Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e Dirigenti Medici
e, per conoscenza, Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
L'ISTAT ha comunicato, nella misura dello 0,2%, la variazione percentuale verificatasi nell'indice dei prezzi al consumo, per le famiglie degli operai e degli impiegati, tra il periodo gennaio 2013-dicembre 2013 ed il periodo gennaio 2014-dicembre 2014.
Conseguentemente sono state determinate le nuove fasce di retribuzione su cui calcolare i contributi dovuti per l'anno 2015 per i lavoratori domestici.
Restano in vigore gli esoneri previsti dall' art. 120 legge 23 dicembre 2000, n. 388 , con decorrenza 1/02/2001, nonché gli esoneri istituiti ai sensi dell'art. 1 comma 361 e 362 legge 23 dicembre 2005, n. 266 , con decorrenza 1/01/2006 - come indicato nella circolare n. 19 dell'8/02/2006. Si conferma, pertanto, la minore aliquota contributiva dovuta per l'Assicurazione Sociale per l'Impiego (ASpI) dai datori di lavoro soggetti al contributo CUAF che, ovviamente, incide sull'aliquota complessiva.
Per il rapporto di lavoro a tempo determinato continua ad essere applicato il contributo addizionale a carico del datore di lavoro previsto dall' art. 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92 , pari all' 1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (retribuzione convenzionale).
Tale contributo non si applica ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti.
DECORRENZA DAL 1 GENNAIO 2015 AL 31 DICEMBRE 2015 senza contributo addizionale ( comma 28, art.2 L. 92/2012 )
LAVORATORI ITALIANI E STRANIERI | |||
RETRIBUZIONE ORARIA | IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO | ||
Effettiva | Convenzionale | Comprensivo quota CUAF | Senza quota CUAF (1) |
fino a € 7,88 | € 6,97 | € 1,39 (0,35) (2) | € 1,40 (0,35) (2) |
oltre € 7,88 fino a € 9,59 | € 7,88 | € 1,57 (0,39) (2) | € 1,58 (0,40) (2) |
oltre € 9,59 | € 9,59 | € 1,91 (0,48) (2) | € 1,93 (0,48) (2) |
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali | € 5,07 | € 1,01 (0,25) (2) | € 1,02 (0,25) (2) |
comprensivo contributo addizionale ( comma 28, art.2 L. 92/2012 ) da applicare ai rapporti di lavoro a tempo determinato
LAVORATORI ITALIANI E STRANIERI | |||
RETRIBUZIONE ORARIA | IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO | ||
Effettiva | Convenzionale | Comprensivo quota CUAF | Senza quota CUAF (1) |
fino a € 7,88 | € 6,97 | € 1,49 (0,35) (2) | € 1,50 (0,35) (2) |
oltre € 7,88 fino a € 9,59 | € 7,88 | € 1,68 (0,39) (2) | € 1,69 (0,40) (2) |
oltre € 9,59 | € 9,59 | € 2,05 (0,48) (2) | € 2,06 (0,48) (2) |
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali | € 5,07 | € 1,08 (0,25) (2) | € 1,09 (0,25) (2) |
(1) Il contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge ( art. 1 del DPR 31 dicembre 1971, n. 1403 ).
(2) La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore.
Coefficienti di ripartizione Dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 senza contributo addizionale di cui al comma 28 dell'art. 2 della Legge n. 92/2012
GESTIONE | LAVORATORI DOMESTICI CON CUAF | LAVORATORI DOMESTICI SENZA CUAF | ||
ALIQUOTE | COEFFICIENTI | ALIQUOTE | COEFFICIENTI | |
F.P.L.D. | 17,4275% | 0,872793 | 17,4275% | 0,867579 |
ASpI | 1,03% | 0,051584 | 1,15% | 0,057250 |
C.U.A.F. | 0,0000% | 0,0000% | ||
MATERNITA' | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,000000 |
INAIL | 1,31% | 0,065607 | 1,31% | 0,065215 |
Fondo garanzia tratt. fine rapporto | 0,20% | 0,010016 | 0,20% | 0,009956 |
TOTALE | 19,9675% | 1,000000 | 20,0875% | 1,000000 |
con contributo addizionale di cui al comma 28 dell'art. 2 della Legge 92/2012 da applicare ai rapporti di lavoro a tempo determinato
GESTIONE | LAVORATORI DOMESTICI CON CUAF | LAVORATORI DOMESTICI SENZA CUAF | ||
ALIQUOTE | COEFFICIENTI | ALIQUOTE | COEFFICIENTI | |
F.P.L.D. | 17,4275% | 0,815608 | 17,4275% | 0,811053 |
ASpI | 1,03% | 0,048204 | 1,15% | 0,053519 |
C.U.A.F. | 0,0000% | 0,000000 | ||
MATERNITA' | 0,0000% | 0,000000 | 0,0000% | 0,000000 |
INAIL | 1,31% | 0,061308 | 1,31% | 0,060966 |
Contributo addizionale | 1,40% | 0,065520 | 1,40% | 0,065154 |
Fondo garanzia tratt. fine rapporto | 0,20% | 0,009360 | 0,20% | 0,009308 |
TOTALE | 21,3675% | 1,000000 | 21,4875% | 1,000000 |
Normativa di riferimento
* art. 2 legge 28/06/2012, n. 92 : la DS è sostituita dall'ASpI (Assicurazione Sociale per l'Impiego), al cui finanziamento concorrono i contributi di cui agli artt. 12, comma 6, (1,30%) e 28, comma 1, (0,01%), della legge 3 giugno 1975, n. 160 ;
* art.2, comma 28, legge 28 giugno 2012, n. 92 : ai rapporti di lavoro a tempo non indeterminato si applica il contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all'1,40% della retribuzione convenzionale;
* articolo unico, comma 769, legge 27/12/2006, n. 296 (Finanziaria 2007): a decorrere dal 1° gennaio 2007, l'aliquota contributiva di finanziamento per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria è elevata dello 0,30% per la quota a carico del lavoratore;
* articolo unico, comma 361 e 362, legge 23/12/2005, n. 266 (Finanziaria 2006): a decorrere dal 1° gennaio 2006, ai datori di lavoro domestico tenuti al versamento della contribuzione per il finanziamento degli assegni per il nucleo familiare alla gestione ex articolo 24 della legge n. 88/1989 , è riconosciuto un esonero del versamento dei seguenti contributi: CUAF (0,48%), maternità (0,24%) e disoccupazione (0,28%).
* art. 120 legge 23/12/2000, n. 388 (Finanziaria 2001):ai datori di lavoro, a decorrere dal 1° febbraio 2001, spetta un esonero dal versamento del contributo CUAF pari a 0,8 punti percentuali (se il contributo CUAF è dovuto in misura superiore a 0,8 p.p.) oppure pari a 0,4 punti percentuali a valere sui versamenti di altri contributi sociali, prioritariamente sui contributi di maternità e disoccupazione (se il contributo CUAF è dovuto in misura inferiore a 0,8 p.p.);
* art. 49 legge 23/12/1999, n. 488 (Finanziaria 2000): dal 1° luglio 2000 al 31 dicembre 2001 è prevista una riduzione del contributo dell'indennità economica di maternità a carico dei datori di lavoro nella misura di 0,20 punti percentuali. Tale riduzione resta confermata dall' art. 43 della legge 28/12/2001 n. 488 (Finanziaria 2002).
* art. 45, comma 3, D.Lgs. n. 286/1998 (Testo Unico sull'immigrazione): a decorrere dall'1/1/2000, è soppresso il contributo dello 0,50% a carico del lavoratore, destinato al Fondo di rimpatrio.
* art. 3, comma 1 e 3, legge 23/12/1998 n. 448 : a decorrere dal 1/1/2000 sono stati soppressi i contributi Enaoli e TBC.
* art. 36, comma 1, D.Lgs. 446/97 : per effetto dell'introduzione dell'IRAP, a partire dal 1° gennaio 1998 il contributo TBC dell'1,66% ed il contributo al S.S.N. del 10,60% non sono più riscossi.
* art. 27, comma 2-bis, legge 28/02/1997, n. 30 : l'aliquota contributiva per i datori di lavoro domestico non soggetti al contributo CUAF subisce un incremento dello 0,50 punti percentuali ogni due anni con inizio dal 1 gennaio 1997.
Il Direttore Generale: Nori