Regione Toscana
norma

 
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
CIRCOLARE 16 marzo 2017, n. 61
  Oggetto: Premio di 800 euro per la nascita o l'adozione di un minore di cui all' articolo 1, comma 353, legge 11 dicembre 2016, n. 232  , (legge di Bilancio 2017), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 21-12-2016. Integrazione del contenuto della circolare n. 39 del 27 febbraio 2017  .  
 


 
  urn:nir:istituto.nazionale.previdenza.sociale:circolare:2017-03-16;61

Ai Dirigenti centrali e periferici

Ai Responsabili delle Agenzie

Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali

Al Coordinatore generale Medico legale e Dirigenti Medici

e, per conoscenza, Al Presidente

Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza

Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci

Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo

Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse

Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati

Ai Presidenti dei Comitati regionali

Ai Presidenti dei Comitati provinciali


 

Con riferimento alla circolare n. 39 del 27 febbraio 2017  , a seguito di ulteriori approfondimenti e al fine di chiarire la portata applicativa, i paragrafi 1. e 2. sono così riformulati:

1. Requisiti generali

Il premio alla natalità è riconosciuto alle donne gestanti o alle madri che siano in possesso dei seguenti requisiti attualmente presi in considerazione per l'assegno di natalità di cui alla legge di stabilità n. 190/2014  (art. 1, comma 125):

- residenza in Italia;

- cittadinanza italiana o comunitaria;

- le cittadine non comunitarie in possesso dello status di rifugiato politico e protezione sussidiaria sono equiparate alle cittadine italiane per effetto dell' art. 27 del Decreto Legislativo n. 251/2007  ;

- per le cittadine non comunitarie, possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all' articolo 9 del Decreto Legislativo n. 286/1998  oppure di una delle carte di soggiorno per familiari di cittadini UE previste dagli artt. 10 e 17 del Decreto Legislativo n. 30/2007  , come da indicazioni ministeriali relative all'estensione della disciplina prevista in materia di assegno di natalità alla misura in argomento (cfr. c ircolare INPS 214 del 2016  ).

2. Maturazione del premio alla nascita o all'adozione

Il beneficio di 800 euro può essere concesso esclusivamente per uno dei seguenti eventi verificatisi dal 1° gennaio 2017:

- compimento del 7° mese di gravidanza;

- parto, anche se antecedente all'inizio dell'8° mese di gravidanza;

- adozione del minore, nazionale o internazionale, disposta con sentenza divenuta definitiva ai sensi della legge n. 184/1983  ;

- affidamento preadottivo nazionale disposto con ordinanza ai sensi dell' art. 22, comma 6, della legge 184/1983  o affidamento preadottivo internazionale ai sensi dell' art. 34 della legge 184/1983  .

Il beneficio è concesso in un'unica soluzione, per evento (gravidanza o parto, adozione o affidamento), e in relazione ad ogni figlio nato o adottato/affidato.


 

Il Direttore Generale Gabriella Di Michele