Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e Dirigenti Medici
e, per conoscenza, Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Con riferimento alla circolare n. 39 del 27 febbraio 2017 , a seguito di ulteriori approfondimenti e al fine di chiarire la portata applicativa, i paragrafi 1. e 2. sono così riformulati:
1. Requisiti generali
Il premio alla natalità è riconosciuto alle donne gestanti o alle madri che siano in possesso dei seguenti requisiti attualmente presi in considerazione per l'assegno di natalità di cui alla legge di stabilità n. 190/2014 (art. 1, comma 125):
- residenza in Italia;
- cittadinanza italiana o comunitaria;
- le cittadine non comunitarie in possesso dello status di rifugiato politico e protezione sussidiaria sono equiparate alle cittadine italiane per effetto dell' art. 27 del Decreto Legislativo n. 251/2007 ;
- per le cittadine non comunitarie, possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all' articolo 9 del Decreto Legislativo n. 286/1998 oppure di una delle carte di soggiorno per familiari di cittadini UE previste dagli artt. 10 e 17 del Decreto Legislativo n. 30/2007 , come da indicazioni ministeriali relative all'estensione della disciplina prevista in materia di assegno di natalità alla misura in argomento (cfr. c ircolare INPS 214 del 2016 ).
2. Maturazione del premio alla nascita o all'adozione
Il beneficio di 800 euro può essere concesso esclusivamente per uno dei seguenti eventi verificatisi dal 1° gennaio 2017:
- compimento del 7° mese di gravidanza;
- parto, anche se antecedente all'inizio dell'8° mese di gravidanza;
- adozione del minore, nazionale o internazionale, disposta con sentenza divenuta definitiva ai sensi della legge n. 184/1983 ;
- affidamento preadottivo nazionale disposto con ordinanza ai sensi dell' art. 22, comma 6, della legge 184/1983 o affidamento preadottivo internazionale ai sensi dell' art. 34 della legge 184/1983 .
Il beneficio è concesso in un'unica soluzione, per evento (gravidanza o parto, adozione o affidamento), e in relazione ad ogni figlio nato o adottato/affidato.
Il Direttore Generale Gabriella Di Michele