Al Ministero degli Affari Esteri e della cooperazione internazionale
Al Ministero della Salute
Al Ministero dell'Interno
Alla presidenza del Consiglio dei Ministri
E, p.c. Ai Rettori delle Università
Alla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane
Ai sensi dell' art. 2, comma 1 del "Regolamento concernente la modalità per l'ammissione dei medici per l'ammissione alle scuole di specializzazione in medicina" 30 giugno 2014, n. 105 , possono partecipare al concorso nazionale per l'accesso alle scuole di specializzazione in Medicina, coloro i quali abbiano conseguito la laurea in medicina e chirurgia in data anteriore al termine di scadenza di presentazione delle domande di partecipazione al concorso fissato dal bando, con l'obbligo, a pena di esclusione di superare l'esame di stato si abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo entro il termine, fissato nello stesso bando, per l'inizio delle attività didattiche nelle scuole.
L' art. 5, comma 2 del citato Regolamento prevede, inoltre, che, fatta salva tra le altre, la riserva di cui all' art. 35, comma 3 del decreto legislativo n. 368 del 1999 e successive modificazioni, il Ministero redige una graduatoria nazionale per ciascuna tipologia di scuola. All'esito del concorso sono ammessi alle scuole di specializzazione, coloro che in relazione al numero dei posti disponibili, siano collocati in posizione utile nella relativa graduatoria nazionale sulla base del punteggio complessivo riportato.
Alla luce delle disposizioni dettate dal D.Lgs. 25/07/98 n. 286 , dalla Legge 14/01/99 n. 4 , dal DPR. 31.08.99 n. 394 , dalla Legge 271/2004 e dalla direttiva dal Ministero della Salute del 18.4.2000, n. 1259, nell'imminenza dell'emanazione del prossimo bando di concorso per l'accesso alle Scuole di specializzazione in Medicina per l'aa. 2014/2015, appare. opportuno fornire la indicazioni che seguono par quanto concerne la partecipazione al concorso da parte dei medici stranieri.
A. Cittadini comunitari
I cittadini comunitari medici accedono alle Scuole di specializzazione alle stesse condizioni e con gli stessi requisiti dei cittadini italiani (laurea e abilitazione all'esercizio professionale riconosciuta dal Ministero della Salute). La domanda è presentata al Ministero dell'Istruzione dell'Università a della Ricerca, entro e con le modalità previste nel bando di concorso per i cittadini italiani.
B. Rifugiati politici
I medici rifugiati politici accedono alle Scuole di specializzazione, alle stesse condizioni e con gli stessi requisiti dei cittadini italiani (laurea e abilitazione all'esercizio professionale riconosciuta dal Ministero della Salute). La domanda è presentata al Ministero dell'Istruzione, dell'Università a della Ricerca, entro i termini e con le modalità previste nei bando di concorso peri cittadini italiani.
C. Cittadini stranieri provenienti da Paesi in via di sviluppo (PVS) con borsa di studio concessa dal Governo italiano
Ai sensi dell' art. 35 del D. Lgs. 368/1999 , nell'ambito del numero globale degli specialisti da formare annualmente, per ciascuna tipologia di specializzazione, è stabilito, d'intesa con il MAECI , il numero posti da riservare ai medici stranieri provenienti dai PVS, previa verifica delle capacità ricettive delle strutture universitarie italiane.
Ai sensi dell'art. 35, comma 5, del lDLgs. 368/1999, inoltre, "per usufruire dei posti riservati di cui al comma 3," i candidati cittadini stranieri provenienti da paesi in via di sviluppo devono comunque: ".aver superato le prove di ammissione previste dall'ordinamento della scuola". La partecipazione al concorso ai sensi dell' art. 35, comma 3, del D. Lgs. n. 368/1999 da parte dei cittadini stranieri provenienti da Paesi in via di sviluppo è subordinata all'eventuale disponibilità da parte di codesto MAECI al finanziamento di specifici di formazione specialistica ai sensi della L. n. 49/1987 . Tale disponibilità dovrà essere comunicata alla scrivente Direzione Generale all'indirizzo PEC dgsinfs@postacert.istruzione.it entro e non oltre il 20 aprile 2015.
In presenza dei finanziamenti finalizzati a tali contratti i cittadini residenti o temporaneamente in Italia dovranno presentare apposita domanda alla Rappresentanza diplomatica italiana del proprio Paese d'origine, che ne curerà la trasmissione al MAECI - Direzione generale per la Cooperazione allo Sviluppo, indirizzandone copia per conoscenza alle Università interessate e al Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, tramite il seguente indirizzo PEC: dgsinfs@postacert.istruzione.it. La suddetta domanda dovrà essere corredata da idonea documentazione che accerti il possesso, da parte dell'interessato, dei necessari requisiti di ammissione, vale a dire:
- nel caso di studi effettuati in Italia, titolo accademico ad abilitazione all'esercizio della professione secondo l'ordinamento italiano;
- nel caso di titoli e abilitazione all'esercizio della professione acquisiti nel Paese di origine il cittadino extracomunitario dovrà presentare l'acquisizione del riconoscimento della propria abilitazione professionale tramite il Ministero della Salute, Direzione generale delle Professioni sanitarie e delle risorse rimane dei SSN.
Il candidato in possesso dei requisiti di ammissione sopra citati dovrà comunque presentare la domanda di partecipazione al concorso entro il termine previsto e con le modalità di cui al bando di concorso. A coloro che si iscrivono ai primo anno del corso di specializzazione nell'AA. 2014/2015, si applica il "contratto di formazione specialistica" dei medici, ai sensi dei D.Lgs. n. 368/1999 e successive modificazioni ed integrazioni. Nella redazione di tali contratti dovrà essere aggiunta la
Seguente postilla: "II pagamento della retribuzione del presente contratto, stipulato con un medico extracomunitario, beneficiario del finanziamento della Direzione generale Cooperazione allo Sviluppo del MAECI, ai sensi della L. 49/1987 , sarà effettuato direttamente allo specializzando dal MAECI, che provvederà anche al versamento dell'intera quota dei contributi previdenziali: 1/3 a carico del lavoratore e 2/3 a carico del datore di lavoro (Università e Regione)". A tal fine il contratto in questione dovrà essere altresì sottoscritto anche da un rappresentante del MAECI a ciò delegato.
D. Cittadini extracomunitari
1) sono ammessi al concorso a parità di condizioni con gli italiani, i medici extracomunitari che si trovino nella condizioni previste dell'art. 39. comma 5, del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e s.m.i. La domanda di partecipazione e al concorso da parte di tali soggetti è presentata al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, entro i termini e con le modalità previste nel bando di concorso per i cittadini italiani;
2) I medici extracomunitari, che non rientrano nella fattispecie di cui al precedente punto 1) che siano destinatari di borsa di studio dei Governi del rispettivi Paesi ai sensi dell' art. 1, comma 7 della Legge 14.1.1999, n. 4 , possono partecipare al concorso di ammissione alle Scuole di specializzazione per posti in soprannumero, previa verifica delle capacità ricettive delle strutture universitarie. Ai fini della determinazione di quanto sopra si fa riferimento agli accordi intergovernativi, culturali, e/o scientifici, ai programmi esecutivi dei medesimi e/o ad apposite intese tra Università italiane e Università dei Paesi interessati.
Le Rappresentanze diplomatiche italiane avranno cura di trasmettere le domande degli interessati al MAECI - Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo e per conoscenza alle Università interessate e al Ministero dell'Istruzione dell'università e della Ricerca, tramite il seguente indirizzo: dgsinfs@postacert.istruzione.it, avendo cura di verificare il possesso, da parte dei candidati di tutti i requisiti di ammissione richiesti da parte dell'ordinamento italiano, ovvero il titolo accademico e l'abilitazione all'esercizio della professione secondo l'ordinamento italiano nel caso di studi effettuati in Italia. Nel caso di titoli ed abilitazione all'esercizio della professione acquisiti nel paese d'origine, il cittadino extracomunitario dovrà presentare l'acquisizione del riconoscimento, tramite il Ministero della Salute - Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del SSN. Dell'abilitazione professionale conseguita nei Paese di origine. Con riferimento alla suddetta categoria di soggetti, si chiede a codesto MAECI - Direzione generale per la Cooperazione e lo Sviluppo - di voler comunicare l'eventuale disponibilità di finanziamenti con tale finalità alla scrivente Direzione Generale all'indirizzo PEC dgsinfs@postacert.istruzione.it entro e non oltre il 20 aprile 2015.
Sarà cura di codesto MAECI verificare la disponibilità economica per la stipula dai contratti per stranieri di cui sopra, tale da assicurare la copertura dell'intera durata del corso, sia che si tratti di disponibilità garantita dal Governo o da Istituzioni italiane, sia straniere riconosciute idonee rispettivamente da questo Ministero e dalla Rappresentanza Diplomatico consolare italiana all'estero, competente per territorio; tale disponibilità è valutabile nella somma di Euro 25.000 per i primi due anni di corso e di Euro 26.000 per i successivi anni di corso ai sensi del decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 7 marzo 2007 e s.m.i
Si ribadisce la necessità che il candidato in possesso dei requisiti di ammissione sopra citati presenti comunque la domanda di partecipazione al concorso entro il termine e con le modalità previste dal bando di concorso nazionale italiano.