Regione Toscana
norma

 
MINISTERO DELL'INTERNO  
CIRCOLARE 24 novembre 2016, n. 4725
  Oggetto : Decreto Legislativo 29 ottobre 2016, n. 203  , recante attuazione della direttiva 2014/36/UE sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali.  
 


 
  urn:nir:ministero.interno:circolare:2016-11-24;4725

Ai Sigg. Prefetti titolari degli Uffici - LORO SEDI

Al Sig. Commissario del Governo per la Provincia Autonoma di TRENTO

Al Sig. Commissario del Governo per la Provincia Autonoma di BOLZANO

Al Sig Presidente della Giunta Regionale della VALLE D'AOSTA - AOSTA

e p.c. Al Gabinetto del Sig. Ministro - SEDE

Al Dipartimento della Pubblica Sicurezza-Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere - ROMA

Al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Generale dell'Immigrazione e delle politiche di integrazione - ROMA

All'Ufficio VI Sistemi Informatici


 

In data 24 novembre u. s. è entrato in vigore il Decreto legislativo in oggetto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 262 del 9 novembre 2016, che nel conformare la disciplina del lavoro stagionale alla Direttiva europea, apporta una serie di modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  ed al relativo regolamento di attuazione, DPR 394/99  , in materia di lavoro stagionale.

In particolare, ai fini della semplificazione normativa, sono stati riformulati gli articoli 5  e 24  del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (T.U. Immigrazione), riportando a norma di rango primario i contenuti delle relative norme regolamentari che, di conseguenza, sono state abrogate.

Al riguardo si evidenziano le principali modifiche intervenute, che attengono alla competenza degli Sportelli Unici per l'Immigrazione:

- il comma 3 ter dell'art. 5 del T.U. Immigrazione  è stato sostituito consentendo allo straniero che dimostri di essere venuto in Italia almeno una volta negli ultimi 5 anni precedenti (e non più due anni di seguito negli ultimi due) per prestare lavoro stagionale, di ottenere un permesso pluriennale in caso di impieghi ripetitivi, con indicazione del periodo di validità per ciascun anno.

L' art. 24  è stato interamente sostituito. In particolare:

- Al comma 1  vengono individuati i settori "agricolo e turistico/alberghiero" quali settori occupazionali che hanno carattere stagionale.

- Viene modificata la disposizione vigente per quel che concerne le modalità della sistemazione alloggiativa (art. 22, comma 2, lettera b), nell'ipotesi in cui essa viene fornita dal datore di lavoro: "...se il datore di lavoro fornisce l'alloggio, esibisce al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno, un titolo idoneo a provarne l'effettiva disponibilità, nel quale sono specificate le condizioni a cui l'alloggio è fornito, nonche' l'idoneità alloggiativa ai sensi delle disposizioni vigenti. L'eventuale canone di locazione non può essere eccessivo rispetto alla qualità dell'alloggio e alla retribuzione del lavoratore straniero e, in ogni caso, non è superiore ad un terzo di tale retribuzione. Il medesimo canone non puo' essere decurtato automaticamente dalla retribuzione del lavoratore".

- Al comma 4  , viene richiamato l' art. 30 bis del DPR 394/99  ed i relativi commi che regolano le modalità di rilascio del nulla osta al lavoro stagionale, ad esclusione del comma 4, relativo alla possibilità per il datore di lavoro di decurtare il canone di affitto dalla retribuzione, così come indicato nel punto precedente.

- Al comma 6  , vengono specificate le condizioni di accoglimento della richiesta, in caso di mancata comunicazione del diniego, quando, decorsi venti giorni dalla domanda, ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

1. la richiesta riguarda uno straniero già autorizzato almeno una volta nei cinque anni precedenti a prestare lavoro stagionale presso lo stesso datore di lavoro richiedente;

2. Il lavoratore è stato regolarmente assunto dal datore di lavoro e ha rispettato le indicazioni indicate nel precedente permesso di soggiorno".

- Al comma 9  viene esteso il diritto di precedenza al rientro in Italia per ragioni di lavoro stagionale a quel lavoratore già ammesso a lavorare in Italia almeno una volta nei cinque anni precedenti presso lo stesso o altro datore di lavoro, sempre che abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno e sia rientrato nello stato di provenienza alla scadenza del medesimo.

- Al comma 10  , viene disciplinata la possibilità, per il lavoratore stagionale che ha svolto, per almeno tre mesi, regolare attività lavorativa, di convertire il permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, nei limiti delle quote definite annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ( art.3, comma 4, del decreto legislativo n. 286 del 1998  ).

- Al comma 11  viene indicata la procedura relativa al rilascio del nulla osta pluriennale, che può essere richiesto dal datore di lavoro che si trova nelle condizioni di cui all' art. 5, comma 3 ter  . Tale procedura, fino ad ora regolamentata dall' art. 38 bis del DPR 394/99  che è stato abolito, non presenta sostanziali cambiamenti.

- Al comma 12  vengono indicati tutti i motivi che possono determinare il rifiuto o la revoca del nulla osta al lavoro stagionale, fuori dei casi di cui all' art. 22, commi 5-bis  e 5-ter  , del D.lgs 286/98 .

- Al comma 13  vengono indicati tutti i motivi che possono determinare il mancato rilascio o il rifiuto del rinnovo, ( fino ad un periodo massimo di nove mesi) del permesso di soggiorno per lavoro stagionale, fuori dei casi di cui all' art. 5, comma 5 del D.lgs 286/98  .

- Il comma 16  elenca le categorie di cittadini stranieri per i quali non è possibile presentare domanda di nulla osta al lavoro stagionale.

L' art. 11, comma 1-bis  , l'art. 38  , e l'art. 38-bis  del DPR 394/99 sono abrogati.

La modulistica informatica relativa alle domande di nulla osta all'ingresso dei lavoratori stagionali, sia pluriennali che non pluriennali, è stata aggiornata alla luce delle modifiche summenzionate così da consentire l'invio delle domande secondo le nuove disposizioni.

Giova rappresentare che il decreto flussi per lavoro stagionale 2016 consente di presentare le domande fino al 31/12/2016, e che parte delle 1500 quote riservate alle domande per lavoro stagionale pluriennale non sono state ancora utilizzate. Pertanto, alla luce della nuova normativa, potranno essere ancora presentate domande a favore di quei cittadini stranieri che riuniscono i requisiti previsti dal comma 11, dell'art. 24 del D.lgs 286/98  così come riformulato.

Si fa riserva di trasmettere nei prossimi giorni indicazioni operative, concordate con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Si invitano le SS.LL a diramare la presente circolare in sede locale, anche per il tramite del Consiglio Territoriale per l'Immigrazione, alle Associazioni rappresentative dei datori di lavoro ed alle Associazioni rappresentative degli stranieri, operanti sul territorio.

Si ringrazia per la consueta collaborazione.


 

IL VICE CAPO DIPARTIMENTO DIRETTORE CENTRALE (Scotto Lavina)