Regione Toscana
norma

 
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
CIRCOLARE 4 maggio 2021, n. 73
  Oggetto: Articolo 103 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34  , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77  . Istruzioni in ordine all'apertura delle posizioni contributive per gli adempimenti dichiarativi e contributivi cui sono tenuti i datori di lavoro che hanno presentato o che presentano domanda di emersione di rapporti di lavoro irregolare  
 


 
  urn:nir:istituto.nazionale.previdenza.sociale:circolare:2021-05-04;73


 

1. Premessa

Facendo seguito a quanto illustrato nella circolare n. 101 dell'11 settembre 2020, con la quale sono state dettate le prime istruzioni relative agli adempimenti dichiarativi e contributivi cui sono tenuti i datori di lavoro che hanno presentato domanda di emersione di rapporti di lavoro irregolare ai sensi dell' articolo 103 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34  , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77  , si rappresenta quanto segue.

2. Richiesta apertura matricola per emersione

A integrazione delle istruzioni già impartite al paragrafo 5.3 della citata circolare, si evidenzia che i datori di lavoro - già in possesso di una posizione contributiva presso l'Istituto - dovranno rivolgersi alla Struttura INPS territorialmente competente per richiedere - tramite la funzione "Comunicazione bidirezionale" del "Cassetto previdenziale", utilizzando come oggetto "Matricola per Emersione art. 103 D.L n. 34/2020  "- l'apertura di un'apposita matricola aziendale. Si precisa che per tali matricole non è possibile utilizzare la procedura automatizzata di inquadramento, disponibile sul sito internet dell'Istituto.

Per i datori di lavoro che non siano già in possesso di una matricola aziendale, la richiesta dovrà essere inviata all'indirizzo PEC della Struttura INPS territorialmente competente, indicando nell'oggetto "Matricola per Emersione art. 103 D.L n. 34/2020  ".

La matricola aziendale, aperta con le suddette modalità, dovrà essere utilizzata esclusivamente per inserire in denuncia i dipendenti oggetto di istanza di emersione e dovrà essere contraddistinta dal codice di autorizzazione "5W", avente il significato di "Posizione contributiva riferita a rapporti di lavoro oggetto di istanza di emersione ai sensi dell' art. 5 del D. lgs. n. 109/2012  e ai sensi dell' art. 103 del D.L. n. 34/2020  ".

3. Decorrenza delle matricole per emersione

L'apertura di una matricola per l'emersione ai sensi dell' articolo 103 del decreto-legge n. 34/2020  potrà avvenire esclusivamente da parte dei datori di lavoro che hanno presentato l'istanza di emersione di cui al predetto articolo 103 e che presentano in Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura uno dei codici Ateco indicati nell'elenco di cui all'Allegato n. 2 della circolare n. 68 del 31 maggio 2020, che si allega anche alla presente circolare (Allegato n. 1).

Per quanto riguarda la decorrenza dell'apertura della matricola caratterizzata dal codice di autorizzazione "5W", si evidenzia che i datori di lavoro dovranno effettuare la richiesta in argomento indicando espressamente una delle seguenti date:

1. il 19 maggio 2020, per le istanze volte all'emersione di un rapporto di lavoro già in essere con cittadini italiani o comunitari;

2. il giorno successivo alla data di presentazione dell'istanza di emersione, per le istanze volte all'emersione di un rapporto di lavoro già in essere con cittadini extracomunitari;

3. la data di inizio del rapporto di lavoro, per le istanze volte all'instaurazione di un rapporto di lavoro con cittadini extracomunitari.

Nei casi previsti ai punti a) e b), la richiesta di apertura della matricola, se non ancora presentata, dovrà essere inoltrata entro 15 giorni dalla pubblicazione della presente circolare.

Nel caso indicato al punto c), la richiesta di apertura della matricola, se non ancora presentata, dovrà essere inoltrata in tempo utile per l'assolvimento degli ordinari obblighi contributivi.

I versamenti e gli adempimenti informativi, riferiti al mese di pubblicazione della presente circolare e ai mesi precedenti, come sopra precisati, dovranno essere effettuati entro le scadenze ordinarie relative al mese successivo a quello di pubblicazione della presente circolare, senza aggravio di somme aggiuntive.

4. Caratteristiche delle matricole aperte per emersione

Al punto 5.3 della citata circolare n. 101/2020 è stato precisato che "se il datore di lavoro risulta già titolare di altra posizione contributiva attiva, le Strutture territoriali provvederanno a riportare sulla matricola in argomento le medesime caratteristiche contributive di quella già in uso".

A tale proposito, si chiarisce quanto segue:

- se la richiesta di apertura di una matricola per emersione è presentata da un datore di lavoro già in possesso di una matricola aperta per un'attività coincidente con quella oggetto di emersione, la nuova matricola - caratterizzata dal codice di autorizzazione "5W" - dovrà avere le medesime caratteristiche contributive della matricola esistente;

- se la richiesta di apertura di una matricola per emersione è presentata da un datore di lavoro già in possesso di una matricola aperta per un'attività diversa da quella oggetto di emersione, la nuova matricola - caratterizzata dal codice di autorizzazione "5W":

. dovrà avere lo stesso c.s.c. e le stesse caratteristiche contributive della matricola già esistente, se l'attività oggetto di emersione non è autonoma rispetto a quella principale, in ossequio al principio della prevalenza dell'attività adottato dall'Istituto in materia di classificazione dei datori di lavoro;

. dovrà essere aperta in relazione all'attività di cui al codice Ateco dichiarato in fase di richiesta e a essa dovrà essere attribuito il relativo c.s.c., se l'attività oggetto di emersione è autonoma rispetto a quella per la quale è già presente una matricola;

- se la richiesta di apertura di una matricola per emersione è presentata da parte di un datore di lavoro che non è già in possesso di una matricola DM, la nuova matricola - caratterizzata dal codice di autorizzazione "5W" - dovrà essere contraddistinta dal codice Ateco dichiarato in fase di richiesta e a essa dovrà essere attribuito il relativo c.s.c.

Per quanto riguarda l'individuazione dei c.s.c. riconducibili a ognuno degli Ateco in questione, si rinvia al manuale di classificazione dei datori di lavoro, allegato alla circolare n. 56 dell'8 marzo 2017.

5. Aziende assuntrici di manodopera agricola: richiesta posizione contributiva per emersione e rilascio CIDA per emersione

5.1 Apertura della posizione contributiva dedicata all'emersione: chiarimenti per i datori di lavoro

A integrazione delle istruzioni già impartite al paragrafo 5.1 della circolare n. 101/2020, si precisa che l'apertura della posizione contributiva per l'emersione potrà avvenire esclusivamente da parte dei datori di lavoro che hanno presentato l'istanza di emersione di cui al predetto articolo 103 del decreto-legge n. 34/2020  e che presentano in Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura uno dei codici Ateco di cui all'Allegato n. 1 della presente circolare.

Per quanto riguarda la decorrenza della posizione contributiva per emersione, di seguito CIDA per emersione, caratterizzata dal codice autorizzazione "5W", avente il significato di "Posizione contributiva riferita a rapporti di lavoro oggetto di istanza di emersione ai sensi dell' articolo 103 del D.L. n. 34/2020  ", si evidenzia che la stessa deve essere individuata nella data più remota tra le seguenti:

a) il 19 maggio 2020, se è stata presentata almeno un'istanza volta all'emersione di un rapporto di lavoro già in essere con cittadini italiani o comunitari;

b) il giorno successivo alla data di presentazione più remota tra le istanze volte all'emersione di un rapporto di lavoro già in essere con cittadini extracomunitari;

c) la data di inizio del rapporto di lavoro più remota tra le istanze volte all'instaurazione di un rapporto di lavoro con cittadini extracomunitari.

La trasmissione della Denuncia Aziendale, di seguito D.A. per emersione, per il rilascio del CIDA per emersione, se non ancora effettuata, dovrà avvenire entro quindici giorni dalla pubblicazione della presente circolare.

Per le D.A. per emersione con data decorrenza attività individuata in modo difforme dai criteri indicati in precedenza, i datori di lavoro dovranno richiedere, entro quindici giorni dalla pubblicazione della presente circolare, alle Strutture territoriali di riferimento, la variazione della data indicata nella D.A. inviando la richiesta a mezzo posta elettronica certificata con oggetto: "D.A. per emersione art. 103 D.L n. 34/2020  ".

Si evidenzia che i rapporti di lavoro instaurati dopo la definizione della procedura per emersione non devono essere dichiarati con il CIDA per emersione.

5.2 Approvazione della posizione contributiva dedicata all'emersione: chiarimenti per le Strutture territoriali

Con riferimento all'invio della D.A. per emersione, ferma restando la necessità di verificare la presenza in Camera di Commercio di uno dei codici Ateco indicati nell'elenco di cui all'Allegato n. 2 della circolare n. 68 del 31 maggio 2020, si evidenzia che non è attivo il controllo sulla tempestività della denuncia finalizzato a verificare che il periodo tra la data di invio della denuncia e la data di inizio attività non sia superiore ai trenta giorni.

Le verifiche per la definizione delle D.A. per emersione sono quelle già in uso per la gestione ordinaria. La verifica con esito positivo della D.A. per emersione comporta l'attribuzione del codice di autorizzazione "5W", consultabile nel "Cassetto delle aziende agricole".

Con riferimento alle verifiche per l'approvazione delle denunce per emersione, si evidenzia che i dati comunicati devono essere congruenti con quelli risultanti nelle banche dati consultabili dall'Istituto (cfr. i messaggi n. 1229/2016 e n. 2384/2019) anche in merito al fabbisogno di manodopera dichiarato rispetto a quello aziendale calcolato.

Se l'azienda ha già una posizione contributiva attiva, il fabbisogno di manodopera, sia della D.A. attiva che della D.A. per emersione, dovrà essere congruente con il fabbisogno della situazione aziendale complessiva, tenendo conto anche dei rapporti di lavoro che si intende far emergere.

Nel caso in cui, in fase di istruttoria, si evidenzino elementi incongruenti, le Strutture territoriali dovranno attivare un supplemento di istruttoria e richiedere la tempestiva trasmissione della documentazione e i chiarimenti necessari attivando le ordinarie procedure di controllo previste dall' articolo 8 del D.lgs 11 agosto 1993, n. 375  , richiedendo altresì, ove necessario, l'aggiornamento della posizione attiva con una D.A. di variazione.

Le Strutture territoriali che hanno già approvato le D.A. per emersione sono invitate a riesaminare i provvedimenti adottati tenendo conto delle indicazioni contenute nella presente circolare.

6. Adempimenti e versamenti contributivi relativi ai CIDA per emersione

Le dichiarazioni di manodopera agricola (flusso Uniemens/Posagri) afferenti ai CIDA per emersione, per i periodi retributivi il cui termine di invio è già scaduto, dovranno essere trasmesse entro il mese successivo alla data di pubblicazione della presente circolare.

Per i flussi Uniemens/Posagri inviati entro i termini sopraindicati, l'Istituto provvederà a calcolare la contribuzione dovuta nella prima tariffazione utile senza aggravio di somme aggiuntive.


 

Il Direttore generale vicario Vincenzo Caridi



ALLEGATI:  
- Allegato 1   -