Ai Sigg. Prefetti titolari degli Uffici Territoriali di Governo - Loro Sedi
Al Commissario del Governo per la Provincia Autonoma di TRENTO
Al Commissario del Governo per la Provincia Autonoma di BOLZANO
Al Presidente della Giunta Regionale della Valle d'Aosta - AOSTA
Alle Direzioni Regionali del Lavoro - LORO SEDI
Alle Direzioni Territoriali del Lavoro (per il tramite delle Direzioni Regionali del Lavoro) - Loro Sedi
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Servizio per il Lavoro - TRIESTE
Provincia Autonoma di Bolzano Ripartizione - BOLZANO
Provincia Autonoma di Trento Dipartimento Servizi Sociali Servizio Lavoro - TRENTO
Assessorato Regie della Famiglia delle politiche sociali e del lavoro - PALERMO
e. p.c, Al Ministero degli Affari Esteri
Al Ministero dello Sviluppo Economico Uffici del Ministro - Segreteria tecnica - ROMA
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo - ROMA
All' I.N.P.S.- istituto Nazionale della Previdenza Sociale Via Ciro il Grande, 21 - ROMA
Al Gabinetto dei Sig. Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
Alla Direzione Generale per la Politiche dei Servizi per il Lavoro - SEDE
Al Dipartimento della P.S. Direzione Centrale dell'immigrazione e della Polizia delle Frontiere - SEDE
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (all. 1) in data 11 dicembre 2014 , registrato il giorno 18 dicembre 2014 dalla Corte dei Conti, è stata adottata per l'anno 2014 la "Programmazione transitorie dei flussi di ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro non stagionale nel territorio dello Stato".
In base al predetto decreto, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, sono ammessi in ltalia 17.850 lavoratori stranieri per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, compresa la quota di 2.000 unità già prevista dai DPCM 12.03.2014 a titolo di anticipazione per l'ingresso di cittadini dei Paesi non comunitari partecipanti all'esposizione Universale di Milano 2015 ( art. 1 ).
RIPARTIZIONE DELLA QUOTA
- 1.000 cittadini stranieri residenti all'estero che abbiano completato programmi di formazione ed istruzione nei Paesi d'origine ai sensi dell' art. 23 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (TUI) ( art. 2 );
- 2.400 cittadini stranieri per lavoro autonomo riservata a i cittadini stranieri residenti all'estero appartenenti alle seguenti categorie: imprenditori di società che svolgono attività d'interesse per l'economia italiana che effettuano un investimento significativo in Italia, che sostiene o accresce i livelli di reddito; liberi professionisti esercenti professioni vigilate, oppure non regolamentate ma rappresentative a livello nazionale e comprese negli elenchi curati dalla Pubblica Amministrazione; titolari di cariche di amministrazione e di controllo di società; di società non cooperative, espressamente previste dalla normativa vigente in materia di visti d'ingresso; artisti di chiara fama internazionale o di alta qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici o da enti privati; cittadini stranieri per la costituzione di imprese start-up innovative, ai sensi della legge 17 dicembre 2012, n. 221 , in presenza dei requisiti previsti dalla stessa legge e titolari di un rapporto di lavoro di natura autonoma con l'impresa ( art. 3 );
- 100 cittadini stranieri per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo per lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei due genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile ( art. 4 ).
È, inoltre, autorizzata la conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato di:
a) 4.050 permessi di soggiorno per lavoro stagionale;
b) 8.000 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale;
c) 1.000 permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati a Cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell'Unione europea.
È, altresì, autorizzata la conversione in permessi di soggiorno per lavoro autonomo di:
a) 1.050 permessi di soggiorno per studio; tirocinio e/o formazione professionale;
b) 1.250 permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati a cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell'Unione europea ( art. 5 ).
Le quote per lavoro subordinato previste dal decreto in oggetto saranno assegnate alle Direzioni Territoriali del Lavoro dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - tramite il sistema informatizzato SILEN - sulla base delle effettive domande pervenute agli Sportelli Unici per l'Immigrazione; ciò al fine di far coincidere i reali fabbisogni territoriali con le richieste presentate.
Trascorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione del citato decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, qualora vengano identificate quote significative non utilizzate, le stesse possono essere diversamente ripartite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sulla base delle effettive necessità riscontrate sul mercato del lavoro.
MODALITA' Di PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE E MODULISTICA
A partire dalla ore 8.00 del 23 dicembre 2014 sarà disponibile l'applicativo per la precompilazione dei moduli di domanda all'indirizzo https://nullaostalavoro.dlci.interno.it/Ministero/index2.jsp e saranno trasmesse esclusivamente con le consuete modalità telematiche" a partire dalle ore 9,00 del giorno successivo alla pubblicazione del decreto in oggetto sulla Gazzetta Ufficiale, di cui verrà data notizia sui siti istituzionali del Ministero dell'interno e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Le domande potranno essere presentate fino al termine di otto mesi dalla data di pubblicazione.
Le procedure concernenti le modalità di registrazione degli utenti, di Compilazione dei moduli e di invio delle domande sono identiche a quelle da tempo in uso e le caratteristiche tecniche sono reperibili sul manuale utente pubblicato sull'home page dell'applicativo.
Durante la fase di compilazione e di inoltro delle domande sarà fornita assistenza agli utenti attraverso un servizio di help desk, che potrà fornire ragguagli tecnici e giuridici e sarà raggiungibile tramite un modulo di richiesta utilizzando il link "Help Desk", disponibile per tutti gli utenti registrati sull'home page dell'applicativo; per le associazioni e i patronati accreditati rimarrà disponibile il numero verde già in uso.
I modelli da utilizzare per l'invio della domanda sono i seguenti:
- Modelli A e B per i lavoratori di origine italiana residenti in Argentina, Uruguay , Venezuela e Brasile;
- Modeiio VA conversioni dei permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale in permesso di lavoro subordinato;
- Modello VB conversioni dei permessi di soggiorno per lavoro stagionale in lavoro subordinato;
- Modello Z conversione dei permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale in lavoro autonomo;
- Modello LS conversioni dei permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati da altro Stato membro dell'UE in permesso di lavoro subordinato;
- Modello LS2 conversioni dei permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati da altro Stato membro dell'UE in lavoro autonomo;
- Modello LS1 richiesta di nulla osta al lavoro domestico per stranieri in possesso di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
- Modello BPS richiesta nominativa di nulla osta riservata all'assunzione di lavoratori inseriti in progetti speciali.
Relativamente all'ingresso dei lavoratori cittadini dei paesi non comunitari partecipanti all'esposizione universale di Milano del 2015, per esigenze di lavoro subordinato non stagionale, previsto dall'art. 2, comma 2 del citato DPCM, il Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione del Ministero dell'Interno ha predisposto i relativi modelli di domanda EXPO A - EXPO D. le procedure operative sono state diramate per la sola provincia di Milano con apposita circolare n. 4663 del 21 luglio 2014 .
Tutti gli invii compresi quelli generati con l'assistenza delle associazioni o dei patronati verranno gestiti dal programma in maniera singola, domanda per domanda e non "a pacchetto".
L'eventuale spedizione di più domande mediante un unico invio verrà gestita come una serie di singole spedizioni, in base ali'ordine di compilazione, e verranno generate singole ricevute per ogni domanda.
Le domando saranno trattate sulla base dei rispettivo ordine cronologico di presentazione.
Nell'area del singolo utente sarà, inoltre, possibile visualizzare l'elenco delle domande regolarmente inviate.
All'indirizzo http://domanda.nullaostalavoro.interno.it sarà possibile visualizzare lo stato della trattazione dalla pratica presso lo Sportello Unico immigrazione.
GESTIONE DELLE PROCEDURE
A. Istanze per articolo 23 TUI (modello B-PS)
Le Direzioni territoriali del lavoro, per le istanze relative all' art. 23 pervenute agli Sportelli unici per l'immigrazione (SUI) provvederanno a segnalare alla direzione generale dell'immigrazione e delle Politiche di integrazione del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali l'esigenza di quote, fornendo gli elementi anagrafici identificativi dei lavoratori richiesti.
La Direzione Generale, dopo aver riscontrato la presenza del nominativo dei lavoratori stranieri all'interno delle liste realizzate sulla base delle comunicazioni pervenute dagli enti a conclusione di programmi di formazione e di istruzione nei paesi di origine provvede all'attribuzione delle quote tramite il sistema informatizzato SILEN.
Come già segnalato alle DTL, si ricorda agli uffici in indirizzo l'importanza di comunicare alla Direzione Generale dell'Immigrazione e delle politiche di integrazione l'avvenuto rilascio del nulla osta al lavoro o l'eventuale diniego dello stesso, con relativa motivazione.
Si richiama l'attenzione degli uffici in indirizzo sulla necessità, di valutare con priorità, in fase istruttoria, le richieste degli enti che effettuino assunzioni sulla base di percorsi di formazione all'estero finanziati dal Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, ai fini della migliore funzionalità del sistema.
B. Conversioni permessi di soggiorno in lavoro subordinato
Si conferma che, nel caso di conversione in lavoro subordinato, il lavoratore dovrà presentare, al momento della convocazione presso lo Sportello Unico, la proposta di contratto di soggiorno sottoscritta dal datore di lavoro - valida come impegno all'assunzione da parte dello stesso datore di lavoro - utilizzando il modello Q ricevuto insieme alla lettera di convocazione.
Successivamente il datore di lavoro sarà tenuto ad effettuare la comunicazione obbligatoria di assunzione secondo le norme vigenti e a darne copia al lavoratore, che dovrà inserirla nel plico per la richiesta di conversione del permesso di soggiornoin lavoro subordinato.
Per i casi di conversione di un permesso di soggiorno da stagionale a lavoro subordinato (Modello VB), come già disposto dalla circolare congiunta del Ministero dell'Interno e del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 05.11.2013 , si ricorda che è possibile convertire il permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato anche in occasione del primo ingresso del lavoratore stagionale senza che sia necessario il preventivo rientro dello stesso nel proprio Paese di origine.
In proposito, si è constatato che, nei corso di accertamenti effettuati delle Direzioni territoriali del lavoro, ie richieste di trasformazione del permesso di soggiorno in lavoro subordinato a tempo indeterminato venivano spesso inoltrate da lavoratori stagionali, in possesso di permesso di soggiorno della durata di sei/nove mesi, che di fatto avevano lavorato solo per un numero esiguo di giornate rispetto a quanto autorizzato.
Premesso, che, ai sensi dell' articolo 24, comma 4 del TUI la conversione potrà avere luogo "qualora se ne verifichino le condizioni", si ritiene precisare che tale conversione dovrà avvenire secondo il percorso procedurale già in uso presso i competenti Sportelli Unici per l'Immigrazione e che prevede, da parte delle Direzioni Territoriali del Lavoro, le seguenti verifiche:
- l'avvenuta assunzione del lavoratore in occasione dell' ingresso autorizzato per lavoro stagionale (tramite il riscontro dell'esistenza dell'idonea comunicazione obbligatoria di assunzione) ;
- la presenza dei requisiti per l'assunzione con nuovo rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato che si potrà instaurare soltanto alla scadenza del primo periodo autorizzato di lavoro stagionale di durata, comunque non inferiore a tre mesi, richiedendo la conversione prima dlla scadenza del permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale.
C. Ingresso per Startup innovative
Per quanto concerne l'ingresso per le startup innovative si allegano le linee guida predisposte dal Ministero del lo Sviluppo Economico d'intesa con Il Ministero degli Affari Esteri. Il Ministero dell'interno e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nonché il fac simile per la certificazione di nulla osta per la costituzione di una startup innovativa e il fac simile per la certificazione di nulla osta per la costituzione di una startup innovativa ospitata da un incubatore certificato che vengono alternativamente esibite dal datore di lavoro autonomo ai fini del rilascio del visto di ingresso per lavoro autonomo.
Analogamente lo straniero che intende chiedere la conversione del permesso di soggiorno ai fini della costituzione di una startup innovativa, dovrà richiedere al Comitato tecnico Italia Startup visa il nulla osta secondo le modalità indicate nelle richiamate linee guida e esibire allo Sportello Unico per l'Immigrazione la certificazione di nulla osta rilasciata dal predetto Comitato.
Il comitato, nel caso di conversione, non dovrà richiedere alla Questura il nulla osta provvisorio in quanto gli accertamenti di competenza verranno effettuati dall'Ufficio Immigrazione nel corso dell'istruttoria preliminare all'emissione del corrispondente permesso di soggiorno.
Questa certificazione sostituisce la certificazione della Camera di Commercio di cui all' art. 39 comma 3 del DLgs 286/1998 . Rimane invariata la presentazione dell'ulteriore documentazione prevista.
D. Rapporti con le associazioni e gli enti firmatari dei protocolli d'intesa
E. Le intese raggiunte in occasione della sottoscrizione dei protocolli d'intesa con le associazioni e gli enti di categoria sono confermate. Pertanto anche per l'attuazione del decreto flussi 2014, le articolazioni territoriali forniranno agli utenti interessati informazioni circa le disposizioni previste dal D.PC.M. in parola ed, eventualmente, assistenza per la compilazione e l'invio delle istanze.
PROCEDURE DI CHIUSURA FLUSSI ANNO 2010
Si fa presente, infine, che per quanto attiene i flussi non stagionali anno 2010 ( DPCM 30.11.2010 ) saranno attuate le procedure di chiusura delle pratiche; le relative quote non impegnate dalle Direzioni territoriali dei lavoro entro il 31 dicembre 2014 saranno azzerate nel sistema informatizzato SILEN.
Le SS.LL, vorranno impartire ai Dirigenti responsabili degli Sportelli Unici e al personale assegnato tutte le indicazioni ritenute opportune, dando, altresì, la più ampia diffusione dei contenuti del D.P.C.M. in argomento. anche per il tramite dei Consigli Territoriali per l'immigrazione, estendendo te partecipazione alle associazioni di categorie firmatarie dei protocolli d'intesa ed anche alle associazioni rappresentative delle comunità straniere eventualmente presenti sul territorio.
Si ringrazia per la consuete e fattiva collaborazione.
IL DIRETTORE CENTRALE PER LE POLITICHE DELL'IMMIGRAZIONE E DELL'ASILO: Scotto Lavina
IL DIRETTORE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE: Forlani