SIGG. PREFETTI - LORO SEDI
AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI TRENTO
AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO
AL SIG. PRESIDENTE VALLE D'AOSTA - AOSTA
e, per conoscenza AL GABINETTO DEL SIG. MINISTRO - SEDE
AL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI UFFICIO COORDINAMENTO E AFFARI GENERALI - SEDE
ALLA DIREZIONE CENTRALE PER LA DOCUMENTAZIONE E LA STATISTICA - SEDE
AL SERVIZIO DOCUMENTAZIONE - SEDE
AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI Direzione Generale Italiani all'Estero e Politiche Migratorie - Uff.V - ROMA
AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio Legislativo- ROMA
ALL'ANCI Via dei Prefetti, 46 - ROMA
ALL'ANUSCA Via dei Mille, 35E/F - CASTEL S. PIETRO TERME (BO)
ALLA DeA - Demografici Associati c/o Amministrazione Comunale CASCINA (PI)
Il D.M. 6 ottobre 1931, emanato in attuazione degli artt. 39 e 40, del R.D. 18 giugno 1931, n. 778 , recante norme regolamentari in materia di controversie e rettifiche relative alle iscrizioni nei casellari giudiziali, all'art. 111 stabilisce, che "allorquando sia comunicata al casellario locale la notizia del cambiamento del cognome o delle altre generalità di una persona cambiamento in seguito a riconoscimento o ad adozione, ovvero a cambiamento od aggiunta di cognome..., ovvero di rettificazioni di nomi e cognomi vietati ... " il procuratore della Repubblica deve far eseguire "opportune ricerche al fine di stabilire se esistono precedenti nel casellario giudiziale al nome delle persone di cui si tratta, col cognome, nome e le altre generalità originarie; nel caso che si rinvengano precedenti, dovrà disporre la rettificazione delle schede e la collocazione di una scheda di richiamo col cognome, nome e generalità originarie". Al fine di consentire l'attuazione della predetta normativa da parte degli organi competenti, si richiama l'attenzione sull'esigenza che gli ufficiali di stato civile ogni volta che operano un'annotazione di atto o provvedimento che comporti un accertamento o una modificazione nel prenome, nel cognome, nello pseudonimo, nella paternità, nella maternità, nel luogo, nella data di nascita, nella cittadinanza, nel sesso di una persona, ne diano tempestiva comunicazione al casellario giudiziale locale, individuato ai sensi dell' art. 2, R.D. su indicato.
Al riguardo si soggiunge che tale comunicazione non è dovuta per le persone minori di quattordici anni, non essendovi la presenza di schede ad essi intestate,presso il casellario.
Di quanto sopra riferito, si prega di voler informare con cortese sollecitudine i Sigg.ri Sindaci, invitandoli a dare puntuale attuazione alle disposizioni sopra richiamate.
IL DIRETTORE CENTRALE: Ciclosi