L' articolo 3, comma 3, lettera b), della legge 23 dicembre 2021, n. 238 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 17 gennaio 2022, entrata in vigore il 1° febbraio 2022, ha modificato i titoli di soggiorno per i cittadini dei paesi extra UE, utili per accedere al cosiddetto Assegno di maternità dello Stato, così come previsto dal novellato articolo 75 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 , rubricato "Assegno di maternità per lavori atipici e discontinui ( legge 23 dicembre 1999, n. 488 , art. 49, commi 8 , 9 , 11 , 12 , 13 , 14 ; legge 23 dicembre 2000, n. 388 , art. 80, comma 10 )" che di seguito si riporta.
"Alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie o familiari titolari della carta di soggiorno di cui agli articoli 10 e 17 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 , o titolari di permesso di soggiorno ed equiparate alle cittadine italiane ai sensi dell' articolo 41, comma 1-ter , del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , ovvero titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, per le quali sono in atto o sono stati versati contributi per la tutela previdenziale obbligatoria della maternità, è corrisposto, per ogni figlio nato, o per ogni minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento dal 2 luglio 2000, un assegno di importo complessivo pari a lire 3 milioni, per l'intero nel caso in cui non beneficiano dell'indennità di cui agli articoli 22, 66 e 70 del presente testo unico, ovvero per la quota differenziale rispetto alla prestazione complessiva in godimento se questa risulta inferiore [.]".
Alla luce di quanto disposto dal citato articolo 75, è stata ampliata la categoria di cittadini di paesi terzi all'Unione europea che possono accedere all'assegno di maternità per lavoratori atipici e discontinui. In particolare, hanno diritto all'assegno in questione le madri e i padri (naturali o adottivi/affidatari):
1) familiari titolari di carta di soggiorno di cui all' articolo 10 del D.lgs n. 30 del 2007 rubricato "Carta di soggiorno per i familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea)";
2) familiari titolari di carta di soggiorno di cui all' articolo 17 del D.lgs n. 30 del 2007 rubricato: "Carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro";
3) titolari di permesso di soggiorno ed equiparati ai cittadini italiani ai sensi dell' articolo 41, comma 1-ter, del D.lgs n. 286 del 1998 , secondo il quale "[.] sono equiparati ai cittadini italiani esclusivamente gli stranieri titolari di permesso unico di lavoro autorizzati a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi, nonché gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi";
4) titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
Si ricorda che per accedere alla prestazione di cui all' articolo 75 del D.lgs n. 151 del 2001 , sono previsti, per la madre e per il padre, ulteriori requisiti specificati rispettivamente nei punti 2 e 3 della circolare n. 143 del 16 luglio 2001.
Per ogni figlio nato o minore adottato o in affidamento spetta un assegno il cui importo viene rivalutato annualmente. Per l'anno 2022 l'assegno è pari a euro 2.183,77.
Si ricorda che l'assegno spetta in misura intera se non è stato corrisposto alcun altro trattamento economico di maternità oppure in misura ridotta (quota differenziale) se l'importo del trattamento economico (previdenziale e non) di maternità è inferiore a quello dell'assegno.
Le procedure informatiche dell'Istituto sono state conseguentemente aggiornate.
Il Direttore Generale Vincenzo Caridi