Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e Dirigenti Medici
e, per conoscenza, Al Commissario Straordinario
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Aggiornamento del contributo dovuto per l'anno 2013.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 191 del 19 agosto 2014 è stato pubblicato il Decreto Interministeriale del 28 luglio 2014 (All. 1) che ridetermina, ai sensi dell' art. 20 della legge 22 dicembre 1973, n. 903 , il contributo dovuto per l'anno 2013 dagli iscritti al Fondo di previdenza del clero secolare e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica Detto contributo è di euro 1.699,92 annui (euro 283,32 bimestrali ed euro 141,66 mensili); tale importo resta provvisoriamente confermato anche per gli anni 2014, 2015 e 2016 fino a che non sarà emanato un nuovo decreto che, in base al disposto della richiamata norma, ne vari l'ammontare.
Qui di seguito si riportano gli importi dovuti, quale conguaglio dei contributi già versati per gli anni 2013 e 2014, dagli iscritti al predetto Fondo:
- Contributo annuo aggiornato euro 1.699,92
- Contributo annuo già dovuto euro 1.650,43
- Differenza dovuta per ciascun anno euro 49,49
L'importo dovuto a titolo di conguaglio per un bimestre è di euro 8,25 e per un mese euro 4,12.
Considerati i tempi necessari per la predisposizione dei nuovi bollettini da inviare agli iscritti al Fondo, il termine di versamento senza aggravio di interessi è fissato al 31/03/2015 e attiene alle sole integrazioni dovute per gli anni precedenti. La contribuzione riferita al 2015 deve essere adeguata ai nuovi importi fin dalla prima scadenza.
Modalità di pagamento a mezzo MAV.
Con circolare 30 del 21 febbraio 2013, anche per i versamenti riferiti alla contribuzione dovuta dagli iscritti al Fondo Clero è stato introdotto il bollettino MAV -pagamento mediante avviso- in sostituzione del bollettino di conto corrente postale.
Il bollettino MAV può essere pagato dal destinatario senza commissione presso gli sportelli delle banche, nonché su internet per chi dispone di servizi di banca telematica, oppure presso gli uffici postali con addebito della commissione.
La modalità MAV è riferita ai soli iscritti che provvedono autonomamente al versamento:
- Sacerdoti secolari cattolici esclusi dal sostentamento di cui alla legge 222 del 20 maggio 1985 ;
- Ministri di Culto acattolici tenuti all'assolvimento individuale sulla base di quanto disposto per ciascuna Confessione dal relativo Decreto Interministeriale ( secondo comma dell'art 5 della Legge 903 del 22 dicembre 1973 ) che ha esteso al Culto di appartenenza le disposizioni della L. 903/73 ;
- Sacerdoti secolari cattolici e Ministri di Culto acattolici in contribuzione volontaria.
L'iscritto riceverà la fornitura MAV anche per l'intero 2015.
Dal sito Internet www.inps.it, nella sezione Servizi Online - Portale dei Pagamenti - Fondo Clero - Entra nel servizio è possibile ottenere l'immediata stampa di un altro MAV conforme a quello ricevuto.
Il servizio è stato attivato per evitare che lo smarrimento del MAV ricevuto in fornitura induca l'iscritto ad utilizzare un ordinario bollettino postale compilandolo autonomamente.
L'introduzione del MAV ha disattivato il pagamento con bollettino postale; il corrispondente conto corrente postale intestato alla Sede di Terni è stato chiuso definitivamente il 31 marzo 2013.
Pagamenti cumulativi e bonifico.
Permane confermata la modalità del versamento unico a mezzo bonifico per i pagamenti a cura:
- dell'Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero, con riferimento ai Sacerdoti cattolici rientranti nel sistema del sostentamento di cui alla L. 222/85 ;
- delle diverse Confessioni acattoliche, con riferimento ai propri Ministri di Culto nei casi in cui il Decreto -che ha esteso al Culto l'applicabilità della L. 903/73 - preveda l'adempimento unico.
Con la chiusura del conto corrente postale dedicato, i predetti versamenti cumulativi dovranno essere effettuati esclusivamente con bonifico diretto in Tesoreria provinciale sulla contabilità speciale intestata alla sede di Terni
IBAN: IT06H0100003245321200001248
BIC:BITAITRRENT valido anche per i versamenti all'interno dell'area euro
mentre esclusivamente per i bonifici provenienti dall'area extra euro il bonifico dovrà essere indirizzato sul conto corrente che la medesima sede intrattiene con Casse di Risparmio dell'Umbria sulla filiale n. 00430 - "Terni Sede", il cui IBAN è IT13 G063 1514 4051 0000 0004 580
mentre il BIC è: CRSPIT3S
Oltre che per i versamenti cumulativi effettuati da soggetti diversi dagli iscritti al Fondo Clero, l'utilizzo del bonifico viene eccezionalmente consentito anche ai singoli iscritti che si trovino all'estero (contribuenti volontari o contribuenti obbligatori al servizio di una Diocesi italiana o figura equivalente per i Ministri di Culto acattolici) per i pagamenti a cui sono tenuti alle regolari scadenze.
La deroga è stata prevista per facilitare l'adempimento fuori del territorio nazionale.
Si evidenzia che i soggetti in questione comunque riceveranno la prima dotazione MAV 2015 all'indirizzo registrato negli archivi.
I predetti iscritti potranno avvalersi del bonifico diretto in tesoreria, in sostituzione dell'utilizzo del MAV, a condizione che richiedano autorizzazione preventiva alla Sede Inps di Terni, Polo unico nazionale per la gestione degli adempimenti riferiti al Fondo Clero.
L'assenso della Sede è essenziale per consentire l'accredito delle somme a cura dell'operatore, il quale dovrà poi ricondurre il pagamento che perverrà con bonifico, provvedendo ad un abbinamento manuale.
Con riferimento ai bonifici - sia di singoli iscritti che cumulativi - l'acquisizione dell'importo sarà possibile unicamente se nel campo causale sono presenti:
1) la parola "CLERO";
2) il codice fiscale del Sacerdote o Ministro di culto per i bonifici di singoli iscritti, ovvero l'identificativo dell'ICSC o della Confessione acattolica per i bonifici cumulativi;
3) il periodo di riferimento (aaaa, mm, gg).
In assenza degli elementi appena descritti e, con esclusivo riferimento ai soli bonifici dei singoli iscritti, in assenza dell'autorizzazione preventiva della sede di Terni, il pagamento non verrà attribuito in estratto conto per mancanza di individuazione certa della posizione previdenziale.
In conformità alle regole generali, l'autorizzazione fornita dalla Sede di Terni conserva validità anche per le scadenze successive alla prima richiesta, fin quando l'iscritto non ne chieda la revoca.
Si precisa che l'autorizzazione può essere chiesta a mezzo posta ordinaria, via mail alla casella istituzionale "Fondo.Clero@inps.it", oppure via fax al n. 0744469309.
Gli operatori contabili della sede di Terni acquisiranno gli incassi per bonifici singoli e per quelli cumulativi avendo cura di trasmettere al settore amministrativo di riferimento gli estremi degli avvenuti versamenti tramite la stampa dei relativi biglietti contabili e della documentazione disponibile (quietanze RE.BI., estratto conto bancario). La procedura amministrativa provvederà alla successiva ripartizione ai conti di definitiva imputazione.
Precisazioni su rimborsi, adempimenti cumulativi, decorrenza dell'obbligo contributivo, adempimenti a cui sono tenute le Curie
I controlli attivi nelle nuove procedure di contabilizzazione non consentono, come in passato, di abbattere il totale bimestrale mediante compensazioni tra importo dovuto e presunti crediti autonomamente accertati dal versante.
I soggetti tenuti all'adempimento cumulativo (Istituto Centrale per il Sostentamento e Confessioni Acattoliche ove previsto) sono tenuti ad adeguarsi a tali vincoli, secondo i quali l'importo pagato in ogni bimestre non può essere difforme dalla sommatoria dei singoli contributi individuali dovuti nel medesimo bimestre; non sono ammesse detrazioni con valori negativi.
Le domande di rimborso dovranno essere gestite con distinta operazione amministrativa e contabile. L'Istituto Centrale per il Sostentamento o la Confessione Acattolica saranno tenuti a presentare apposita richiesta, anche cumulativa per più iscritti. Per ciascun ministro di culto la richiesta dovrà essere motivata e suffragata da idonea documentazione (a titolo esemplificativo per il clero cattolico: provvedimento di riduzione allo stato laicale, di sospensione, di esclusione dal sostentamento con effetto retroattivo, ecc).
E' sufficiente la sola motivazione e non anche la documentazione a sostegno, in caso di richiesta di rimborso riferita a errato versamento di contribuzione successiva alla decorrenza della pensione (in tale evenienza gli Uffici potranno rilevare direttamente l'indebito dalla consultazione degli archivi).
La Sede di Terni provvederà all'istruttoria delle richieste di rimborso ed alla restituzione - con distinto atto contabile - della contribuzione che accerterà non dovuta. Si rinvia ad apposito messaggio per le istruzioni operative.
In merito all'insorgenza dell'obbligo contributivo, si ricorda che questo decorre dall'acquisizione dello status di ministro di culto o dall'inizio del ministero in Italia ( art. 5 L. 903/73 ) ed in particolare, ai sensi del comma 6, art. 42 L. 488/99 , a partire dal 1° gennaio 2000 l'iscrizione al Fondo è estesa anche ai sacerdoti ed ai ministri di culto che non hanno cittadinanza italiana e che sono presenti in Italia al servizio di diocesi italiane e delle Chiese o Enti non cattolici riconosciuti. Dalla stessa decorrenza è dovuta l'iscrizione al Fondo anche per i sacerdoti e i ministri di culto aventi la cittadinanza italiana ed operanti all'estero al servizio di diocesi italiane e delle Chiese o Enti non cattolici riconosciuti.
Con esclusivo riferimento al clero cattolico, ne deriva che a) non esiste identità temporale tra obbligo contributivo ed accesso al sistema sostentamento; b) il sostentamento interviene in un tempo successivo all'ordinazione o all'inizio del ministero in Italia e, per taluni, il sostentamento potrebbe essere anche escluso; c) grava esclusivamente sul ministro di culto la contribuzione dovuta nel periodo compreso tra ordinazione sacerdotale e inserimento nel sistema di sostentamento; oppure nel periodo compreso tra ingresso nel clero secolare (di un soggetto già ordinato regolare) e inserimento nel sistema di sostentamento; o ancora del periodo compreso tra ingresso in Italia e inserimento nel sistema di sostentamento; o, in ultimo, in caso di esclusione dal sostentamento per cessazione del titolo.
Al fine di evitare carenze contributive in estratto conto spesso rilevate dall'interessato all'atto del pensionamento o comunque a decorso termine prescrizionale già intervenuto, e considerato che qualora l'interessato non abbia titolo al sostentamento potrebbe -in buona fede- ignorare gli oneri previdenziali a cui è tenuto, è opportuno dettagliare il contenuto dell'obbligo contributivo e dei correlati adempimenti posti a carico delle Curie e dell'Istituto Centrale di Sostentamento del Clero.
La contribuzione al Fondo Clero ha natura obbligatoria e scaturisce dallo status di ministro di culto; ai sensi dell' art. 5 della L. 903/73 lo status deve essere attestato dall'ordinario che esercita sul medesimo la giurisdizione secondo le norme del diritto canonico.
Ne deriva che su tale ordinario -e sulle figure equiparate nel caso di Confessioni Acattoliche- incombe l'obbligo di notifica da cui deriva l'iscrizione previdenziale al Fondo, il suo mantenimento e la cessazione ove l'ipotesi ricorra.
Diverso dai doveri connessi all'attestazione di status, è l'adempimento posto dall' art. 7 della citata L. 903/73 in capo al soggetto che provvede alla "congrua" (ora sostentamento ai sensi dell' art. 25 L. 222/85 ). Anche in tal caso, destinatario dell'obbligo contributivo rimane il ministro di culto, ma la norma -per opportunità gestionale- ha istituito una sorta di delega cumulativa al pagamento degli oneri previdenziali ponendola a carico del soggetto che corrisponde la remunerazione ai ministri di culto.
Detta delega non è soggetta ad esclusione o revoca, e permane fin quando sussiste titolo al sostentamento.
Trattandosi di delega al mero pagamento non produce effetti ulteriori, quali trasferire sul delegato obblighi di denuncia connessi allo status di ministro di culto. Gli obblighi permangono invariati in capo all'ordinario che esercita la giurisdizione secondo le norme del diritto canonico, o figure equiparate nel caso di Confessioni Acattoliche.
Chiarita la distinzione tra soggetto tenuto ad attestare e soggetto tenuto ad adempiere in conformità alle attestazioni del primo, si invitano le Curie Diocesane a notificare prontamente le ordinazioni sacerdotali, le comunicazioni di inizio del ministero in Italia per gli stranieri, nonché a segnalare con la medesima celerità qualsiasi altra variazione/cessazione dell'obbligo contributivo.
La relativa documentazione dovrà essere trasmessa alla Sede di Terni, che provvederà ad informare l'assicurato dell'insorgenza dell'obbligo contributivo, attiverà la spedizione dei MAV in caso di iscrizione o di riattivazione, e/o adeguerà gli archivi nei casi di cessazione d'obbligo.
In linea con il dettato normativo, l'Istituto Centrale per il Sostentamento dovrà limitarsi a gestire il mero adempimento per i soggetti che hanno titolo al sostentamento. Analogamente alle Curie, dovrà provvedere a segnalare con immediatezza alla Sede di Terni le cessazioni, le riprese e qualsiasi altra notizia che incida sull'adempimento, nonché eventuali variazioni dei dati anagrafici se intervenute.
Recupero delle differenze contributive dovute per i periodi pregressi da ministri di culto nel frattempo pensionati.
Il contributo relativo al Fondo Clero, essendo legato all'aumento percentuale che ha dato luogo alla variazione degli importi di pensione degli iscritti, assume carattere definitivo solo a posteriori.
Ne deriva che gli adeguamenti retroattivi sono dovuti anche dai pensionati.
Il recupero di tali importi sarà disciplinato con apposito messaggio.
Il Direttore Generale: Nori