A tutti gli Assessorati regionali alla Salute - LORO SEDI
E, p.c. al Ministero dell'Interno
All'Agenzia delle Entrate
Il 30 settembre 2015 è entrato in vigore il decreto legislativo 142/2015 , adottato in attuazione della delega conferita dalla legge 154/2014 concernente l'attuazione della direttiva 2013/33/UE , recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale. Le norme dettano una disciplina integralmente sostitutiva delle disposizioni sull'accoglienza degli stranieri richiedenti protezione internazionale.
L' art. 1 del D.Lgs 142/2015 prevede che le misure sull'accoglienza si applichino dal momento della manifestazione della volontà di chiedere la protezione internazionale. Al riguardo, ai richiedenti che hanno verbalizzato la domanda di protezione internazionale, viene consegnata una ricevuta che costituisce permesso di soggiorno provvisorio.
Come è noto, l' art. 34 del T.U. 286/98 , richiamato dal decreto legislativo in esame, prevede che ha diritto all'iscrizione a titolo obbligatorio al SSN lo straniero titolare di permesso di soggiorno per richiesta asilo. Pertanto, costituendo la ricevuta soprarichiamata permesso di soggiorno provvisorio, i richiedenti protezione internazionale hanno diritto all'iscrizione ai SSN.
Al fine ottimizzare il processo per l'iscrizione ai SSN, l'Agenzia delle Entrate, di concerto con il Ministero dell'Interno, ha recentemente attivato un'apposita procedura telematica per l'attribuzione del codice fiscale numerico provvisorio contestualmente alla verbalizzazione della domanda. Tale procedura prevede il rilascio del codice fiscale provvisorio numerico da parte della questura e della polizia di frontiera, consentendo l'iscrizione al SSN. Il codice fiscale provvisorio viene riportato sulla ricevuta attestante la presentazione della richiesta di protezione internazionale sopradescritta.
Le modalità per iscrizione al SSN sono le stesse previste in occasione della procedura di emersione del rapporto dì lavoro irregolare, di cui al D.Lgs 109/2012 . Dal "sistema-TS" l'operatore ASL accederà alla funzione di inserimento assistito riportando i dati completi presenti nella ricevuta attestante la presentazione della richiesta di protezione internazionale (Cfr. sopra).
Qualora la ASL non dovesse individuare univocamente il codice fiscale, lo straniero dovrà essere invitato a recarsi al più vicino Ufficio dell'Agenzia delle Entrate. Al cittadino straniero con codice fiscale provvisorio non viene rilasciata automaticamente la tessera sanitaria ma sarà possibile stampare un certificato sostitutivo della stessa. Inoltre, l'operatore ASL non dovrà selezionare il diritto alla TEAM.
Da ultimo, si rappresenta che la durata dell'iscrizione al SSN e all'anagrafe assistiti della Asl di residenza del richiedente asilo è connessa alle condizioni necessarie che hanno permesso l'iscrizione al SSN del richiedente protezione internazionale (in generale, permesso di soggiorno e residenza nel territorio di una ASL).
Pertanto, è necessario che le sedi territoriali delle amministrazioni coinvolte (la ASL territorialmente competente sentiti gli uffici provinciali territoriali del Governo ed i competenti uffici dell'Agenzia delle Entrate), definiscano procedure volte a far venire meno l'iscrizione al SSN, ovvero l'iscrizione nell'anagrafe assistiti di altra Asl (si pensi al trasferimento dell'assistito nel territorio di una altra ASL italiana), qualora non dovessero più sussistere le condizioni che hanno consentito l'iscrizione obbligatoria al SSN (nel caso di diniego della richiesta di protezione internazionale o di trasferimento del soggetto in altro Paese), fermo restando l'assistenza sanitaria agli stranieri irregolari prevista dall' articolo 35 del T.U. 286/98 .
Ad ogni buon fine si allega ( all. 1 ) copia della comunicazione di servizio dell'Agenzia delle entrate relativa alla tematica in oggetto e si invitano codesti assessorati di assicurare la massima diffusione della presente nota.
Il Direttore generale Dott. Andrea Urbani