolo di soggiorno elettronico, a partire dal 2 agosto p.v., in favore dei familiari stranieri di cittadino UE che esercitano il diritto di libera circolazione nel territorio degli Stati membri, ai sensi del decreto legislativo n. 30/2007  , di recepimento della direttiva 2004/38/CE .

Tale documento, che andrà a sostituire il modello cartaceo attualmente in uso, verrà rilasciato secondo il modello uniforme previsto dal regolamento (CE) n. 1030/2002 , così modificato dal regolamento (UE) 2017/1954 .

Nelle more di una imminente modifica della normativa nazionale, che recepisca appieno le nuove disposizioni dei Regolamenti europei, è stato implementato l'applicativo informatico "StranieriWeb" prevedendo l'emissione (stampa) del documento denominato "Carta di soggiorno" con validità 5 anni e "Carta di soggiorno permanente" con validità 10 anni.

In corrispondenza del campo "tipo di permesso", gli stessi riporteranno. rispettivamente, la dicitura "Familiare UE art 10 DIR 2004/38/CE " e "Familiare UE art 20 DIR 2004/38/CE " a seconda che si tratti di primo rilascio o rinnovo. Nei casi di rilascio del titolo di soggiorno in favore di minore degli anni diciotto la durata sarà di anni 5, rinnovabile fino al compimento della maggiore età, in analogia con quanto previsto per il rilascio della carta di identità e dei documenti di viaggio e le loro pratiche di permesso riporteranno la dicitura "Familiare UE art 10 DIR 2004/38/CE".

Restano invariate le modalità finora seguite per l'acquisizione dei dati biometrici ai fini della personalizzazione del documento come pure l'inoltro della richiesta di rilascio/rinnovo del titolo di soggiorno che può essere presentata direttamente in Questura ovvero tramite kit postale presso gli sportelli degli Uffici abilitati. Il rilascio del nuovo documento sarà preceduto da una fase sperimentale presso le Questure di Roma e Salerno, a partire dal 13 luglio p.v., per poi essere esteso a tutto il territorio nazionale dal 2 agosto 2021. In tale contesto, le Questure pilota potranno acquisire le nuove pratiche solo nel formato elettronico e portare a compimento quelle già in trattazione con la stampa del titolo cartaceo.

Le Questure che non prendono parte alla sperimentazione, potranno continuare ad acquisire le pratiche e consegnare il documento nel formato cartaceo fino al 31 luglio 2021. A partire dal 2 agosto 2021, tutte le Questure saranno abilitate per l'acquisizione della richiesta nel formato elettronico; eventuali giacenze rimaste inevase, dovranno essere trattate mediante l'annullamento della pratica e recupero dei dati per la nuova configurazione.

Per quanto concerne gli oneri per il riiascio del titolo di soggiorno si fa presente che sono a carico dell'interessato le spese relative alla marca da bollo di €. 16,00 ed al costo di produzione del pse di €. 30,46 oltre, ovviamente, a quelle della raccomandata, nel caso di inoltro della domanda tramite kit postale.

I titoli di soggiorno rilasciati nel formato cartaceo conservano la validità fino alla scadenza o sostituzione con altro documento e, comunque, non oltre il 3 agosto 2023.

Con l'occasione, corre l?obbligo richiamare l'attenzione degli operatori, all'atto della consegna del titolo, di far verificare all'interessato la corrispondenza dei dati in esso riportati, poiché non verranno prese in considerazione richieste di retrocessione di stato per le relative correzioni, trascorsi 90 giorni dalla consegna del titolo stesso.

Per quanto concerne, infine, la gestione dei modelli cartacei di carta di soggiorno, giacenti presso codesti Uffici privi di personalizzazione, si richiamano le disposizioni di cui al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 4 agosto 2003, recante "Istruzioni per la disciplina dei servizi di vigilanza e controllo sulla produzione delle carte valori e degli stampati a rigoroso rendiconto".

Nelle news della piattaforma Stranieriweb è stato reso disponibile il manuale pratico, utile per gli operatori degli Uffici Immigrazione.

 

IL DIRETTORE CENTRALE, Bontempi