AI SIGG.RI PREFETTI DELLA REPUBBLICA - LORO SEDI
AI SIGG.RI COMMISSARI DEL GOVERNO PER LE PROVINCE DI TRENTO E BOLZANO
AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA - AOSTA
e, p.c. AL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
AL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
AL DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE
AL DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
AL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE
ALL'UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI - SEDE
Nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 281 del 3 dicembre u.s. è stata pubblicata la legge 1° dicembre 2018, n. 132 , di conversione, con modificazioni, del decreto- legge 4 ottobre 2018, n. 113 , recante "Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonche' misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministruzione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata".
Il provvedimento consta di 74 articoli e si suddivide in quattro Titoli.
Il Titolo I reca disposizioni in materia di rilascio di speciali permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario nonché in materia di protezione î internazionale e di immigrazione, finalizzate ad una più efficiente ed efficace gestione dei fenomeno migratorio, nonché ad introdurre mezzi di contrasto del rischio di un ricorso strumentale agli istituti di tutela previsti.
Il Titolo II contiene norme finalizzate a rafforzare i dispositivi a garanzia della sicurezza pubblica, con particolare riferimento alla sicurezza urbana, alla minaccia del terrorismo e al contrasto delle infiltrazioni criminali negli appalti pubblici e negli enti locali. Presupposto per il migliore utilizzo degli strumenti introdotti, è la massima circolarità delle informazioni tra i diversi interlocutori istituzionali, obiettivo tenacemente perseguito dal legislatore della riforma e ripetutamente sottolineato nel testo del provvedimento.
Il Titolo III prevede, nel Capo I, interventi per la funzionalità del Ministero dell'Interno, con riferimento sia al complessivo disegno di riorganizzazione dell'Amministrazione civile che a specifiche norme concernenti il personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco; nel Capo II, misure volte a rafforzare l'organizzazione e l'operatività dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati, così da potenziare le attività di contrasto alle organizzazioni criminali.
Da ultimo, nel Titolo IV sono inserite le norme finanziarie e finali.
Nell'illustrare di seguito, le principali disposizioni d'insieme, si fa presente che i Dipartimenti interessati provvederanno ad emanare le istruzioni di carattere operativo e applicativo sugli argomenti di specifica competenza, secondo una tempistica che terrà conto della necessità di assicurare immediato impulso a quelle attività che, già nel breve periodo, appaiono in grado di produrre effetti concreti sia in chiave di protezione internazionale e immigrazione, che di prevenzione e contrasto dei fenomeni criminali nonché di complessivo rafforzamento dell'azione dello Stato e delle Autonomie locali sul territorio.
Riguardo al tema immigrazione - sempre più centrale nelle politiche nazionali, in relazione all'esposizione del nostro Paese, per la sua collocazione geografica, ai movimenti di persone verso l'Europa - è stato introdotto un insieme organico di norme che concorre alla strutturazione di una nuova linea operativa di governo del fenomeno in questione, che ha già portato all'attivazione di dinamiche positive sul piano della gestione.
L'assunzione di un ruolo proattivo da parte del nostro Paese, attraverso iniziative sui diversi, ma interconnessi, piani intemazionale, europeo e nazionale, unitamente a un più incisivo controllo della frontiera marittima, ha infatti già consentito, nell'immediato, una decisa contrazione degli arrivi irregolari sulle coste italiane (oltre l'80% in meno rispetto all'anno scorso).
Si è inteso, innanzi tutto. disinnescare l'equazione automatica tra salvataggio in mare degli immigrati e il loro sbarco e ingresso nel nostro Paese, rilanciando con forza nelle sedi europee il correlato tema della ripartizione tra Stati membri a seguito di operazioni di ricerca e soccorso in mare, in base al principio di solidarietà stabilito dagli stessi Trattati europei (articolo 80, Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea).
Non meno significative le iniziative, tuttora in corso, in ambito internazionale, per valorizzare il potenziale apporto dei Paesi di origine e di transito dei flussi stessi, anche investendo nella cosiddetta capacity building di partner strategici tra cui i predetti Paesi.
In parallelo, è stata anticipata - con direttive del 4 e del 23 luglio 2018, rispettivamente, in materia di protezione umanitaria e di accoglienza di richiedenti asilo nonché con direttive del 20 novembre e del 12 dicembre 2018 riguardanti il nuovo schema di capitolato di appalto per centri di prima accoglienza, centri di permanenza per il rimpatrio, hotspot - l'implementazione di nuove linee di indirizzo, poi recepite nella normativa in esame, che ne rappresenta il coerente sviluppo.
Quest'ultima, unitamente alla revisione in corso dei meccanismi di intervento in mare per contrastare i trafficanti di esseri umani, concorre all'obiettivo di riportare, nel medio periodo, l'intero sistema nazionale a una gestione ordinata e sostenibile, basata su canali legali di ingresso e sul rimpatrio degli immigrati in condizioni di soggiorno irregolare, esposti al rischio di marginalità sociale e di coinvolgimento in attività illegali.
In una visione di prospettiva, il "sistema asilo" italiano come ridisegnato, intende connotarsi da tempi celeri nell'esame delle relative istanze nonché da un'effettiva tutela delle persone che necessitano di protezione internazionale, in favore delle quali vengono riorientate le risorse a disposizione per finalità di integrazione per corrispondere a una ragionevole aspettativa di un soggiorno a lungo termine nel nostro Paese.
Nell'ottica di un imprescindibile superamento di un "diritto di permanenza indistinto" (Corte dei Conti, deliberazione n. 3/2018) determinatosi de facto, sono stati introdotti meccanismi di semplificazione procedurale, nel rispetto della persona e in conformità alle normative europee, per casi predeterminati di istanze evidentemente finalizzate al prolungamento di un soggiorno del quale non si avrebbe titolo.
Come noto, la "protezione umanitaria" è stata originariamente concepita quale misura residuale del sistema nazionale di protezione, rivolta a persone in condizioni di vulnerabilità ed esposte nel proprio Paese a violazione di diritti fondamentali, cui non poteva essere riconosciuto uno status "ordinario". Nel tempo, la stessa era tuttavia divenuta una figura dai contorni indistinti, oggetto di applicazione disarmonica sul territorio, sviando di fatto dall'originaria funzione.
Il ricorso strumentale ad istituti sorti per assicurare tutela alle persone con effettive necessità di protezione ha peraltro comportato una proliferazione di istanze già in origine visibilmente non meritevoli di accoglimento con intasamento dell'ordinaria attività delle Commissioni territoriali preposte all'esame delle stesse e un irragionevole prolungamento del soggiorno in Italia di persone in attesa di una definizione della propria posizione, con conseguenti oneri sul sistema di accoglienza. Rileva al riguardo che, su circa 40.000 tutele umanitarie riconosciute dalle Commissioni territoriali negli ultimi tre anni, poco più di 3.200 sono state le conversioni in permesso di lavoro e circa 250 in ricongiungimenti familiari. La "protezione umanitaria" non si è rivelata pertanto un adeguato strumento di integrazione, determinando, peraltro, l'incremento degli oneri per rimpatriare chi non ha convertito il relativo permesso in altro titolo di soggiorno regolare e, soprattutto, l'effetto originariamente non previsto di moltiplicazione dei casi di reale marginalità sociale, riguardanti persone che, al termine di un percorso destinato a rimanere senza sbocchi, hanno prolungato la permanenza sul territorio nazionale, in condizioni di assoluta fragilità e povertà, spesso foriere di attrazione in circuiti criminali.
Il provvedimento interviene. pertanto, nei sensi sopra indicati, su diversi atti di normazione primaria: il Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero ( d.lgs. 25/07/1998 . n. 286); i provvedimenti attuativi delle direttive europee in materia di attribuzione di uno status di protezione e procedure comuni per il riconoscimento e la revoca dello stesso ( d.lgs. 18/08/2015 n. 142 ; d.lgs. 28/01/2008 n. 25 ; d.lgs. 19/11/2007 n. 251 ); le disposizioni concernenti il sistema SPRAR ( d.l. n. 416/1989 , convertito con l. n. 39/1990 ).
L'istituto della "protezione umanitaria" - peraltro non riconducibile direttamente a obblighi europei - è stato razionalizzato (articolo 1), enucleando le seguenti tipologie (tra cui alcune già previste e ridefinite, altre desunte dalla prassi delle Commissioni Territoriali) di permessi di soggiorno "speciali" per esigenze di carattere umanitario, aventi durata limitata e in taluni casi convertibili ove l'interessato si sia effettivamente integrato:
- cure mediche ( articolo 19, comma 2, lett. d-bis del d.lgs. n. 286/1998 - Testo Unico in materia di Immigrazione);
- protezione per "casi speciali" connessi a: motivi di protezione sociale ossia le vittime di violenza o di grave sfruttamento ( articolo 18 TUI ); per le vittime di violenza domestica ( articolo 18-bis TUI ); situazioni di contingente ed eccezionale calamità ( articolo 20-bis TUI ); particolare sfruttamento del lavoratore straniero che abbia presentato denuncia e cooperi nel relativo procedimento penale ( articolo 22, comma 12-quater TUI ); atti di particolare valore civile (articolo 42-bis TUI );
protezione speciale, connessa alla impossibilità di sottoporre lo straniero a espulsione o respingimento ( articolo 32, comma 3, del d.lgs. n. 25/2008 in materia di procedure per il riconoscimento e la revoca dello status di protezione internazionale), in attuazione del ccosiddetto principio del non-refoulement (articolo 19, commi 1 e 1.1 TUI).
Con l'obiettivo di ridurre il numero di pratiche pendenti, il provvedimento ha stabilito ( articolo 9 ) la possibilità di ampliare, in via temporanea, la rete delle sezioni delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della Protezione internazionale, fino a un massimo di dieci.
L'effetto atteso di tale misura - ossia ricondurre, in linea generale, nei tempi stabiliti dalla normativa vigente ( articolo 27 del d.lgs. n. 25/2008 ) l'esame delle nuove istanze di protezione internazionale - è rafforzato dall'insieme delle disposizioni introdotte per disincentivare la proposizione di domande pretestuose o strumentali, consentendo alle competenti Commissioni territoriali di esaminare le situazioni che, effettivamente, meritano un approfondimento.
In tal senso, le procedure accelerate - previste anche in frontiera ovvero nelle "zone di transito" (con possibilità di istituire fino a ulteriori sezioni delle predette Commissioni) hanno l'obiettivo di ridurre i termini dei procedimenti, tra l'altro, in caso di "domanda manifestamente infondata" ( articolo 7-bis ) e di domande presentate dopo che l'interessato è stato fermato in condizioni di soggiorno irregolare, al solo scopo di ritardare o impedire l'adozione o l'esecuzione di un provvedimento di espulsione o respingimento (articolo 9, che ha modificato l' articolo 28-bis del d.lgs. n. 25/2018 ).
Del pari, sono state individuate, quali cause di inammissibilità, la proposizione di domanda identica sulla quale è stato già espresso un diniego nonche' la domanda reiterata, presentata nella fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento, al solo scopo di ritardarne o impedirne l'esecuzione ( articolo 9 ).
In tale contesto, assume altresì rilevanza l'utilizzo di uno "strumento di semplificazione" previsto dalla normativa europea ( direttiva 2013/32/UE ), ossia la lista dei "Paesi di origine sicuri" da adottarsi con decreto del Ministro degli Affari Esteri, di concerto con i Ministri dell'Interno e della Giustizia anche in base alle informazioni fornite dalla Commissione Nazionale per il diritto di Asilo, la cui attività istruttoria è già stata avviata ( articolo 7-bis ).
Al concetto di Paese di origine sicuro - la cui lista dovrà essere periodicamente aggiornata - viene infatti collegata una presunzione iuris tantum di manifesta infondatezza dell'istanza, cui sono connessi l'esame prioritario e una procedura accelerata con inversione dell'onere della prova a carico del richiedente in ordine alle condizioni di "non sicurezza" del Paese stesso in relazione alla propria situazione particolare.
Tale previsione normativa affronta l'anomalia riscontrata con riguardo alla presentazione di istanze di protezione internazionale da parte di soggetti provenienti da Paesi che partecipano ad organismi internazionali nei quali è presente un ordinamento giuridico democratico, in cui è assicurato il rispetto dei diritti fondamentali e con i quali si intrattengono proficui rapporti di collaborazione e cooperazione istanze che, in base all'ordinamento previgente, dovevano essere comunque istruite, con modalità, procedure e tempi del tutto eguali a quelle proposte da persone che fuggono da oggettive condizioni di persecuzione ovvero da situazioni di pericolo connesse a un possibile grave danno alla persona.
Finalità diversa ha, invece, il meccanismo di esame immediato stabilito ( articolo 10 ) nel caso in cui il richiedente protezione internazionale sia sottoposto a procedimento penale per uno dei reati riconosciuti di particolare gravità nell'ordinamento ed è considerato pericoloso per la sicurezza dei cittadini.
Coerentemente, la nuova cornice delineata muove dall'esigenza di segnare una netta differenziazione tra gli investimenti in termini di accoglienza e integrazione da destinare a coloro che hanno titolo definitivo a permanere sul territorio nazionale rispetto ai servizi di prima accoglienza e assistenza, da erogare a coloro che sono in temporanea attesa della definizione della loro posizione giuridica.
Pertanto, il sistema di accoglienza per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) assume la nuova connotazione di Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati (SIPROIMI), nel quale vengono assicurate le iniziative di orientamento e quei servizi "integrati" che agevolano l'inclusione sociale e il superamento della fase di assistenza, per conseguire una effettiva autonomia personale. Per le stesse finalità di integrazione sociale, coloro che hanno ottenuto il riconoscimento della protezione internazionale potranno essere coinvolti nello svolgimento di attività di utilità sociale ( articolo 12 ).
Di conseguenza, ai richiedenti asilo - che, peraltro, non saranno più iscritti nell'anagrafe dei residenti ( articolo 13 ) - vengono dedicate le strutture di prima accoglienza (CARA e CAS), all'interno delle quali permangono, come nel passato, fino alla definizione del loro status.
Con disciplina transitoria, e previsto (articolo 12, commi 5 e 6) che i richiedenti asilo e i titolari di permesso umanitario rilasciato ai sensi della precedente normativa, già presenti nel sistema SPRAR alla data del 5 ottobre u.s. (di entrata in vigore del decreto stesso), rimangano in accoglienza fino alla scadenza del progetto in corso. Inoltre, i minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo rimangono, al compimento della maggiore età, nel Sistema di Protezione fino alla definizione della domanda di protezione intemazionale (articolo 12, comma 5-bis).
Dal quadro sopra delineato, si desume l'assoluta invarianza delle condizioni tracciate dalle precedenti direttive ministeriali in materia di prima accoglienza nonché l'esigenza, come per il passato, di verifiche giornaliere in ordine alla presenza degli immigrati in accoglienza e alle connesse uscite (a titolo esemplificativo, si richiamano le direttive n. 3710 del 4/3/2014, n. 1763 del 19/2/2015. n. 2521 del 22/3/2016, n. 146 del 14/7/2017, n. 16250 del 23/11/2017 e n. 4568 del 4/4/2018) - considerate "elemento essenziale ai fini della rendicontazione della spesa" - e, in maniera periodica, in ordine alla sussistenza delle condizioni previste per la permanenza all'intemo del sistema di accoglienza, anche riferite allo status (n. 2521 del 22/3/2016). Tali verifiche debbono rimanere improntate ai principi di monitoraggio della regolarità annuinistrativo-contabile delle presenze nei centri.
Le SS.LL. avranno cura di rendere partecipi i Sindaci dei territori interessati dalle presenze nei centri affinché possano disporre degli occorrenti elementi di rassicurazione circa l'assoluta, sostanziale invarianza delle regole di accoglienza delle persone già ospiti in tali strutture, per le motivazioni sopra esposte, con ciò contribuendo a dissipare l'immotivata diffusione di preoccupazioni circa gli effetti che la nuova normativa produrrebbe in termini di incremento della "marginalità sociale".
Del resto, a riprova di tale assunto, possono citarsi i dati relativi alle fuoriuscite dai centri dall'inizio dell'anno, a normativa previgente, che testimoniano un trend fisiologico di riduzione dei numeri nel sistema di accoglienza nazionale. Dall'inizio dell'anno al 4 dicembre (in cui risultavano presenti, rispettivamente 183,732 persone e 141,175 persone) data di entrata in vigore del provvedimento in oggetto, quasi 43.000 persone sono fuoriuscite dal sistema di accoglienza, con un andamento medio costante nei mesi, che ha registrato nello scorso mese di aprile il picco massimo di decremento di presenze in accoglienza pari a 5.560 persone, a fronte di nuovi arrivi sempre nello stesso mese, di oltre 3.000 immigrati via mare.
Al fine di incentivare una governance quanto più possibile condivisa nell'ambito della distribuzione territoriale dei richiedenti asilo, valorizzando nel contempo un principio autonomistico nella gestione dell'accoglienza, è stata prevista l'acquisizione di un parere, di carattere preventivo, da parte dell'Ente locale, in caso di attivazione di nuove strutture da parte delle SS.LL., che presuppone lo sviluppo di apposite interlocuzioni tra i diversi soggetti interessati.
Il nuovo Sistema di Protezione e, invece, esteso anche ai titolari dei permessi per cure mediche e di protezione per "casi speciali", qualora non accedano a sistemi di protezione specificamente dedicati.
Nulla è modificato relativamente ai minori stranieri non accompagnati che - in continuità con il passato - accedono al citato Sistema di protezione a prescindere dall'eventuale proposizione dell'istanza di protezione internazionale.
In buona sostanza, le modifiche introdotte rappresentano il coerente corollario della rimodulazione del sistema di accoglienza con cui, attraverso la contrazione dei tempi di esame delle domande, si riducono altresì i tempi di permanenza nelle strutture di prima accoglienza che, considerato il significativo trend in decrescita dei flussi, si stanno peraltro progressivamente decongestionando.
Del resto, la stessa Corte dei Conti, nella relazione trasmessa al Parlamento (deliberazione n. 3/2018) aveva già prospettato l'esigenza di evitare "un'accoglienza di molti mesi (se non anni) durante i quali i migranti, non avendone titolo, vengono difatto inseriti anche nei percorsi di formazione professionale finalizzati all integrazione con oneri finanziari gravosi a carico del bilancio dello Stato".
Il sistema nazionale di accoglienza continua a basarsi sul principio del coordinamento a livello nazionale e regionale. Al riguardo, si invitano i Signori Prefetti dei capoluoghi di regione a voler assumere le iniziative ritenute del caso per una coordinata attuazione delle nuove disposizioni in materia di accoglienza. mantenendo un costante flusso informativo con le articolazioni centrali di questa Amministrazione.
Si la presente al riguardo che come stabilito dal provvedimento in esame con successivo decreto previo parere della Conferenza unificata, saranno fissati i criteri e le modalità per la presentazione da parte degli enti locali delle domande di contributo per la realizzazione e la prosecuzione dei progetti di accoglienza.
Si richiama altresi l'attenzione delle SS.LL. sui nuovi obblighi di trasparenza posti in capo alle cooperative sociali che svolgono attività in favore di stranieri ( articolo 12-ter ), che sono tenute a pubblicare trimestralmente sui propri siti o portali digitali l'elenco dei soggetti a cui vengono corrisposte somme per lo svolgimento di servizi finalizzati ad attività di integrazione, assistenza e protezione sociale.
Disposizioni di "chiusura" nella gestione dei flussi migratori riguardano necessariamente il tema del rimpatrio di coloro che non possono permanere in territorio nazionale, obiettivo per il quale è stato necessario rafforzare gli istituti che ne possano assicurare una maggiore effettività.
A tale ultimo scopo, è stato prolungato il tempo di trattenimento nei Centri di Permanenza per il Rimpatrio (fino a 180 giorni) disciplinando altresì le modalità per il possibile utilizzo di strutture diverse e idonee nella disponibilità dell'Autorità di pubblica Sicurezza, anche presso gli uffici di frontiera.
Presso i CPR potranno peraltro transitare i richiedenti asilo, per i quali non è stato possibile determinare l'identità e la cittadinanza, a seguito del precedente trattenimento presso i cosiddetti hotspot, fino a un massimo di trenta giorni (articolo 3 del provvedimento).
La particolare attenzione riservata con la legge 13 aprile 2017, n. 46 al tema dell'allontzmamento di chi non ha titolo per permanere in territorio nazionale è alla base delle iniziative avviate per l'ampliamento in corso della rete dei CPR.
Proprio per l'attivazione di nuove strutture, e stato autorizzato - per un periodo non superiore a tre anni dalla data di entrata in vigore del provvedimento - il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ferma restando lesrgenza dl rivolgere l'invito ad almeno cinque operatori economici (articolo 2 comma 2).
La disposizione in esame, unitamente al nuovo schema di capitolato di appalto trasmesso alle SS.LL. con separata nota, rappresentano utili strumenti di supporto per le SS.LL., agevolando nel contempo la messa in campo di una più efficace politica di rimpatrio.
Con riguardo alla sicurezza pubblica, la normativa interviene in modo significativo su importanti ambiti materiali che vanno dalla prevenzione e contrasto del terrorismo al rafforzamento degli strumenti a disposizione delle Autorità provinciali di pubblica sicurezza e delle Forze di polizia nella lotta alla criminalità organizzata, dall'introduzione di nuove figure di reato che incidono sulla vivibilità delle nostre città ai temi, sempre più attuali, delle politiche per la sicurezza urbana; e lo fa con un complesso di disposizioni, in alcuni casi complementari o in stretto collegamento tra loro, connotate dal chiaro intento, una volta a regime, di elevare la cornice dl Sicurezza nei territori.
Si tratta dl disposizioni che ribadiscono il ruolo centrale del Prefetto nelle politiche di governo della sicurezza pubblica a livello provinciale, che riconoscono un ruolo di sempre maggiore rilievo ai Sindaci sui temi della sicurezza urbana, che potenziano gli strumenti a disposizione della Polizia locale anche in relazione all'ampliamento dei contesti nei quali essa è chiamata ad intervenire.
Le predette norme hanno, tra l'altro, il pregio di definire, in termini sempre più cooperativi il Sistema dl rapporti tra l'Amministrazione statale e le Amministrazioni locali e tra le Forze di polizia e la Polizia locale, anche e soprattutto attraverso il rafforzamento dello scambio infomrativo e della collaborazione operativa.
Le cennate disposizioni, in alcuni ambiti d'intervento, sono accompagnate da specifiche previsioni preordinate, attraverso l'istituzione di nuovi Fondi o l'alimentazione di quelli esistenti, al trasferimento di risorse, in specie a favore dei Comuni - che potranno cominciare a beneficiarne, in alcuni casi, sin dall'anno in corso - ovvero al rafforzamento delle capacità assunzionali del personale della Polizia locale.
Nel quadro delle strategie messe in campo dal Governo per contrastare le grandi organizzazioni mafiose, assumono notevole importanza le disposizioni volte a potenziare l'azione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.
A poco più di un anno dall'entrata in vigore della più recente riforma del codice antimafia ( Legge 17 ottobre 2017, n. 161 ), il provvedimento in oggetto rafforza l'autonomia finanziaria dell'Agenzia e ne rivisita gli assetti organizzativi, introduce meccanismi di semplificazione nella gestione e destinazione dei beni e dà impulso all'implementazione della dotazione organica, prevedendo, per la prima volta dalla sua istituzione, la possibilità di assumere personale e acquisire nuove professionalità dall'esterno e non solo attraverso procedure di mobilità (articolo 37).
Nel sottolineare che diverse misure introdotte richiedono, per il pieno dispiegamento della loro efficacia, l'adozione di atti amministrativi discendenti, nella forma di decreti o di direttive e linee guida, si rappresenta che, già nei prossimi giorni, saranno impartite specifiche indicazioni in tema di prevenzione delle occupazioni abusive degli immobili mentre è in corso l'adozione del decreto interministeriale di ripartizione delle risorse del nuovo Fondo per le politiche di attuazione della sicurezza urbana.
Tanto premesso, nel fornire di seguito un quadro ricognitivo delle principali disposizioni recate dal provvedimento, si richiama l'attenzione su alcuni contenuti dai tratti fortemente innovativi, ai quali vengono dedicati specifici approfondimenti.
Come è noto, il decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 , convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48 , affida ai Sindaci ed alle Autorità di pubblica sicurezza strumenti operativi, indicati nel Capo II dello stesso decreto, volti a prevenire e contrastare l'insorgenza di condotte di diversa natura che - pur non costituendo violazioni di legge - sono comunque di ostacolo alla piena mobilità e fruibilità di specifiche aree pubbliche.
Il riferimento è all'ordine di allontanamento e al divieto di accesso (c.d. daspo urbano).
I predetti istituti potranno ora trovare applicazione anche presso i presidi sanitari e le aree destinate allo svolgimento di fiere, mercati e pubblici spettacoli. Inoltre, è aumentata la durata del provvedimento a carico dell'interessato quando ricorrono circostanze ritenute di particolare disvalore e sono introdotte sanzioni penali in caso di inottemperanza al divieto.
In chiave di prevenzione dei reati e di possibili turbative dell'ordine pubblico, l'ambito applicativo del divieto di accesso viene esteso anche agli esercizi pubblici e ai locali di pubblico trattenimento, nonché alle loro immediate vicinanze, limitatamente alle persone che siano state condannate negli ultimi tre anni per reati commessi in occasione di gravi disordini avvenuti negli stessi locali, ovvero per reati contro la persona e il patrimonio o in materia di stupefacenti.
Per prevenire situazioni d'illegalità o di pericolo per l'ordine e la sicurezza all'interno o nelle immediate vicinanze degli esercizi pubblici, viene introdotta la possibilità di sottoscrivere, tra il Prefetto e le organizzazioni maggiormente rappresentative del settore, specifici accordi, sulla base di linee guida nazionali di prossima approvazione. L'adesione ed il puntuale rispetto dell'accordo saranno valutati dal Questore anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza, ai sensi dell'articolo 100 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (sospensione o revoca della licenza).
Risponde allo stesso line e, più in generale, all'esigenza di assicurare migliori condizioni di vivibilità per i cittadini residenti nei luoghi di maggiore aggregazione la disposizione che amplia il potere di ordinanza demandato al Sindaco in qualità di rappresentante della comunità locale, ai sensi dell' articolo 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 .
In proposrto, vengono forniti nuovi strumenti ai Sindaci, consentendo loro, con proprie ordinanze, di limitare l'orario di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche in tutte le aree interessate da fenomeni di aggregazione notturna, nonché di limitare l'orario di vendita degli esercizi del settore alimentare o misto, e delle attività artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato e di erogazione di alimenti e bevande attraverso distributori automatici.
L'eventuale inosservanza dei provvedimenti sindacali può comportare anche la sospensione dell'attività commerciale.
Nel catalogo delle misure volte ad accrescere la sicurezza urbana, si collocano anche l'introduzione nel odice penale del reato di esercizio molesto dell'accattonaggio e la nuova disciplina dell'esercizio abusivo dell'attività di parcheggiatore o guardiamacchine.
Infine, novellando l' articolo 1 del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66 , viene sanzionato come reato, oltre al già previsto blocco di strada ferrata, il blocco stradale, fatta eccezione per quello su una strada ordinaria attuato mediante ostruzione con il proprio corpo, fattispecie che era stata depenalizzata dal decreto legislativo n. 507 del 1999 . I predetti reati vanno ad integrare il catalogo di quelli per i quali, in presenza di condanna definitiva, consegue la mancata concessione allo straniero del visto d'ingresso in Italia.
Nel contesto del provvedimento, costituisce una novità di assoluto rilievo la disciplina in materia di occupazioni arbitrarie di immobili, che reca un articolato insieme di misure finalizzate a prevenire e contrastare il fenomeno, riconosciuto come fonte di gravi tensioni sociali e di situazioni di illegalità, specie nelle grandi città.
Tra gli interventi di contrasto, si segnalano l'inasprimento delle pene fissate nei confronti di promotori od organizzatori dell'invasione, nonché la possibilità di disporre intercettazioni a loro carico.
Ulteriore, significativa novella ha riguardato l' articolo 11 del decreto-legge n. 14 del 2017 , che è stato sensibilmente modificato quanto alle competenze del Prefetto, sia nello scongiurare nuove occupazioni che nel procedere all'esecuzione delle ordinanze di rilascio emesse dall'Autorità giudiziaria.
Per quanto riguarda l'attività di prevenzione, svolta dalle SS.LL. nelle vesti di autorità provinciali di pubblica sicurezza, saranno a breve diramate apposite istruzioni.
In tema di sgomberi, l'articolo 11, nella nuova formulazione, definisce puntualmente l'iter procedimentale che deve essere seguito dal Prefetto quando gli viene richiesto l'intervento della forza pubblica per l'esecuzione di un provvedimento di rilascio di immobili occupati arbitrariamente da cui possa derivare pericolo di turbative per l'ordine e la sicurezza.
In primo luogo, e stabilita la regola per la quale il Prefetto provvede immediatamente all'esecuzione dello sgombero, dandone comunicazione all'Autorità giudiziaria.
Solo qualora non ve ne siano le condizioni, a causa della complessità dell'intervento determinata dalla presenza di soggetti in situazione di fragilità, deve essere istituita una cabina di regia - con il coinvolgimento, e la conseguente responsabilizzazione, delle altre Istituzioni interessate - i cui compiti sono circoscritti nel tempo e nei contenuti. Quanto a questi ultimi, si ritiene di sottolineare che le misure da individuare sono esclusivamente quelle "emergenziali" e possono riguardare unicamente le persone cosiddette "vulnerabili" e comprovatamente impossibilitate a reperire soluzioni alloggiative alternative.
All'esito dei lavori della cabina di regia, che devono concludersi entro 90 giorni, il Prefetto informa l'Autorità giudiziaria, indicando la data di esecuzione del provvedimento di rilascio o le ragioni che rendono necessario un differimento; quest'ultimo, peraltro, in nessun caso, puo avere durata superiore a un anno.
A tale proposrto, giova ricordare che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, l'occupazione abusiva di un compendio immobiliare non lede i soli interessi della parte proprietaria ma anche quello dei consociati ad una convivenza ordinata e pacifica e assume un'inequivoca valenza eversiva. La stessa Magistratura ha puntualizzato con estrema chiarezza e assoluto rigore che l'occupazione non può essere giustificata da veri o presunti "stati di bisogno" del reo e che le politiche di "welfare" per garantire il diritto ad una casa non devono compiersi a spese dei privati cittadini, sacrificando la tutela della proprietà.
Di tale indirizzo si è già dato conto nella circolare dello scorso 1° settembre, con la quale sono state diramate precise indicazioni operative in ordine all'attuazione degli sgomberi.
Si tratta di prescrizioni che si ritengono non solo compatibili ma, anzi, avvalorate dal dato normative, in quanto volte ad assicurare la massima tempestività dell'iter istruttorio preordinato all'esecuzione dello sgombero, nella consapevolezza che il consolidamento di situazioni d'illegalità può recare un grave pregiudizio ad alcuni dei principali valori di riferimento del nostro ordinamento.
Ciò posto, le ragioni di un eventuale differimento, che - si ribadisce - non può comunque superare l'anno, dovranno essere adeguatamente approfondite in seno alla cabina di regia, alla luce delle istruzioni rese con la cennata circolare, e opportunamente documentate, cosi da consentire all'Autorità giudiziaria di acquisire un quadro chiaro e completo della situazione per le definitive determinazioni di competenza.
Da ultimo, la norma riconosce il diritto del proprietario alla liquidazione di un indennizzo, ulteriormente discostandosi dalla disciplina previgente che, nell'ipotesi di annullamento in sede giurisdizionale del provvedimento di determinazione delle modalità esecutive dello sgombero da parte del Prefetto, ammetteva soltanto il risarcimento in forma specifica, vale a dire la cessazione dell'occupazione abusiva dell'immobile.
Tale indennità, per la cui corresponsione è stato istituito un apposito Fondo, deve essere corrisposta per il tempo che decorre dalla scadenza dei 90 giorni sino all'esecuzione dello sgombero.
Accanto alla regolamentazione a regime della procedura di rilascio degli immobili occupati, ne viene prevista una a carattere eccezionale per l'ipotesi in cui siano state emesse una pluralità di ordinanze di sgombero che impongono una pianificazione degli interventi e la fissazione di un ordine delle priorità.
Si tratta di una programmazione che fa, comunque, salvi i termini stabiliti in via ordinaria e che sarà, comunque, improntata a privilegiare occupazioni sanzionate con sequestri giudiziari e quelle che, in qualche modo coinvolgono, per il ruolo organizzativo e attuativo, elementi della criminalità organizzata.
Anche in questo caso, inoltre, è previsto che al proprietario sia riconosciuto in via amministrativa un indennizzo e, comunque, la possibilità di impugnare le determinazioni del Prefetto.
Per quanto riguarda, infine, la liquidazione dell'indennizzo correlato al mancato godimento del bene, secondo criteri equitativi che devono tenere conto di alcune condizioni stabilite dalla norma, si rappresenta che con successive disposizioni saranno fornite alle SS.LL. tutte le indicazioni occorrenti.
Per contribuire al finanziamento delle iniziative dei Comuni in materia di sicurezza urbana, è stato istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, un apposito Fondo, con una dotazione iniziale di 2 milioni di euro per il 2018 e di 5 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Grazie alle risorse del Fondo - che sono state ulteriormente incrementate, per il triennio 2019/2021 di 55 milioni di euro con il disegno di legge di bilancio per il 2019, già approvato da un ramo del Parlamento - sarà possibile procedere anche all'assunzione a tempo determinato di personale della polizia locale, in deroga ai relativi limiti di spesa. La ripartizione e la destinazione delle risorse verranno disciplinate nel dettaglio con decreto ministeriale che, come già detto, è in via di adozione.
Sempre in tema di risorse, si segnala che sono state incrementate quelle che possono essere destinate alla realizzazione di impianti di videosorveglianza, ai sensi dell' articolo 5, del decreto-legge n. 14 del 2017 .
Gli ulteriori fondi previsti - pari a 10 milioni per il 2019, 17 per il 2020, 27 per il 2021 e 36 per il 2022 - consentiranno lo scorrimento della graduatoria delle domande di accesso ai contributi presentate in base al decreto attuativo del cennato articolo 5 ed il conseguente finanziamento di centinaia di progetti in tutta Italia che, altrimenti, non avrebbero potuto beneficiare di alcun sussidio.
In funzione del potenziamento del circuito informativo tra soggetti istituzionali e della condivisione del patrimonio di dati e informazioni di rilievo per la sicurezza urbana, è stata ampliata la possibilità di accesso del personale della polizia municipale ai dati presenti nella banca dati interforze CED di questo Ministero. La norma riguarda i Comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti e si applica al personale che assolve compiti di polizia stradale ed in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza quando procede al controllo ed all'identiticazione delle persone al fine di verificare l'esistenza di eventuali provvedimenti di ricerca o di rintraccio nei loro confronti. Nel corso del prossimo anno, tali disposizioni si applicheranno, "progressivamente", agli altri comuni capoluogo di provincia, e potranno essere ulteriormente estese sulla base di parametri determinati con un decreto ministeriale, previo accordo in Conferenza Stato-città e autonomie locali.
Sempre nell'ottica di implementare le possibilità operative della Polizia locale, viene consentita la sperimentazione di armi comuni ad impulsi elettrici ai Comuni capoluogo di provincia o con popolazione superiore ai 100.000 abitanti, che rientrino nei parametri "connessi alle caratteristiche socioeconomiche alla classe demografica all'afflusso turistico e agli indici di delittuosità", definiti con decreto ministeriale, previo accordo in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Fermo restando che il personale eventualmente individuato deve essere munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza, l'attivazione di tale facoltà e la disciplina della sperimentazione è demandata ad apposito regolamento comunale, adottato nel rispetto di linee generali in materia di formazione, così da assicurare una disciplina tendenzialmente uniforme sul territorio nazionale.
Da ultimo, al fine di rafforzare le attività connesse al controllo del territorio e di potenziare gli interventi in materia di sicurezza urbana, riveste un particolare rilievo il riconoscimento ai Comuni che hanno rispettato gli obiettivi dei vincoli di finanza pubblica nel triennio 2016-2018, della facoltà di assumere personale della polizia municipale nel prossimo anno. La nuova disposizione, prevedendo la possibilità di incrementare la spesa per le assunzioni di tale personale in misura percentuale superiore al 100% ordinariamente prevista per l'anno 2019, consente di fatto il sostanziale recupero del turn over relativo alle pregresse annualità, purché l'impegno finanziario complessivo sia nei limiti della corrispondente spesa di personale di polizia municipale sostenuta nell'anno 2016.
È il caso di evidenziare che la disposizione in esame assicura la sostenibilità di tale spesa, la quale, trattandosi di assunzioni di personale a tempo indeterminato, assume natura strutturale e permanente nel tempo, prevedendo la possibilità di incremento del turn over per i Comuni virtuosi strutturalmente.
Come si è avuto modo di anticipare, uno degli elementi cardine della strategia di prevenzione dei fenomeni criminali che il decreto ha voluto implementare è il potenziamento dei sistemi infomativi e l'introduzione di modalità che consentono una sempre più efficace circolarità dei dati relativi a fatti o situazioni rilevanti tra Forze di polizia e CED, ovvero la banca dati che fornisce il supporto informatico per l'attività operativa e investigativa delle componenti istituzionali.
Tenuto conto, pertanto, che le modalità degli attacchi terroristici realizzati in altri Paesi hanno evidenziato come una delle tattiche utilizzate consiste nell'impiego di veicoli per colpire indiscriminatamente le persone presenti in luoghi affollati, è stato introdotto l'obbligo per gli esercenti le attività di autonoleggio senza conducente di comunicare i dati identificativi dei clienti, contestualmente alla stipula del contratto e comunque con congruo anticipo rispetto al momento della consegna del veicolo. Tali dati saranno, quindi, oggetto di raffronto da parte del CED con le informazioni già detenute per finalità antiterrorismo, in vista di eventuali, successivi controlli delle Forze di polizia. Con decreto ministeriale, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, saranno definite le modalità tecniche di trasmissione e conservazione dei dati.
Ulteriore misura di prevenzione del rischio terrorismo introdotta consiste nel ricomprendere i soggetti ritenuti pericolosi per la sicurezza nazionale nel novero dei possibili destinatari del divieto di accesso alle manifestazioni sportive (cd. daspo), in quanto considerate obiettivi sensibili per potenziali attacchi.
Si è già detto che il provvedimento in esame contiene anche disposizioni in materia di prevenzione e contrasto alla criminalità mafiosa.
Al riguardo, si richiama innanzitutto la norma che estende gli effetti dei divieti e delle decadenze conseguenti all'applicazione delle misure di prevenzione anche nei confronti delle persone condannate con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello per i reati di truffa ai danni dello Stato o altro ente pubblico (articolo 640, comma 2, numero 1), c.p. ) e di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (articolo 640-bis c.p. ). Come è stato messo in evidenza dalla relazione illustrativa, tale previsione è volta a colmare una lacuna nella disciplina previgente, che non contemplava i reati di truffa ai danni dello Stato tra quelli rilevanti al fine del diniego del rilascio della documentazione antimafia nonostante nella prassi costituiscano le attività delittuose poste in essere più frequentemente per ottenere il controllo illecito degli appalti.
È stata, inoltre, prorogata fino al 31 dicembre 2019, la deroga agli articoli 83, comma 3-bìs, e 91, comma 1-bis, del codice antimafia, in materia di rilascio della documentazione antimafia, limitatamente ai terreni agricoli che usufruiscono di Fondi europei per importi non superiori a 25.000 euro.
Per contenere la capacità espansiva delle associazioni mafiose nel delicato snodo degli appalti pubblici, sono state inasprite le sanzioni nei confronti degli appaltatori che ricorrano illecitamente a meccanismi di subappalto. Inoltre, è stato, ancora una volta, potenziato lo scambio informativo, prescrivendo che il committente o il responsabile debba comunicare l'inizio dell'attività del cantiere, oltre che all'Azienda unità sanitaria locale e alla Direzione provinciale del lavoro, anche al Prefetto territorialmente competente.
Analizzando più nel dettaglio quest'ultima previsione, si segnala che, nonostante la norma novelli l' articolo 99, comma 1, del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 , in materia di tutela della salute e della sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, essa va posta in relazione con le previsioni di cui all' articolo 93 del d.lgs. n. 159 del 2011 , che disciplina i poteri di accesso e di accertamento del Prefetto nell'espletamento delle funzioni volte a prevenire infiltrazioni mafiose nei pubblici appalti. In proposito, appare opportuno, già in questa sede, svolgere alcune considerazioni, anche alla luce dei quesiti pervenuti sull'attuazione della disposizione. Come è noto, l'articolo 93 sopra citato prevede, con specifico riferimento al settore degli appalti di lavori pubblici, che il Prefetto può disporre accessi ed accertamenti nei cantieri, non necessariamente a seguito di una richiesta di documentazione antimafia, finalizzati ad accertare eventuali elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa. Gli esiti dell'accesso confluiscono in una relazione sulla base della quale il Prefetto, ove ne ricorrano i presupposti, emette un'informazione interdittiva. Ciò posto, risulta di tutta evidenza come, grazie all'intervento normativo, si realizzi una maggiore circolarità delle informazioni, ponendo le basi per una più capillare cognizione, da parte delle autorità preposte ai controlli antimafia, dell'esistenza di cantieri relativi a opere pubbliche. Per quanto riguarda poi, l'ambito operativo della disposizione, è appena il caso di ricordare che l'obbligo di notifica si applica ai soli cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, ai cantieri che ricadono nella precedente categoria per effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera, nonché ai cantieri con un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno. Cosi chiarita la finalità della disposizione e circoscritta la casistica delle comunicazioni in argomento, le SS.LL. vorranno, innanzitutto, valutare l'opportunità di promuovere in sede locale, anche attraverso lo strumento della Conferenza provinciale pemanente, una approfondita conoscenza della novella normativa, che serva a garantirne la corretta applicazione, scongiurando aggravi procedimentali e l'acquisizione di informazioni superflue in grado di i congestionare gli uffici. Inoltre, per ottimizzare il funzionamento della rete di prevenzione antimafia, si ritiene che la sistematizzazione delle comunicazioni acquisite e l'individuazione di criteri anche speditivi di distribuzione delle comunicazioni tra le Forze di polizia debbano essere condivise in sede di riunione tecnica di coordinamento. Eventuali evidenze di quest'attività di monitoraggio dovrebbero, quindi, essere sottoposte al gruppo interforze, per l'eventuale attivazione dei poteri di competenza delle SS.LL. ex articolo 93 del codice antimafia sopracitato.
È già stata ampiamente sottolineata l'importanza che, ai fini del perseguimento di obiettivi di massima efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa rivolta alla sottrazione dei patrimoni illeciti alle organizzazioni criminali, rivestono le disposizioni relative all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati.
Si tratta di un pacchetto di norme in grado di incidere in tutti i settori di riferimento dell'attività dell'organismo, valorizzandone autonomia e capacità d'azione.
Tra di esse, si richiama la previsione introdotta con riguardo alla vendita dei beni confiscati. Il provvedimento, infatti, ampliando la platea dei possibili acquirenti, ha previsto la possibilità di aggiudicazione al migliore offerente, bilanciandola, tuttavia, con rigorose preclusioni e conseguenti controlli, allo scopo di assicurare che, all'esito dell'asta, il bene non torni nella disponibilità della criminalità organizzata. Lo strumento, a tal fine indicato, consiste nel rilascio dell'informazione antimafia, per il quale si richiamano le consuete procedure.
Da ultimo, sempre in tema di Agenzia, si segnala che, per effetto della riforma è stata resa facoltativa e demandata a una scelta discrezionale del Prefetto l'istituzione del tavolo provinciale permanente sulle aziende sequestrate e confiscate, al fine di favorire il coordinamento tra le istituzioni, le associazioni, le organizzazioni sindacali e le associazioni dei datori di lavoro più rappresentative a livello nazionale. Ne discende che, ove tali organismi siano già stati istituiti, le SS.LL. dovranno analogamente valutare l'opportunità di una loro conferma.
Particolarmente significative e in grado di incidere su ambiti di rilievo nella materia della circolazione stradale sono le disposizioni riguardanti il sequestro e la confisca di veicoli a motore nonché la circolazione dei veicoli immatricolati all'estero. La prima delle norme in questione, le cui modalità applicative costituiranno oggetto di successive istruzioni da parte degli uffici competenti, consentirà, tra l'altro, di semplificare le procedure di affidamento dei veicoli, che ora sono sempre affidati in custodia al proprietario o al conducente, anche quando si tratta di ciclomotori o motocicli, di contenere i costi per l'erario legati al pagamento delle spese di custodia, e di ridurre, attraverso la sistematica rottamazione dei veicoli, le conseguenze ambientali derivanti dai lunghi periodi di permanenza degli stessi all'interno delle depositerie. Altrettanto importante, per l'efficacia dell'azione di prevenzione e contrasto dei reati predatori e della attività criminali, soprattutto in alcune realtà territoriali, è la previsione della confisca obbligatoria in tutti i casi in cui i veicoli siano utilizzati per commettere un reato diverso da quelli previsti dal codice della strada, anche nell'ipotesi in cui il conducente sia minorenne.
Infine, si segnala che, nell'ottica di prevenire o, quanto meno, circoscrivere gli effetti sulla salute umana, l'ambiente e i beni degli incidenti che potrebbero verificarsi all'interno di impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti, la novella dispone l'obbligo per i gestori di predisporre un piano di emergenza interna ed assegna ai Prefetti la redazione, sperimentazione e aggiornamento periodico del piano di emergenza esterna, incaricandoli, altresì, di coordiname l'attuazione. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, saranno definite le linee guida per la redazione del piano di emergenza esterna e la definizione delle modalità di informazione alla popolazione.
Nel quadro delle misure finalizzate a rendere più incisiva l'azione di prevenzione e di contrasto della criminalità organizzata, si collocano anche alcuni significativi interventi in materia di enti locali.
Innanzitutto viene previsto, modificando l' articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 , un procedimento che consente al Prefetto di adottare interventi straordinari qualora, all'esito dell'attività delle commissioni prefettizie di accesso antimafia, pur non sussrstendo i presupposti per lo scroglrmento ovvero per l'adozione di provvedimenti nei confronti dei dipendenti, vengano riscontrate in uno o più settori amministrativi anomalie gestionali che possono comprometteme il regolare funzionamento.
In tale Circostanza, il Prefetto, al fine di ripristinare una srtuazione dl legalità amministrativa, potrà indicare all'Amministrazione locale gli specifici atti da assumere, stabilendo un congruo termine decorso il quale, previa assegnazione di un ulteriore termine non superiore a venti giorni, potra nominare un commissario ad acta per l'adozrone degli stessi (articolo 28, comma 1).
E stato, altresì, disposto un rafforzamento delle misure preventive nei confronti degli amministratori degli enti sciolti per mafia, ner cui confronti sia stata dichiarata, con provvedimento definitivo, l'incandidabilità (articolo 28, comma 1-bis). In tal caso, infatti, gli stessi non potranno candidarsi per due mandati (anziché uno) successivi allo scioglimento per tutte le elezioni amministrative e politiche (Camera dei deputati e Senato della Repubblica, Parlamento europeo, elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali).
Inoltre, in considerazione del crescente numero di enti locali sciolti per infiltrazione mafiosa, viene previsto un incremento della provvista finanziaria del Fondo che sostiene l'attività di supporto alla gestione straordinaria (articolo 29).
Da ultimo, nell'ambito delle novità ordinamentali riguardanti questo Ministero, viene stabilita l'istituzione di un Nucleo composto da personale appartenente alla carriera prefettizia, altamente specializzato nelle gestioni commrssariali. Il predetto Nucleo consentirà di porre a sistema il prezioso patrimonio di esperienze finora acquisito dai funzionari prefettizi nelle complesse e articolate attività di gestione commissariale presso gli enti sciolti per infiltrazioni mafiose (articolo 32-bis).
Si confida nella consueta collaborazione delle SS.LL. ai fini di una coordinata attuazione del provvedimento in oggetto, assicurando che successivi chiarimenti potranno essere ulteriomrente diramati in esito alle interlocuzioni dirette con le SS.LL. e, in ogni caso, con successive direttive tecnico-operative che, come sopra anticipato, verranno diramate dai Dipartimenti interessati.
IL CAPO DI GABINETTO Piantedosi