Regione Toscana
norma

 
MINISTERO DELL'INTERNO COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LE PERSONE SCOMPARSE  
CIRCOLARE 22 novembre 2017, n. 7608
  Oggetto: PERSONE SCOMPARSE E CADAVERI SENZA IDENTITA': D.P.R. n. 87 del 7 aprile 2016  Banca dati DNA.  
 


 
  urn:nir:ministero.interno:circolare:2017-11-22;7608

AI PROCURATORI CAPO DELLA REPUBBLICA

AI PROCURATORI GENERALI DI CORTE D'APPELLO

AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA

AL SIGNOR CAPO DELLA POLIZIA DIRETTORE GENERALE DELLA P.S.

e, p.c. AL PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI SEGRETARIATO GENERALE

AL GABINETTO DEL MINISTRO DELL'INTERNO

AL GABINETTO DEL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

AL GABINETTO DEL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

AL GABINETTO DEL MINISTRO DELLA SALUTE

AL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI D'ITALIA


 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LE PERSONE SCOMPARSE

Con D.P.R. n. 87 del 7 aprile 2016  è stato emanato il Regolamento recante disposizioni di attuazione della Legge 30.6.2009, n. 85  concernente l'istituzione della Banca dati DNA. L' art. 6  , prevede il prelievo, la gestione e tipizzazione del profilo DNA del reperto biologico nel caso di denuncia di scomparsa di persone e di rinvenimento di cadaveri o resti cadaverici non identificati, ove ritenuto necessario dalla polizia giudiziaria.

Allo scopo di evitare disparità di trattamento fra i diversi casi di scomparsa e di rinvenimento di cadavere o resti umani non identificati e di contribuire ad una standardizzazione delle procedure in ambito nazionale, si ritiene doveroso porre all'attenzione delle SS.LL. la opportunità di individuare i casi allarmanti di scomparsa di persone per le quali si ravvisa la necessità della repertazione, da parte degli Organi investigativi, della Polizia Scientifica e Reparti Operativi dell'Arma CC, degli elementi identificativi dello scomparso e degli oggetti ad uso esclusivo dello stesso, allo scopo di ottenerne il DNA, come previsto dal citato art. 6 del Regolamento.

Sono da considerarsi, ad avviso dello scrivente, "casi allarmanti" quelle situazioni in cui, in base agli elementi raccolti dalle FF.OO. in sede di denuncia di scomparsa, viene attribuito uno stato di allerta alto, stante lo stato di pericolo in cui si potrebbe trovare la persona stessa.

Tra questi, rientrano la scomparsa di persone possibili vittime di reato, quelle affette da disturbi neurodegenerativi , da disabilità psico-fisica e le scomparse che, seppure motivate come "allontanamento volontario", siano riconducibili , ad un esame successivo più approfondito, alle sopradescritte casistiche.

Ciò consentirebbe il successivo confronto con il DNA dei cadaveri non identificati , contribuendo in tal modo ad evitare il ricorso generalizzato all'analisi del DNA favorendo una preliminare verifica della completezza delle altre attività identificative, che potrebbero rivelarsi sufficienti.

Si abbatterebbero, in tal modo, le mancate identificazioni, ad oggi pari a n. 2539 casi, anche se quest'ultimo dato è comprensivo delle vittime dei naufragi nel Mediterraneo connesse al fenomeno migratorio pari a n. 1.670 corpi, come risultanti dal Registro nazionale dei cadaveri non identificati istituito presso questo ufficio e consultabile on-line (www.interno.it Persone Scomparse).

Per quanto riguarda i corpi senza nome dei migranti vittime di naufragi, come noto, si sta procedendo con una gestione separata caso per caso, avvalendosi del supporto dell'IML di Milano, della Croce Rossa Internazionale e della CRI, d'intesa con il MAE, comunque senza il coinvolgimento della Banca dati del DNA in quanto le informazioni a.m. delle vittime e i campioni biologici dei presunti familiari devono essere acquisiti dai Paesi esteri di provenienza, per il successivo confronto con i dati p.m. acquisti in sede di rinvenimento del cadavere.

Per i minori che si allontanano dalle strutture di accoglienza, si propone una configurazione ad hoc. In effetti, questi allontanamenti possono essere definiti, piuttosto, delle "fughe" in quanto questa categoria di minori si sottrae volontariamente a disposizioni dell'Autorità Giudiziaria ovvero di autorità amministrative.

Alla luce dell'esperienza finora registrata da questo Ufficio, tale problematica dovrebbe essere esclusa dalle categorie per le quali il Regolamento dovrebbe trovare applicazione. Per quanto concerne, poi, i corpi/resti umani senza identità preme sottolineare nuovamente la necessità che si provveda all' acquisizione di campioni biologici, a prescindere dalle ipotesi di reato.

Del resto i protocolli sottoscritti dallo scrivente , per ora, in Lombardia, Toscana e Lazio fanno registrare che tale prassi operativa è ormai condivisa con le Procure della Repubblica che, ove non presenti, hanno individuato nell'ufficio decessi il punto di riferimento anche per i deceduti senza nome, e con gli altri soggetti istituzionali competenti, quali prefetture, forze dell'ordine , comuni, regioni, aziende ospedaliere, istituti di medicina legale.

Con tali intese si dispone che, anche nei casi che non rivestono interesse giudiziario, i cadaveri non identificati siano sottoposti ad una serie di attività (esame esterno/autopsia, prelievo di campioni biologici, diagnosi di causa ed epoca della morte, custodia dei campioni) finalizzate anche alla compilazione della scheda post mortem, necessaria per consentire il matching con i dati essenziali concernenti le persone scomparse.

Tali protocolli, peraltro, fanno riferimento alla seguente normativa: art.78 DPR 396/2000  (Nuovo regolamento di stato civile) e art. 37 del DPR 285/1990  (Regolamento di Polizia mortuaria).

A tali disposizioni si aggiungano l'art. 116 disp. att. c.p.p. e l' art.3 comma 1 della Legge 30 marzo 2001 , n. 130  in materia di doveri del medico necroscopo la cui osservanza è stata richiamata dal Ministero della Salute agli Assessorati alla sanità delle Regioni e delle Provincie autonome con circolare del 30/5/2016.

Giova rammentare, peraltro, che la compilazione delle schede "ante e post mortem" rappresenta già un adempimento in capo, rispettivamente, alle Forze di polizia e ai medici legali incaricati dall'A.G., sulla scorta delle circolari del Capo della Polizia (del 10/3/2010 e del 18/6/2014) e del Ministero della Giustizia (del 10/3/2010 e del 28/7/2014) e che le stesse schede prevedono il campo relativo alla disponibilità o meno del DNA.

La proposta è supportata anche dalle numerose richieste provenienti dai familiari delle persone scomparse, dalle rispettive associazioni e studi legali, che auspicano la sollecita ed omogenea applicazione della normativa di che trattasi su tutto il territorio nazionale.

Infine, poiché l'art. 9 del D.P.R. in argomento prevede la comunicazione, sentita l'A.G., dell'esito (la norma non fa distinzione tra esito positivo o negativo) del raffronto dei profili del DNA, in caso di denuncia di scomparsa formulata ai sensi della Legge n. 203/2012  , al Prefetto competente per la conseguente, dovuta informazione di questo Commissario, si prega, ove tale impostazione sia condivisa, di volere emanare direttive ai sigg. Procuratori per gli aspetti sin qui evidenziati.

I Sigg.ri Prefetti sono invitati ad assumere iniziative per la stipula di protocolli in ambito provinciale e/o regionale, sul modello di quelli già sottoscritti, il cui schema di base si allega ad ogni buon fine.

Si uniscono, altresì, i prospetti delle schede "ante e post mortem" che saranno compilate, rispettivamente, dalle forze dell'ordine in occasione della denuncia di scomparsa e dai medici legali/necroscopi in caso di rinvenimento di corpi senza identità, nonché in caso di esumazioni di CNI, per la successiva alimentazione dello SDI.

Nel ringraziare per le valutazioni e le conseguenti determinazioni di competenza, si rimane a disposizione per qualsivoglia ulteriore approfondimento.


 

Vittorio Piscitelli